Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_366/2024
Sentenza del 17 luglio 2024
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Hurni, Kölz,
Cancelliere Valentino.
Partecipanti al procedimento
Amministrazione federale delle contribuzioni, Div. principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinato dall'avv. Roy Bay,
opponente.
Oggetto
Levata dei sigilli,
ricorso contro la decisione emanata il 21 febbraio 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (BE.2023.24).
Fatti:
A.
A.a. Con decisione del 6 novembre 2023, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: l'AFC), dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del Capo del Dipartimento federale delle finanze (in seguito: il DFF), ha aperto nei confronti di B.________ Sagl, C.________ Ltd, A.________ e D.________ un'inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e seguenti della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) per sottrazione di importanti somme d'imposta e frode fiscale, reati che sarebbero stati commessi tra il 2016 e il 2021.
In sostanza, l'autorità fiscale sospetta che il fondo di Y.________ E.________ S.C.A., costituito il 21 giugno 2010 da A.________, sia stato gestito dalla Svizzera, in particolar modo dal Canton Ticino tramite B.________ Sagl o C.________ Ltd, X.________. Le commissioni corrisposte dal summenzionato fondo per la gestione degli asset sarebbero state versate alla I.________ SA, Y.________, la quale non impiegando personale le avrebbe riversate verosimilmente a C.________ Ltd, anch'essa senza attività e personale, commissioni a loro volta riversate nella holding del gruppo, F.________ Ltd, X.________, società detenuta da A.________ e D.________. In questo modo, le commissioni di gestione non sarebbero state tassate nella giurisdizione nella quale avrebbero lavorato i principali amministratori e dove verosimilmente il fondo sarebbe stato gestito. Così facendo, B.________ Sagl, rispettivamente C.________ Ltd, nei periodi fiscali 2016-2021, avrebbero commesso una sottrazione di importanti somme d'imposta (per un totale di circa fr. 2,4 mio). Per di più, B.________ Sagl non avrebbe contabilizzato una parte dei ricavi a lei spettanti, inoltrando documenti falsi all'autorità fiscale. A.________, oltre ad aver commesso personalmente una sottrazione d'imposta, avrebbe attuato la frode fiscale a nome di B.________ Sagl e si sarebbe reso complice dei presunti reati summenzionati.
A.b. Nell'ambito di questo procedimento, l'AFC, in data 9 novembre 2023, ha effettuato una perquisizione presso il domicilio privato di A.________, a Z.________, la quale ha permesso alle autorità inquirenti di trovare un PC fisso, del cui contenuto l'autorità fiscale ha effettuato una copia forense, nonché tre telefoni cellulari, un computer portatile e un tablet, dei quali però non è stata fatta copia forense. Opponendosi l'interessato alla perquisizione, gli apparecchi in questione sono stati posti sotto sigillo.
B.
B.a. Con istanza del 28 novembre 2023, presentata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (in seguito: la Corte dei reclami penali), l'AFC ha postulato l'autorizzazione a procedere alla levata dei sigilli apposti ai supporti informatici di cui sopra e alla cernita dei dati ivi contenuti.
Con risposta dell'11 dicembre 2023, trasmessa all'AFC per conoscenza, A.________ ha postulato, in via cautelare, la reiezione dell'istanza e la restituzione degli oggetti messi sotto sigillo; in via subordinata, ha chiesto che la Corte dei reclami penali proceda alla cernita dei supporti informatici messi sotto sigillo e che, fatta copia forense dei soli documenti informatici rilevanti per l'inchiesta, sia ordinata la restituzione allo stesso dei supporti informatici e dei documenti non pertinenti per l'inchiesta.
Con scritto del 23 gennaio 2024, la Corte dei reclami penali ha dato l'incarico all'Ufficio federale di polizia fedpol (in seguito: fedpol) di creare delle copie forensi dei dati contenuti nei supporti informatici oggetto dell'istanza di levata dei sigilli in questione.
Con scritto del 30 gennaio 2024, trasmesso alle parti per conoscenza, fedpol ha trasmesso alla Corte dei reclami penali quanto richiesto.
B.b. Con decisione del 21 febbraio 2024, la Corte dei reclami penali ha parzialmente accolto la richiesta di levata dei sigilli (1.), ha autorizzato l'AFC a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita dei dati contenuti nelle copie forensi dei tre telefoni cellulari Apple IPhone (ATI002, ATI004 e ATI006), del PC portatile nero (ATI003) e del tablet Samsung (ATI005) di A.________ e ha ordinato la restituzione degli apparecchi originali a quest'ultimo (2.), ha ordinato la distruzione della copia forense dei dati contenuti nel PC fisso (ATI001) (3.), ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'500.-- a carico di A.________ (4.) e ha fissato a carico dell'AFC un'importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili a favore di A.________ (5.).
C.
L'AFC (in seguito: la ricorrente) impugna questa decisione con ricorso in materia penale al Tribunale federale. Essa postula in via principale che i dispositivi numero 1, 3 e 5 della decisione del 21 febbraio 2024 siano annullati, che la sua richiesta di levata dei sigilli sia integralmente accolta e che l'AFC sia quindi autorizzata a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita dei dati contenuti nella copia forense del PC fisso (ATI001) di A.________ effettuata e messa sotto sigillo il 9 novembre 2023 presso l'abitazione di quest'ultimo. In via subordinata, la ricorrente postula l'annullamento dei dispositivi numero 1, 3 e 5 della decisione impugnata e il rinvio della causa al Tribunale penale federale per nuova decisione ai sensi del ricorso.
La ricorrente postula inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Questa richiesta è stata accolta per decreto del Presidente della IIa Corte di diritto penale del Tribunale federale del 3 maggio 2024.
Invitati ad esprimersi sul ricorso, il Tribunale penale federale conferma integralmente la propria decisione e rinuncia a formulare osservazioni al reclamo interposto, mentre A.________ (in seguito: l'opponente) postula il respingimento del ricorso.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.1. In concreto, il ricorso è diretto contro una decisione con la quale la Corte dei reclami penali ha parzialmente accolto la richiesta di levata dei sigilli dell'AFC in quanto ha autorizzato a procedere alla levata dei sigilli e alla cernita dei dati contenuti nelle copie forensi dei tre telefoni cellulari (ATI002, ATI004 e ATI006), del PC portatile (ATI003) e del tablet (ATI005) dell'opponente, ordinando però la distruzione della copia forense dei dati contenuti nel PC fisso (ATI001) appartenente allo stesso.
1.2. La legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0) si applica nei casi in cui il procedimento e il giudizio per un'infrazione sono demandati a un'autorità amministrativa della Confederazione (art. 1 DPA). Giusta l'art. 190 cpv. 1 LIFD, il capo del DFF può autorizzare l'AFC a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti. Secondo il cpv. 2 di tale disposizione, sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187). La procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli art. 19-50 DPA (art. 191 cpv. 1 LIFD).
Nei procedimenti penali amministrativi, le disposizioni del CPP sono applicabili in via complementare o per analogia nei casi espressamente previsti dalla DPA. Per le questioni non regolate esaustivamente dalla DPA, le disposizioni del CPP sono di principio applicabili per analogia (DTF 139 IV 246 consid. 1.2 e 3.2; sentenze 7B_110/2022 dell'11 marzo 2024 consid. 1.1; 7B_99/2022 del 28 settembre 2023 consid. 2 e rinvii).
Nell'ambito di un procedimento penale amministrativo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, su domanda dell'autorità amministrativa della Confederazione che dirige il procedimento, è competente per statuire sulla perquisizione di carte o registrazioni (art. 50 cpv. 3 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 DPA; DTF 139 IV 246 consid. 1.3; sentenze 7B_110/2022 dell'11 marzo 2024 consid. 1.2; 1B_487/2018 del 6 febbraio 2019 consid. 2.2). Il presente ricorso è diretto contro una decisione della Corte dei reclami penali che ha per oggetto il mantenimento dei sigilli, ossia un provvedimento coattivo ai sensi dell'art. 79 LTF impugnabile direttamente al Tribunale federale (DTF 139 IV 246 consid. 1.3; sentenze 7B_110/2022 citata consid. 1.2; 1B_461/2021 del 20 dicembre 2021 consid. 1).
1.3.
1.3.1. La decisione impugnata (cfr. consid. 1.1
supra) non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. Il ricorso in materia penale contro una siffatta decisione è ammissibile soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non essendo generalmente applicabile in materia penale (DTF 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2). Secondo la prassi del Tribunale federale, deve trattarsi di un pregiudizio di natura giuridica, ossia di un nocumento che nemmeno una decisione finale o un'altra decisione favorevole al ricorrente permetterebbe di eliminare completamente. Semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non sono sufficienti (DTF 148 IV 155 consid. 1.1; 147 III 159 consid. 4.1; 144 IV 321 consid. 2.3, 127 consid. 1.3.1, 90 consid. 1.1.3). Nell'interesse dell'economia procedurale, la nozione di pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere interpretata restrittivamente, per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 148 IV 155 consid. 1.1; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 139 IV 113 consid. 1).
1.3.2. In materia di raccolta delle prove, nel caso in cui l'autorità inquirente, senza la disponibilità di queste prove, fosse costretta ad abbandonare il procedimento, o la sua conclusione si dimostrasse particolarmente difficile, si deve riconoscere che l'autorità inquirente subisce un pregiudizio irreparabile di natura giuridica. Ciò non è tuttavia il caso quando il procedimento può essere continuato sulla base di altri mezzi di prova. Incombe all'autorità ricorrente allegare e dimostrare l'esistenza delle condizioni di applicazione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 141 IV 289 consid. 1.4, 284 consid. 2.4; sentenza 1B_391/2021 del 4 febbraio 2022 consid. 1.2). La situazione non è diversa in materia di (dis) sigillamento (sentenze 1B_391/2021 citata consid. 1.2; 1B_117/2021 del 7 settembre 2021 consid. 1.3; 1B_8/2021 del 16 giugno 2021 consid. 1).
1.4.
1.4.1. Nella fattispecie, la ricorrente sostiene che sebbene siano stati ritrovati, durante la perquisizione presso il domicilio privato dell'opponente avvenuta il 9 novembre 2023, tre telefoni cellulari, un computer portatile e un tablet, solamente i dati contenuti sulla memoria interna (vale a dire sul supporto di memoria) dei dispositivi in questione sono stati copiati da fedpol su mandato del Tribunale penale federale e sarebbero quindi accessibili. Tutti i dati che si trovano sul cloud e che non sono sincronizzati sulla memoria interna del rispettivo dispositivo andrebbero persi. Di conseguenza, la maggior parte delle e-mail non si troverebbe sui supporti di memoria di questi dispositivi. Inoltre, un accesso a distanza a posteriori rappresenterebbe una misura coercitiva, che però non potrebbe essere svolta una volta terminata la perquisizione domiciliare. Per di più, dal momento che è stata ordinata la restituzione dei supporti originali al detentore, a maggior ragione non sarebbe più possibile accedere a quei dati. L'assenza completa delle e-mail del conto Gmail potrebbe potenzialmente comportare per l'autorità d'inchiesta la chiusura della procedura contro A.________ per le sue proprie sottrazioni. Infatti, nelle e-mail potrebbero trovarsi dei mezzi di prova fondamentali. Questo anche sotto l'ottica che non sarebbe stato ritrovato alcun documento cartaceo.
1.4.2. Nell'istanza di levata dei sigilli del 28 novembre 2023 (cfr. lett. B.a
supra) si legge tuttavia quanto segue, in relazione alle presunte sottrazioni di cui sopra: " (...) dal profilo delle sottrazioni personali dell'imputato il sospetto fondato riguarda una presunta trasposizione avvenuta nel 2017. A.________ presenta infatti per il menzionato anno fiscale due dichiarazioni fiscali differenti, con valori diversi. Nella prima, ricevuta dalla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino il 2 ottobre 2018, si evidenzierebbe una trasposizione (cfr. art. 20a cpv. 1 lett. b LIFD), data dal trasferimento dell'integralità delle azioni di diverse società alla F.________ Ltd detenuta da A.________ in misura del 50 % (Allegato 19). Per contro, nella seconda dichiarazione fiscale, datata 18 febbraio 2020 e controfirmata da G.________ SA (Allegato 20), vi sono delle correzioni tali per cui la trasposizione non è più data, vale a dire che la percentuale di detenzione di F.________ Ltd è stata corretta al di sotto della soglia del 50 %. In aggiunta a ciò, viene prodotto il "Patto Parasociale" (cfr. Allegato 15), tra A.________ e D.________, a sostegno dei menzionati cambiamenti, nel quale addirittura la ragione sociale della società oggetto di patto è riportato in maniera errata" (decisione impugnata, pag. 7).
1.4.3. Risulta perciò da quanto esposto dalla ricorrente stessa nella sua istanza di levata dei sigilli che le presunte sottrazioni personali dell'opponente in relazione a una trasposizione inerente alla dichiarazione fiscale per l'anno 2017 si fondano su documenti di cui essa dispone già. Pertanto, non si comprende - e la ricorrente non dimostra - quali "mezzi di prova fondamentali" potrebbero trovarsi nelle e-mail del conto Gmail presenti sul supporto informatico ATI001 relativamente a tali presunte infrazioni, né tanto meno in che modo, senza la disponibilità di queste "prove", l'autorità inquirente sarebbe costretta ad abbandonare il procedimento aperto contre l'opponente per le sue proprie sottrazioni, come da lei sostenuto.
La ricorrente non si confronta in modo specifico con l'indicazione della Corte dei reclami penali secondo la quale "l'AFC dispon[e] di sufficienti indizi di reato per fondare i propri sospetti circa le infrazioni descritte", incluse perciò le pretese sottrazioni personali di A.________ (decisione impugnata, pag. 8, consid. 4.3). Va rilevato a questo riguardo che, durante la perquisizione dei locali comuni delle società H.________ SA e B.________ Sagl - società di cui l'opponente era inizialmente presidente, rispettivamente socio e gerente (come risulta dagli estratti del Registro di commercio accessibili su internet) -, sono stati rinvenuti documenti che, a detta della ricorrente stessa, "sono necessari per chiarire (...) i sospetti fondati nei confronti di A.________" (cfr. istanza di levata dei sigilli del 28 novembre 2023 pag. 7, incarto BE.2023.25 e BE.2023.27, nella procedura parallela 7B_367/2024). La ricorrente non può dunque in buona fede giustificare la propria richiesta di levata dei sigilli sul PC fisso dell'opponente, nell'ambito della presente procedura, asserendo che non sarebbe stato ritrovato alcun documento cartaceo in relazione a tali sospetti. D'altronde, le stesse società hanno ammesso, per il tramite dei loro avvocati, l'esistenza di "singole fattispecie di sottrazione d'imposte" commesse dall'opponente personalmente (cfr. risposta dell'11 dicembre 2023, incarto BE.2023.25 e BE.2023.27; la domanda se tali infrazioni realizzino la condizione della continuata sottrazione d'imposta giusta l'art. 190 cpv. 2 LIFD non è pertinente a questo stadio).
1.4.4. Non risulta perciò che il procedimento relativo al reato summenzionato non possa essere continuato sulla base di altri mezzi di prova. Non è neppure escluso, se del caso, che le eventuali informazioni mancanti possano essere raccolte tramite ulteriori prove quali interrogatori delle parti, testimonianze o acquisizione di atti da altre autorità (cfr. risposta dell'opponente del 30 aprile 2024, pag. 3
in fine), e la ricorrente non sostiene il contrario. L'eventuale complicazione del procedimento che potrebbe derivarne non sarebbe tale da concludere che esso dovrebbe essere abbandonato.
Infine, va notato che se il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF, la decisione incidentale può essere impugnata mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influisce sul contenuto della stessa (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF).
In casu, la ricorrente può quindi, se necessario, ricorrere contro la decisione finale.
In tali circostanze, la ricorrente non rende verosimile la sussistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
1.5. La ricorrente rimprovera alla Corte dei reclami penali un diniego di giustizia formale, nonché la violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. L'entrata in materia dovrebbe perciò imporsi indipendentemente dall'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'autorità precedente non ha dichiarato irricevibile la richiesta di levata dei sigilli apposti ai dati contenuti nel PC fisso (ATI001), ma l'ha respinta per il motivo che l'AFC aveva già effettuato tale copia durante la perquisizione presso il domicilio privato dell'opponente (cfr. DTF 148 IV 221); tali dati risultavano perciò inutilizzabili e la copia forense andava distrutta (decisione impugnata, pag. 4, consid. 2.3). Ora non si è in presenza di un diniego di giustizia formale quando, come in concreto, l'autorità ha statuito (DTF 144 II 184 consid. 3.1).
1.6. Va precisato che dal momento in cui, come già detto, la decisione incidentale è impugnabile mediante ricorso contro la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF), la Corte dei reclami penali non può ordinare la distruzione della copia forense dei dati contenuti nel PC fisso (ATI001) - ordinata nella fattispecie in applicazione dei principi esposti nella DTF 148 IV 221 (cfr. consid. 2.2 della decisione impugnata) -, ma deve conservarla fino al termine del procedimento (cfr. art. 141 cpv. 5 CPP; sentenze 1B_391/2021 citata consid. 1.3; 1B_314/2021 del 27 luglio 2021 consid. 1.6; 1B_298/2020 del 17 marzo 2021 consid. 1.5), ciò che conviene constatare nel dispositivo della presente sentenza. Pertanto, la ricorrente non può validamente sostenere, a titolo abbondanziale, che nel caso in cui tali dati dovessero essere distrutti, essa non potrebbe rivolgersi all'estero senza violare il principio di sussidiarietà (secondo cui, a detta della stessa, lo Stato richiedente può ricercare informazioni all'estero solamente dopo aver esaurito le fonti di ricerca delle informazioni secondo il suo diritto interno) e che questo comporterebbe un pregiudizio irreparabile, visto che precisamente la distruzione di questi dati non può essere ordinata.
2.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.
Non vanno prelevate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). All'opponente, patrocinato, va riconosciuta un'indennità per ripetibili della sede federale a carico della Confederazione (AFC; art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La Corte dei reclami penali deve conservare fino al termine del procedimento penale la copia forense dei dati contenuti nel PC fisso (ATl001) di cui ha ordinato la distruzione nel dispositivo numero 3 della decisione del 21 febbraio 2024.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
La Confederazione (Amministrazione federale delle contribuzioni) verserà all'opponente un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
5.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Losanna, 17 luglio 2024
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Valentino