Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_138/2021
Sentenza del 17 settembre 2021
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
Condominio C.________,
patrocinato dallo studio legale Verda,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 giugno 2021
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.22/23).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con due decisioni 1° febbraio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano ha parzialmente accolto due istanze introdotte dal Condominio C.________, rigettando in via definitiva (limitatamente a fr. 13'262.-- e fr. 1'657.43) le opposizioni interposte da A.________ e B.________ ai rispettivi precetti esecutivi fatti spiccare dal predetto condominio.
Mediante sentenza 9 giugno 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto i due reclami presentati il 18 febbraio 2021 dagli escussi. La Corte cantonale ha confermato che il decreto ingiuntivo del 10 luglio 2018 del Tribunale ordinario di Como - riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera con decisione esecutiva (v. anche sentenze 5D_166/2020 del 7 settembre 2020 e 5F_30/2020 del 3 febbraio 2021) - costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 LEF. La Corte cantonale ha in particolare osservato che l'argomento secondo cui la somma totale stabilita nel decreto ingiuntivo italiano avrebbe dovuto essere divisa a metà tra gli escussi era tardivo e in ogni modo infondato dato che la solidarietà passiva era presunta in diritto italiano (art. 1294 del Codice civile italiano) e risultava anche in modo implicito sia dal decreto ingiuntivo sia dai precetti esecutivi e dalle istanze di rigetto.
2.
Mediante ricorso datato 21 luglio 2021 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
L'istanza datata 21 luglio 2021 presentata dai ricorrenti contestualmente al loro rimedio e volta al risarcimento del danno asseritamente causato "da un impiegato dell'ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano" per avere in sostanza emesso i precetti esecutivi "sulla base del titolo di credito illecito" (ovvero su un decreto ingiuntivo italiano che non era ancora stato riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera) nonè, contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, di "competenza del Tribunale federale secondo art. 7 LEF" (v. anche sentenza 5A_943/2017 del 4 maggio 2018 consid. 3.5) e risulta quindi di primo acchito inammissibile.
4.
Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
Nell'impugnativa all'esame i ricorrenti rimproverano al Tribunale d'appello (oltre alla semplice violazione di norme di diritto federale) la lesione del "diritto costituzionale di essere sentito art. 29 cpv. 1 e 2 Costituzione federale", in particolare per non essere "entrato nel merito della somma del procedimento di esecuzione e fallimenti". La censura - confusa, generica e priva di un serio confronto con i considerandi dell'impugnata sentenza - non soddisfa però le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF .
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF .
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 settembre 2021
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini