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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_549/2007 /biz 
 
Sentenza del 17 ottobre 2007 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Merkli, presidente, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.A.________, 
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Beni Dalle Fusine, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 19 agosto 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
In seguito al suo matrimonio, celebrato il 4 luglio 2004, con una connazionale titolare di un permesso di dimora in Svizzera, A.A.________ (1983), cittadino serbo, è stato autorizzato l'11 agosto 2005 ad entrare nel nostro Paese, ove gli è stato rilasciato un permesso di dimora, rinnovato l'ultima volta fino al 7 agosto 2007. 
Venuta a conoscenza del fatto che i coniugi A.________ non convivevano più dal 27 novembre 2006 e ritenendo tale separazione definitiva, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha, l'8 febbraio 2007, revocato il permesso di dimora di A.A.________. La decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 27 marzo 2007. 
B. 
Adito da A.A.________ il 24 aprile 2007, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ne ha dichiarato inammissibile il gravame con sentenza del 19 agosto 2007. In primo luogo ha ritenuto che l'insorgente non aveva più un interesse pratico e attuale ad impugnare la decisione di revoca, siccome l'autorizzazione di soggiorno era scaduta durante la procedura ricorsuale. Ha poi giudicato che poiché questi non aveva alcun diritto al rinnovo del permesso di dimora, esso stesso difettava della competenza a statuire sul gravame. 
C. 
Il 5 ottobre 2007 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui chiede che la decisione di revoca sia annullata e che gli venga rinnovato il permesso di dimora. Adduce in sintesi una violazione del divieto dell'arbitrio nonché del principio della proporzionalità e del suo diritto di essere sentito. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
1. 
La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 I 1069): la presente procedura è quindi disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF). 
2. 
2.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. pure DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami). 
2.2 Durante la procedura avviata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il permesso di dimora del ricorrente è giunto a scadenza (il 7 agosto 2007). È quindi a giusto titolo che la Corte cantonale ha trattato la vertenza dal profilo del rinnovo, e non della revoca, dell'autorizzazione di soggiorno. Lo stesso vale nell'ambito del procedimento in rassegna. Nella misura in cui il gravame si riferisce alla problematica della revoca, lo stesso sfugge ad un esame di merito. 
2.3 Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. 
Sposato con una cittadina serba, la quale non fruisce di un diritto certo di risiedere in Svizzera dato che è titolare unicamente di un permesso di dimora annuale, il ricorrente non può richiamarsi né all'art. 17 cpv. 2 LDDS né all'art. 8 CEDU (sui requisiti di applicazione di quest'ultimo disposto, cfr. DTF 130 II 281 consid. 3; 126 II 335 consid. 2a e rispettivi riferimenti) né all'art. 38 cpv. 1 OLS (DTF 130 II 281 consid. 2.2 e rinvii) per ottenere il rinnovo del proprio permesso di dimora. Egli non ha quindi alcun diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. Il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto inammissibile (art. 83 lett. c n. 2 LTF). 
2.4 Rimane da appurare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile. 
Secondo l'art. 115 lett. b LTF è legittimato al ricorso sussidiario in materia costituzionale chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. In DTF 133 I 185 segg., il Tribunale federale ha giudicato che la giurisprudenza emanata sotto l'imperio della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 e concernente la legittimazione a proporre un ricorso di diritto pubblico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 126 I 81 segg.; 121 I 261 segg.) era tuttora valida per definire quella di cui all'art. 115 lett. b LTF. Di conseguenza, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, il ricorrente censura un'errata applicazione del diritto. In altre parole le censure riferite alla pretesa violazione del divieto dell'arbitrio e del principio della proporzionalità sono inammissibili. 
2.5 Il ricorrente può nondimeno (come già era il caso per il ricorso di diritto pubblico) far valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2). Egli non può però contestare, anche in modo indiretto, il merito della causa. In altre parole, il ricorso non può riferirsi a quesiti indissociabili dal merito del litigio quali, segnatamente, il dovere per l'autorità di motivare sufficientemente la propria decisione o di prendere in considerazione gli argomenti giuridici sollevati dall'insorgente (cfr. DTF 126 I 81 consid. 3c e 7). 
In concreto il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere leso il suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) poiché non gli avrebbe concesso la possibilità di essere interrogato assieme alla moglie per determinare se la rottura dell'unione coniugale fosse irreversibile, tanto più se si considera che, come preannunciato in sede cantonale, la consorte ha ritirato l'istanza a protezione dell'unione coniugale avviata dinanzi al Pretore. Sennonché, oltre al fatto che l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente né quello di ottenere l'audizione di testi (DTF 130 II 425 consid. 2.1), il ricorrente, in realtà, tende a ridiscutere l'apprezzamento (anticipato) delle prove: orbene tale problematica è legata al merito della vertenza e sfugge pertanto ad un esame di merito. 
3. 
Per i motivi illustrati, i gravami si avverano manifestamente inammissibili (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF) e vanno decisi secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile. 
2. 
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
Losanna, 17 ottobre 2007 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: