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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.302/2003 /viz 
 
Sentenza del 17 ottobre 2003 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen, Féraud, 
cancelliere Garré. 
 
Parti 
Commissione federale delle case da gioco, 
3003 Berna, 
ricorrente, 
 
contro 
 
X.________, 
opponente, patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi, corso Elvezia 10, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
contravvenzione alla legge federale sulle case da gioco; art. 80 DPA
 
ricorso per cassazione contro la sentenza del 15 luglio 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
In data 15 giugno 2000 la Polizia cantonale ticinese ha sequestrato due apparecchi automatici da gioco del tipo Reflex Balls presso il Ristorante A.________ ad Airolo, uno dei quali appartenente a X.________. In data 27 novembre 2000 sono stati sequestrati due apparecchi dello stesso tipo presso il Bar B.________ ad Agno, entrambi appartenenti a X.________. 
In base agli accertamenti di fatto effettuati dalla Commissione federale delle case da gioco (CFCG) gli apparecchi in questione sono stati tutti utilizzati, senza autorizzazione, per giochi d'azzardo. 
B. 
Per i fatti di Airolo la CFCG, mediante decreto penale del 28 marzo 2002, riconosceva X.________ colpevole di violazione della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52) e lo condannava al pagamento di una multa di fr. 2'500.--. Per i fatti di Agno la CFCG, mediante decreto penale del 23 novembre 2001, lo condannava sempre per violazione della LCG ad una multa di fr. 10'000.--. 
In entrambi i decreti è stata ordinata anche la confisca delle somme in denaro trovate all'interno degli apparecchi in occasione dei sequestri e di valori patrimoniali non più reperibili per complessivi fr. 19'375.--, nonché la confisca e la distruzione degli stessi apparecchi sequestrati. 
C. 
Pronunciandosi su opposizione la CFCG confermava entrambi i decreti mediante decisioni penali 27 giugno 2002 e 28 marzo 2002. 
D. 
In data 16 giugno 2003 il Giudice della Pretura penale, adito dall'interessato mediante richiesta del giudizio di un tribunale (art. 72 DPA [RS 313.0]), proscioglieva X.________ dall'accusa di violazione della LCG ed ordinava unicamente la confisca e la distruzione di tutti gli apparecchi sequestrati. Dichiarava inoltre decaduta la prospettata confisca delle somme sequestrate negli apparecchi, così come la confisca di valori patrimoniali non reperibili. 
E. 
Il 15 luglio 2003 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Canton Ticino (CCRP) dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione inoltrato dalla CFCG contro la sentenza pretorile. 
F. 
La CFCG insorge mediante tempestivo ricorso per cassazione al Tribunale federale contro la decisione dell'ultima istanza cantonale. 
G. 
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. L'opponente domanda che il ricorso venga dichiarato irricevibile, in subordine che venga integralmente respinto. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a; 127 III 41 consid. 2a). 
1.2 Il ricorso per cassazione può essere proposto unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). In base all'art. 83 cpv. 1 DPA, nella versione in vigore dal primo gennaio 2002 (RU 2001 pag. 3313; FF 1998 pag. 1126), le sentenze dei tribunali cantonali non impugnabili mediante rimedio di diritto cantonale per violazione del diritto federale e le dichiarazioni di non doversi procedere emesse in ultima istanza cantonale possono essere impugnate con ricorso per cassazione al Tribunale federale; la legittimazione ricorsuale spetta parimenti, a titolo indipendente, sia al procuratore generale che all'amministrazione interessata. 
1.3 Mediante questa novella legislativa è stata chiarificata la posizione processuale dell'amministrazione interessata, che era stata invece oggetto in precedenza di una giurisprudenza discordante (cfr. la posizione dapprima espressa in DTF 105 IV 286 e poi in DTF 117 IV 484). Per volontà esplicita del legislatore la legittimazione ricorsuale dell'amministrazione interessata ne esce rafforzata. Essa detiene infatti determinate conoscenze specifiche che il Ministero pubblico della Confederazione non può avere e che è opportuno vengano valorizzate anche in campo processuale (FF 1998 pag. 1126). Inoltre per quanto riguarda l'ammissibilità del ricorso va sottolineato come l'art. 83 DPA, già nella sua precedente versione, fissa delle regole speciali omettendo esplicitamente di fare richiamo alle disposizioni previste all'art. 268 PP (DTF 105 IV 286 consid. 2). L'entrata in materia è tanto più necessaria in casi come quello qui in esame, in cui l'ultima istanza cantonale ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso pregresso sulla base di norme cantonali, ignorando completamente le norme federali esistenti. 
1.4 La sentenza 15 luglio 2003 della CCRP non è impugnabile mediante rimedi ordinari di diritto cantonale. La CFCG ha emanato sia il decreto penale che la decisione impugnati, per cui agisce nella veste di amministrazione interessata ai sensi dell'art. 83 cpv. 1 DPA. Essa lamenta la violazione sia di diritto federale, segnatamente degli art. 80 cpv. 2 e 79 cpv. 2 DPA, che di norme della procedura penale cantonale (art. 276 e 289 CPP/TI). Il ricorso è ammissibile per quanto riguarda le censure pertinenti al diritto federale (ricorso pag. 3 consid. B-E), mentre è irricevibile per quelle riguardanti il diritto cantonale (ibidem consid. A, F). 
2. 
2.1 Secondo la ricorrente la sentenza impugnata violerebbe le norme procedurali federali in ambito di diritto penale amministrativo, le quali nella fattispecie prevarrebbero nei confronti delle norme del diritto processuale cantonale (ricorso pag. 3). 
2.2 La CCRP fonda la propria pronuncia di inammissibilità sul mancato rispetto da parte della ricorrente del termine di cinque giorni previsto all'art. 276 cpv. 2 CPP/TI per presentare dichiarazione di ricorso contro le sentenze del Giudice della Pretura penale (sentenza impugnata pag. 2 e segg.). 
2.3 In base all'art. 80 cpv. 2 DPA anche il procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale. Essi devono presentare per iscritto tali rimedi entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti, davanti all'autorità cantonale competente e nella forma prevista dal diritto procedurale cantonale. Il diritto federale non prevede ulteriori termini per la presentazione della dichiarazione di ricorso. In questo senso la regolamentazione federale in merito è esaustiva e non lascia spazio a deroghe procedurali cantonali (art. 82 DPA). La legislazione cantonale può infatti disciplinare solamente la forma del gravame (art. 80 cpv. 2 seconda frase in fine DPA) ma non introdurre termini aggiuntivi ignoti alla legislazione federale, la quale è del resto preminente anche dal profilo costituzionale (art. 49 cpv. 1 Cost.). Non fa ostacolo a tutto questo la giurisprudenza in merito alla precedente versione dell'art. 80 cpv. 2 DPA, dove si nominava solo il procuratore generale della Confederazione e non l'amministrazione interessata. L'aggiunta esplicita da parte del legislatore della legittimazione ricorsuale di quest'ultima (FF 1998 pag. 1126) permette invece di estendere anche ad essa le regole prima riservate al procuratore generale, visto che è decaduta la distinzione su cui ancora si fondava il Tribunale federale in DTF 114 IV 179 consid. 2b. 
2.4 Alla luce degli accertamenti di fatto effettuati in sede cantonale e vincolanti per il Tribunale federale (art. 277bis cpv. 1 seconda frase PP, richiamato l'art. 83 cpv. 1 DPA) la ricorrente ha presentato il ricorso alla CCRP entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata per iscritto e quindi in maniera tempestiva (art. 80 cpv. 2 DPA), conformemente del resto all'unico termine ricorsuale che il giudice di prime cure ha indicato giusta l'art. 79 cpv. 2 DPA. Nella sentenza impugnata le norme procedurali federali non vengono nemmeno richiamate. La CCRP ha applicato a torto il diritto cantonale in luogo e vece del diritto federale. In base alla giurisprudenza questo corrisponde ad una violazione del diritto federale in quanto tale (DTF 116 IV 19 consid. 1). La censura della ricorrente è quindi fondata. 
3. 
Da tutto questo discende che il gravame è da accogliere, nella misura della sua ammissibilità, e la sentenza della CCRP va annullata. L'opponente, parzialmente soccombente, dovrebbe sopportare una parte delle spese (art. 278 cpv. 1 PP, richiamato l'art. 83 cpv. 1 DPA). Queste vengono però compensate con la parziale indennità per ripetibili di cui beneficierebbe per la parte del ricorso che è stata dichiarata inammissibile (art. 278 cpv. 3 PP). All'amministrazione interessata si applicano per analogia le norme previste agli art. 278 cpv. 2 e cpv. 3 PP per cui essa non sopporta spese né beneficia di indennità per ripetibili. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa viene rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio. 
2. 
Non si riscuotono spese né si accordano indennità per ripetibili. 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 17 ottobre 2003 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: