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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_143/2008 /biz 
 
Sentenza del 17 settembre 2008 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, Presidente, 
Marazzi, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Perucchi, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinato dall'avv. Davide Enderlin. 
 
Oggetto 
azione revocatoria ex art. 285/288 LEF, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata 
il 28 gennaio 2008 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Nel maggio 1998 C.________ ha venduto a B.________ la particella xxx di Capriasca ed A.________ ha avviato una causa creditoria nei confronti di C.________. L'11 giugno 2001 è stato dichiarato il fallimento di quest'ultimo. A.________, iscritto nella graduatoria con un credito di fr. 222'056.25, ha chiesto ed ottenuto dalla massa la cessione ai sensi dell'art. 260 LEF dell'azione revocatoria relativa alla predetta vendita. 
 
Il 9 aprile 2002 A.________ ha convenuto in giudizio B.________, chiedendo la revoca in applicazione dell'art. 288 LEF della citata compravendita e la reintegrazione del fondo nella massa fallimentare a copertura del suo credito. L'8 gennaio 2007 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto la petizione. 
 
B. 
La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto con sentenza 28 gennaio 2008 un rimedio presentato dalla parte soccombente. La Corte cantonale, dopo aver ricordato le condizioni che reggono l'azione in concreto incoata, ha ritenuto che l'appellante non ha dimostrato che la contestata alienazione abbia causato un pregiudizio ai creditori, perché non ha provato che al momento della vendita il valore del fondo fosse superiore al prezzo di fr. 350'000.--, soluto dall'acquirente con l'assunzione degli oneri ipotecari e considerato sostenibile dall'autorità fiscale preposta alla determinazione "dell'imposta del maggior valore immobiliare". A titolo abbondanziale, i Giudici cantonali hanno indicato che nemmeno l'intenzione del debitore di danneggiare i creditori risulta provata, atteso che in particolare non emerge una situazione finanziaria precaria del debitore al momento dell'alienazione e che le trattative per la vendita sono cominciate ben prima dell'inizio del contenzioso con l'appellante. 
 
C. 
Con ricorso in materia civile del 3 marzo 2008 A.________, dopo aver chiesto l'emanazione di misure cautelari, postula la riforma della sentenza di appello nel senso che la petizione sia accolta e che le spese processuali e le ripetibili siano poste a carico dell'opponente. Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 288 LEF, "il carattere incompleto dello stato di fatto su elementi determinanti" e un accertamento dei fatti manifestamente inesatto. Afferma segnatamente che il valore del fondo è superiore al prezzo di vendita, perché sarebbe notorio che le banche non concedono prestiti ipotecari per l'intero valore. Sostiene poi che in materia di imposta sull'utile immobiliare l'autorità fiscale è sempre vincolata al valore di alienazione indicato dalle parti, motivo per cui da tale tassazione non può essere dedotto che il valore rogato corrisponda al valore venale. Asserisce che anche l'agire doloso richiesto dall'art. 288 LEF è in concreto dato, segnatamente perché il fallito, pur trovandosi in una situazione economica difficile, si era spossessato di un immobile ad un prezzo inferiore al suo valore. Termina il proprio ricorso indicando che pure il presupposto della connivenza del terzo beneficiato è in concreto adempiuto. 
 
Con decreto 18 marzo 2008 il Presidente della Corte adita ha accolto la domanda di misure cautelari, confermando il mantenimento dell'annotazione della restrizione della facoltà di disporre sulla particella alienata con la contestata compravendita. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Diritto: 
 
1. 
La sentenza impugnata, emanata dal Tribunale supremo del Cantone Ticino, soggiace quale decisione in materia di esecuzione e fallimento con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a, art. 74 cpv. 1 lett. b e art. 75 cpv. 1 LTF). Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso è quindi ammissibile. 
 
2. 
Giusta l'art. 288 LEF sono revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. Tale norma presuppone quindi quale condizione oggettiva che l'atto contestato abbia causato un pregiudizio a uno o più creditori e quali condizioni soggettive l'agire doloso del debitore e la connivenza del beneficiario dell'atto (DTF 134 III 452 consid. 2, 4.1 e 4.2; 101 III 93 consid. 4a). Non viene arrecato alcun pregiudizio ai creditori se l'atto contestato consiste in un negozio giuridico in cui il debitore riceve per la sua prestazione una controprestazione del medesimo valore, a meno che il debitore persegua con tale negozio giuridico lo scopo di disporre dei suoi ultimi attivi a detrimento dei creditori e che la controparte ha riconosciuto tale intenzione, o avrebbe dovuto riconoscerla se avesse prestato la dovuta attenzione (DTF 134 III 452 consid. 3.1; 130 III 235 consid. 2.1.2 con rinvii). Uno scambio di prestazioni del medesimo valore avviene segnatamente quando il debitore aliena una sua cosa ricevendo il pieno controvalore (DTF 99 III 27 consid. 4 pag. 34 con rinvii). 
 
2.1 La Corte cantonale ha confermato l'opinione del Pretore secondo cui dalla contestata vendita non è scaturito alcun danno ai creditori, perché dal profilo economico l'operazione risultava neutra, atteso che con la vendita dell'immobile l'alienante si era pure liberato dei debiti ipotecari ammontanti a fr. 350'000.--. Essa ha indicato che il ricorrente, pur riconoscendo di dover dimostrare che al momento della vendita il valore del fondo era superiore a fr. 350'000.--, non aveva versato l'anticipo spese per l'allestimento della perizia da lui chiesta, né aveva in altro modo apportato prove sufficienti per un tale accertamento. Pur rilevando che in genere le banche non concedono crediti ipotecari pari all'intero valore del fondo, i giudici cantonali hanno ritenuto che ciò costituisca unicamente un - insufficiente - indizio per la tesi attorea secondo cui il valore del fondo sarebbe in realtà stato superiore al prezzo soluto, tanto più che agli atti figura quale indizio contrario la decisione dell'autorità fiscale in materia d'imposta "del maggior valore immobiliare", che ha accettato il prezzo indicato nel rogito. Infine, la Corte cantonale ha pure indicato che il venditore aveva deposto che il prezzo di vendita corrispondeva alla stima di un tecnico. 
 
2.2 Il ricorrente sostiene che sarebbe notorio che le banche finanziano unicamente l'80 % del valore di un fondo e che l'onere complessivo causato dal mutuo (inclusi l'ammortamento obbligatorio e le spese accessorie) al debitore non può superare 1/3 del suo reddito lordo. Egli afferma poi che negli atti vi sarebbe una lettera in cui la banca dichiara di aver concesso addirittura un mutuo di fr. 370'000.-- all'opponente per il contestato acquisto e che dall'incartamento fiscale risulterebbe un reddito lordo dell'opponente di fr. 57'926.-- per il biennio 1997/98 e di fr. 69'906.-- per il biennio seguente. Da queste circostanze deduce che il valore dell'immobile sarebbe superiore a fr. 600'000.--. Ritiene pure che, ignorando l'esistenza della summenzionata lettera, la Corte cantonale si sarebbe basata su una fattispecie incompleta, che non avrebbe permesso la corretta applicazione del diritto, e avrebbe effettuato un accertamento di fatto manifestamente inesatto. Indica altresì che giusta l'art. 131 della legge tributaria ticinese, l'autorità fiscale è sempre vincolata al valore di alienazione indicato dalle parti, motivo per cui la tassazione inerente all'utile immobiliare non costituirebbe - contrariamente a quanto indicato nel giudizio impugnato - un indizio per la sostenibilità del prezzo di vendita. 
 
2.3 Giova innanzi tutto ricordare che non è stata allestita alcuna perizia giudiziaria e che il ricorrente non contesta che, per vedere accolta la sua azione, egli doveva apportare la prova che il valore venale del fondo fosse superiore al prezzo soluto. Con riferimento alla motivazione del ricorso, occorre preliminarmente rilevare che nel suo appello il ricorrente non si era prevalso né della predetta lettera da cui risulterebbe un credito ipotecario di fr. 370'000.--, né dell'asserito reddito dell'opponente alla fine degli anni novanta, motivo per cui trattasi in questa sede di inammissibili nova (art. 99 cpv. 1 LTF). In queste circostanze il rimprovero mosso alla Corte cantonale di aver accertato in modo incompleto i fatti si rivela infondato. Nemmeno l'osservazione del ricorrente, a prima vista giustificata, secondo cui in base al diritto cantonale l'autorità fiscale è - in linea di principio - vincolata al prezzo indicato dai contraenti è idonea a dimostrare che quest'ultimo fosse inferiore al valore venale del fondo. 
 
2.4 Rimane quindi da esaminare se, sulla base degli oneri ipotecari di fr. 350'000.-- risultanti dalla sentenza impugnata, l'accertamento della Corte cantonale, secondo cui il prezzo pagato dall'opponente con la loro assunzione corrispondeva al valore del fondo, sia manifestamente inesatto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF e quindi arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2). Per costante giurisprudenza, una decisione non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma essa deve risultare manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondata su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid. 2.1 con rinvii). 
Ora, può forse anch'essere opinabile, ma non risulta certo arbitrario ai sensi della predetta definizione ritenere che nella fattispecie il valore del fondo non superi il valore delle ipoteche che lo gravano. Il ricorrente si è limitato a considerazioni di carattere generale sulla pratica degli istituti di credito in materia di mutui ipotecari, ma non ha apportato alcun elemento concreto sulle modalità con cui era stato accordato il credito costituente il prezzo di vendita da cui risulti che la prassi descritta nel ricorso e considerata notoria sia effettivamente stata applicata. Ne segue che la congruenza fra il prezzo di vendita e l'ammontare degli oneri ipotecari - unico elemento ricevibile sollevato dal ricorrente a fondamento della contestazione dell'equivalenza delle prestazioni scambiate nell'atto contestato - non basta per far risultare manifestamente inesatto l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata che ha permesso ai giudici cantonali di negare il sussistere della condizione oggettiva (pregiudizio ai creditori) richiesta dall'art. 288 LEF per poter revocare la contestata compravendita. Così stando le cose, non occorre esaminare le rimanenti argomentazioni ricorsuali attinenti alle condizioni soggettive previste dall'art. 288 LEF
 
3. 
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa infondato e come tale dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il ricorrente deve inoltre versare all'opponente un congruo importo a rifusione delle spese occasionategli dalle osservazioni alla domanda di emanazione di misure cautelari (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 300.-- per ripetibili della sede federale. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per informazione all'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano. 
 
Losanna, 17 settembre 2008 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Raselli Piatti