Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.83/2005 /viz 
 
Sentenza del 17 agosto 2005 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Klett, giudice presidente, 
Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
Avv. A.________, 
X.________ S.r.l. in liq., 
ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. A.________, 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
patrocinato dall'avv. Daniele Meier, 
II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost.; art. 27, 28 e 34 CL (applicazione arbitraria del diritto straniero; exequatur; Convenzione di Lugano), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 4 febbraio 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 29 luglio 2004 la X.________ S.r.l. in liquidazione, richiamandosi all'art. 513b seg. CPC/TI, si è rivolta alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-sud onde ottenere il riconoscimento della sentenza emanata il 21 febbraio 2000 dal Tribunale di Pordenone (IT), con la quale B.________ è stato condannato a pagarle Lit. 19'485'825 oltre interessi. 
L'istanza è stata accolta il 12 agosto seguente. 
B. 
Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 36 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano, CL; RS 0.275.11), B.________ si è opposto all'exequatur. Nell'atto di opposizione 13 settembre 2004 egli ha in particolare addotto l'avvenuta cancellazione dell'istante dal Registro delle Imprese. A sostegno della sua affermazione ha prodotto un estratto del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pordenone attestante, oltre allo scioglimento e alla messa in liquidazione (con atto pubblico del 19 novembre 2001) della X.________ S.r.l., anche la sua cancellazione, iscritta il 5 febbraio 2003 a seguito di relativa specifica domanda, essendo stato approvato il bilancio finale di liquidazione. 
All'udienza svoltasi il 1° febbraio 2005 l'istante ha domandato la reiezione dell'opposizione e la conferma della decisione di exequatur, contestando genericamente la validità del documento prodotto dalla controparte. 
Con sentenza 4 febbraio 2005 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto l'opposizione e, di conseguenza, ha riformato la pronunzia di primo grado, respingendo l'istanza 29 luglio 2004. Premesso che l'istante non ha apportato - e nemmeno offerto - alcuna prova a sostegno dell'attuale esistenza della società, la Corte ticinese ha infatti deciso che la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese a seguito della chiusura delle operazioni di liquidazione ne ha prodotto l'estinzione, sicché l'atto giudiziario proposto dopo la cancellazione risulta inammissibile per difetto di legittimazione ad causam. 
Non potendo essere addebitate ad un soggetto giuridico non esistente, le spese e le ripetibili - di prima e seconda istanza, per complessivi fr. 950.-- - sono state poste a carico del patrocinatore, avvocato A.________. 
C. 
Postulando l'annullamento di questo giudizio l'avvocato A.________ e la X.________ S.r.l. in liquidazione sono insorti dinanzi al Tribunale federale, il 10 marzo 2005, con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost. e degli artt. 27, 28 e 34 CL. 
Con risposta 11 maggio 2005 B.________ ha proposto l'integrale reiezione del gravame, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a pronunciarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 130 I 312 consid. 1 pag. 317). 
1.1 Giusta l'art. 84 cpv. 1 OG il ricorso di diritto pubblico è proponibile contro decisioni cantonali di ultima istanza sia per violazione di diritti costituzionali (lett. a) che per violazione di trattati internazionali (lett. c). In materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze estere secondo la CL la possibilità di presentare un ricorso di diritto pubblico è inoltre espressamente prevista dall'art. 37 n. 2 CL
1.2 In quanto destinatario della decisione impugnata, nella quale gli sono state accollate le spese di procedura a causa dell'inesistenza della parte da lui patrocinata, l'avv. A.________ ha un interesse all'emanazione di una pronunzia esente da arbitrio, donde la sua legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 88 OG
1.3 La legittimazione della X.________ S.r.l. in liquidazione dipende per contro dalla sua capacità di essere parte, capacità che le è stata appunto negata dall'autorità cantonale, la quale, come già esposto, ha stabilito che con la cancellazione dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Pordenone la società si è estinta. 
Donde la reiezione della domanda di riconoscimento della sentenza italiana. 
2. 
La questione centrale non verte dunque sull'esistenza o meno dei requisiti per il riconoscimento della sentenza italiana secondo la Convenzione di Lugano quanto sugli effetti della cancellazione della società dal Registro delle Imprese. 
Ciò significa che, come rettamente osservato dall'opponente, gli argomenti sollevati dai ricorrenti in merito all'applicazione delle norme convenzionali relative ai motivi suscettibili di ostacolare il riconoscimento di sentenze straniere si avverano privi di ogni pertinenza, la Corte cantonale non essendosi chinata su questi aspetti. 
3. 
Nel gravame viene asseverato che la conclusione dei giudici ticinesi circa l'inesistenza della società italiana sarebbe il risultato di un'applicazione arbitraria del diritto italiano. 
3.1 Richiamandosi a vari contributi dottrinali - allegati al ricorso - i ricorrenti rilevano infatti come, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza, la cancellazione della società dal registro sia una condizione necessaria ma non sufficiente per l'estinzione della stessa. Essa determinerebbe solo una "presunzione di estinzione" suscettibile della prova contraria, dato che il presupposto sostanziale dell'estinzione è che siano venuti meno tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e le contestazioni giudiziali facenti capo alla società. 
3.2 Sennonché, come ben evidenziato anche dall'opponente, questa tesi non è mai stata né allegata né sostanziata in sede cantonale. Nella sentenza impugnata i giudici ticinesi hanno d'altronde esplicitamente precisato come nessuna prova sia stata apportata né offerta quo all'esistenza della società dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese. Si tratta quindi di un'argomentazione giuridica nuova, presentata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale. 
3.3 Ora, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost. - com'è quello in esame - è di principio vietata la presentazione di nuove allegazioni, fatti o prove che non sono stati sottoposti all'autorità cantonale. Dal 31 maggio 2002 tale regola vale anche per i ricorsi basati sulla violazione di trattati internazionali (DTF 128 I 354). 
La giurisprudenza ammette eccezionalmente l'adduzione di nuovi argomenti di fatto e di diritto nei seguenti casi: qualora si tratti di circostanze la cui rilevanza è emersa per la prima volta nella motivazione della decisione impugnata; qualora si tratti di un aspetto il cui esame si impone e del quale l'autorità cantonale avrebbe manifestamente dovuto tenere conto oppure qualora si tratti di argomenti che hanno acquisito importanza per la prima volta nel quadro dell'assunzione di prove giusta l'art. 95 OG (DTF 128 I 354 consid. 6c pag. 357). Infine, la presentazione di nuove allegazioni giuridiche è ammessa se l'ultima istanza cantonale disponeva di potere di cognizione pieno ed era tenuta ad applicare il diritto d'ufficio. Quest'ultima eccezione vale per tutte quelle censure che non si confondono con l'arbitrio, e segnatamente per la censura fondata sul diritto ad un processo equo, a condizione però che il comportamento della parte ricorrente non risulti in contrasto con il principio della buona fede, applicabile anche in materia procedurale (DTF 119 Ia 88, 221 consid. 5a pag. 228 seg.). 
In concreto, alla luce di quanto esposto al consid. 3.2, i presupposti per poter ammettere una di queste eccezioni non sono dati, né i ricorrenti - cui incombeva l'onere di allegarli, con un'argomentazione conforme ai dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (sulle esigenze di motivazione poste dal ricorso di diritto pubblico cfr. DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.) - pretendono il contrario. 
3.4 Ne discende l'integrale inammissibilità del gravame. 
4. 
Si può comunque abbondanzialmente osservare che, quand'anche il rimedio fosse stato ammissibile, la censura di arbitrio sarebbe stata in ogni caso respinta (sulla definizione di arbitrio cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii). 
Con la riforma del diritto societario attuata mediante il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2004, il legislatore italiano sembra infatti aver voluto mettere un termine alle divergenze esistenti, sino a quel momento, fra dottrina e giurisprudenza quo agli effetti della cancellazione di una società dal registro (cfr. Giorgio Cian/AlbertoTrabucchi, Commentario breve al Codice Civile, Milano 2002, n. I.1 ad art. 2456 vCCIt.; Sandro Merz, Manuale pratico delle società, Tomo I, Padova 1996, pag. 673-676). 
L'art. 2495 nCCit., intitolato "Cancellazione delle società", recita infatti "(1) Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. 
(2) Ferma restando l'estinzione della società [nuovo], dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla liquidazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società". 
In queste circostanze, la decisione della Corte ticinese non può dunque venir definita manifestamente insostenibile. 
5. 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG) e sono pertanto posti a carico dell'avvocato A.________, data l'inesistenza della X.________ S.r.l. in liquidazione (cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 156 OG, pag. 144). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'avv. A.________, il quale rifonderà all'opponente fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 17 agosto 2005 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
La giudice presidente: La cancelliera: