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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_368/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 17 ottobre 2016  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Haag, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione dell'economia, 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Diniego dell'autorizzazione per l'estensione degli orari 
di apertura dei negozi della piccola e della grande distribuzione durante il periodo invernale 2012-2013 
ogni sabato fino alle 18.00 su tutto il territorio cantonale. 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'11 marzo 2016 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
II 10 ottobre 2012 la A.________ si è rivolta al Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino (DFE) per ottenere la concessione di una deroga degli orari di apertura dei negozi. In particolare, essa chiedeva che durante il periodo invernale 2012-2013, ovvero dalla seconda domenica di ottobre sino al sabato Santo, i negozi della piccola e della grande distribuzione presenti in Ticino potessero tenere aperto il sabato fino alle 18.00 invece che fino alle 17.00. 
Il 12 ottobre successivo, l'allora Direttrice del DFE ha preso posizione su tale domanda, osservando come, malgrado il Consiglio di Stato avesse da tempo licenziato un messaggio per modificare la regolamentazione in materia, la legislazione cantonale in vigore non permetteva di concedere le deroghe richieste. 
 
B.   
Dopo avere ricevuto la risposta della Direttrice del DFE, la A.________ ha chiesto al Consiglio di Stato ticinese di emanare una decisione impugnabile. Con atto del 6 novembre 2012, il Governo cantonale ha quindi formalmente respinto l'istanza di deroga. 
Adito su ricorso dalla A.________, il Tribunale amministrativo ticinese non è entrato nel merito del gravame, dichiarandone l'irricevibilità. Secondo i Giudici cantonali quest'ultima non aveva infatti dimostrato di disporre della legittimazione ad insorgere, né direttamente né in qualità di associazione che agisce "in rappresentanza" dei suoi membri. A titolo abbondanziale ha poi aggiunto che il ricorso sarebbe stato infondato anche nel merito, spiegandone le ragioni. 
 
C.   
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 28 aprile 2016, la A.________ insorge ora davanti al Tribunale federale, chiedendo: 
 
"1. Il ricorso è accolto. 
a) La decisione del Tribunale cantonale amministrativo dell'11 marzo 2016 è annullata. 
b)è accertata l'incostituzionalità degli art. 21 e 17 LCL e quindi è ammessa l'apertura dei negozi della piccola e della grande distribuzione in tutto il Ticino senza limiti di orario se non quelli imposti dalla legge federale sul lavoro. 
c) In tale ambito è in particolare accertata l'illiceità della decisione del Consiglio di Stato di data 6 novembre 2012 con cui è stata negata l'istanza chiedente l'estensione dell'apertura dei negozi il sabato fino alle 18 durante il periodo invernale 2012-2013. 
2. Protestate spese e ripetibili." 
Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino hanno chiesto che il ricorso venga respinto. Quest'ultimo ha pure attirato l'attenzione sul fatto che "sarà compito del Tribunale federale esaminare, al momento dell'emanazione del giudizio, se, alla luce delle modifiche legislative intervenute a livello cantonale, la ricorrente è ancora in possesso di un interesse attuale e concreto che la legittimi a insorgere". Con replica del 19 agosto 2016, la ricorrente ha ribadito integralmente le sue richieste. Riguardo alla questione sollevata dalla Corte cantonale, ha osservato che l'entrata in vigore delle citate modifiche legislative dipende "dall'adozione di un contratto collettivo di lavoro, che deve essere decretato di obbligatorietà generale dal Consiglio di Stato, e la cui promulgazione non va certo data per imminente". 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 135 II 22 consid. 1 pag. 24). 
Il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF (sentenze 2C_978/2010 del 24 maggio 2011 consid. 1.1 e 2C_378/2008 del 20 febbraio 2009 consid. 1.1) ed è stato presentato nei termini (art. 46 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF). Sotto i profili evocati, l'impugnativa è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. Dato l'esito della lite, la questione dell'ammissibilità delle singole conclusioni formulate con lo stesso può essere lasciata aperta. 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF, è legittimato a interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. c).  
 
2.2. L'interesse degno di protezione, che può essere giuridico o di fatto, dev'essere dato sia quando il ricorrente adisce il Tribunale federale sia al momento in cui quest'ultimo si pronuncia nel merito della causa (DTF 140 III 92 consid. 1.1 pag. 93 seg.; 139 I 206 consid. 1.1. pag. 208; 137 II 40 consid. 2.1 pag. 41). Malgrado la mancanza di un interesse attuale, il Tribunale federale esamina tuttavia un ricorso quando la questione posta potrebbe ripresentarsi, in ragione della durata della procedura una pronuncia tempestiva in merito non sarebbe possibile e c'è nel contempo un interesse pubblico a risolvere il quesito posto (DTF 137 I 296 consid. 4.2 pag. 299; 136 II 101 consid. 1.1. pag. 103).  
 
2.3. Come rilevato nei fatti, la Corte cantonale ha dichiarato inammissibile il gravame davanti ad esso interposto, perché la ricorrente non aveva dimostrato i presupposti per agire in giudizio. Secondo la giurisprudenza relativa a decisioni di questo genere, l'interesse a ricorrere davanti al Tribunale federale è quindi in principio dato, indipendentemente dal sussistere della legittimazione nel merito (DTF 135 II 145 consid. 3.1 pag. 148 e 133 V 239 consid. 4 pag. 241 seg.; sentenze 1C_38/2014 dell'11 settembre 2014 consid. 1 e 2C_64/2007 del 29 marzo 2007 consid. 2.3). A simile conclusione non osta del resto il fatto che la deroga richiesta riguardasse il periodo invernale 2012-2013 rispettivamente il fatto che, il 23 marzo 2015, il Gran Consiglio ticinese ha approvato una nuova legge sull'apertura dei negozi e che quest'ultima sia stata accolta anche in votazione popolare il 28 febbraio 2016. Da una parte, il ricorso solleva infatti questioni di principio che potrebbero ripresentarsi senza che il Tribunale federale abbia il tempo di pronunciarsi tempestivamente in merito (sentenza 2C_892/2011 del 17 marzo 2012 consid. 1.2). D'altra parte, l'entrata in vigore della nuova legge sull'apertura dei negozi è ancora incerta (sentenze 2C_358/2016 del 3 maggio 2016 consid. 2 e 2C_316/2016 del 19 aprile 2016 consid. 2).  
 
3.  
 
3.1. In via generale, confrontato con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); esso non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Esigenze più severe valgono tuttavia in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali. Il Tribunale federale esamina in effetti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).  
 
3.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).  
 
3.3. L'impugnativa adempie solo in parte alle condizioni di motivazione esposte. Nella misura in cui non le rispetta, essa non può pertanto essere esaminata oltre.  
 
4.  
 
4.1. In ottica procedurale, il Tribunale amministrativo si è dapprima richiamato all'art. 43 dell'abrogata legge cantonale sulle cause amministrative del 19 aprile 1966, applicabile alla fattispecie, ricordando che affinché il gravame sia ricevibile basta che il ricorrente possa prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modifica della decisione contestata. Fatte queste premesse, ha quindi rilevato:  
che contrariamente a quanto asserito nel gravame, la ricorrente non risultava direttamente lesa nei suoi interessi dalla decisione di diniego della deroga, siccome non ne era la destinataria materiale, qualifica che può essere riconosciuta unicamente alle persone (fisiche o morali) titolari di un'attività commerciale ai sensi dell'art. 17 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 (LCL; RL/TI 10.1.1.1.) assoggettata agli orari di chiusura stabiliti dall'art. 21 LCL; 
che non permette di sovvertire questa conclusione nemmeno il fatto che la ricorrente abbia inoltrato l'istanza in questione a proprio nome, non bastando da sola questa semplice circostanza a conferirle la qualità per agire in causa personalmente. 
 
4.2. Dopo aver negato la legittimazione dell'insorgente a ricorrere personalmente e direttamente contro la decisione di diniego della deroga richiesta, la Corte cantonale ha quindi aggiunto:  
che in quanto - presumibilmente - associazione giusta gli art. 60 CC, la ricorrente avrebbe potuto in teoria insorgere in difesa dei suoi membri (cosiddetto ricorso corporativo di natura "egoista"), ma che a tale scopo non aveva provato che la maggioranza o molti di essi fossero toccati dall'atto impugnato e che gli statuti le affidassero la difesa degli interessi comuni; 
che, in effetti e al pari degli altri presupposti processuali, la sussistenza della legittimazione a ricorrere deve essere esaminata d'ufficio, mentre che la prova delle circostanze fattuali che la fondano spetta esclusivamente a chi ricorre; 
che l'insorgente, che sembrerebbe tra l'altro essere un'associazione che raggruppa a sua volta varie organizzazioni di commercianti, non ha addotto nessuna prova al riguardo, in particolare non ha indicato chi siano i suoi soci, né tantomeno si è preoccupata di versare agli atti copia dei propri statuti, ragione per la quale il suo ricorso dev'essere respinto in ordine per carenza di legittimazione attiva; 
che la ricorrente, rappresentata da persone particolarmente cognite di diritto, nemmeno poteva dare per scontato che i Giudici cantonali ritenessero che i presupposti per poterle riconoscere la facoltà di agire in giudizio fossero pacificamente adempiuti, siccome avrebbe dovuto sapere che l'istanza di giudizio adita non può ritenere acquisita l'esistenza di un presupposto processuale di cui incombe a chi insorge versare la prova agli atti. 
 
5.   
In via preliminare, la ricorrente considera che in relazione al diniego della legittimazione il giudizio impugnato non sia sufficientemente motivato e che leda pertanto l'art. 29 Cost. 
 
5.1. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende più aspetti. Tra questi, anche il diritto ad una motivazione sufficiente, cui l'insorgente si richiama. Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.).  
 
5.2. Sennonché l'aspetto del diritto di essere sentiti richiamato non risulta nella fattispecie violato. La motivazione contenuta nel giudizio impugnato, riassunta nel considerando precedente, permette in effetti senza dubbio di comprendere i motivi che hanno condotto il Tribunale amministrativo ticinese a non entrare nel merito del gravame: tant'è che la pronuncia dei Giudici ticinesi è stata in seguito impugnata con un ricorso in cui tali ragioni vengono elencate in maniera precisa (sentenza 2C_484/2008 del 9 gennaio 2009 consid. 2.1 non pubblicata in DTF 135 II 49). In particolare, una lesione del diritto a una spiegazione sufficiente non è data nemmeno in relazione all'osservazione della Corte cantonale secondo cui "non permette di sovvertire questa conclusione nemmeno il fatto che la ricorrente abbia inoltrato l'istanza in questione a proprio nome, non bastando da sola questa semplice circostanza a conferirle la qualità per agire in causa a proprio nome", che la ricorrente ritiene priva di motivazione. Dal giudizio impugnato ben risulta infatti come, indipendentemente dalla partecipazione alla procedura davanti all'istanza precedente, l'insorgente non è "direttamente lesa nei suoi legittimi interessi" e non adempie a quelle condizioni cumulative richieste - in analogia a quanto previsto anche sul piano federale dagli art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA - dall'art. 43 LPAmm/TI. In relazione alla censura sollevata, l'impugnativa è pertanto infondata.  
 
5.3. A titolo completivo occorre del resto rilevare che davanti alla semplice indicazione secondo cui "A.________, istante della richiesta respinta con la decisione impugnata è senz'altro legittimata a ricorrere, in quanto direttamente lesa nei propri legittimi interessi (cfr. art. 43 LPamm) ", la Corte cantonale non si è limitata a scartare la legittimazione in relazione ad un ricorso presentato a titolo personale e diretto - come indicato nell'impugnativa - ma si è spinta oltre, spiegando anche perché non vi fossero nemmeno gli estremi per eventualmente ammettere la legittimazione a presentare il cosiddetto ricorso corporativo di natura egoista: ipotesi che la ricorrente non aveva fatto.  
 
6.   
Secondo l'insorgente, la Corte cantonale avrebbe leso il suo diritto di essere sentita anche poiché si è pronunciata in merito alla questione della legittimazione "adducendo lacune di allegazione e prova, senza prima sottoporre la questione alla ricorrente". 
 
6.1. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. concerne tutte quelle facoltà che vanno riconosciute al cittadino affinché possa far valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282 e 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148). In via generale, il diritto di essere sentito ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. dev'essere posto in relazione con l'accertamento dei fatti. A titolo eccezionale è tuttavia necessario interpellare le parti anche quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma o un principio giuridico non evocati in precedenza e dei quali nessuna delle parti si è prevalsa o poteva supporre la pertinenza (DTF 130 III 35 consid. 5 pag. 39 seg.; sentenza 2C_537/2013 del 22 agosto 2013 consid. 3.3.1 riferito proprio alla legittimazione a ricorrere).  
 
6.2. Come rilevato in precedenza, davanti alla Corte cantonale l'insorgente ha indicato di essere "direttamente lesa nei propri legittimi interessi (cfr. art. 43 LPamm) "; essa non ha invece indicato di volere introdurre un ricorso corporativo di natura egoista, "in rappresentanza" dei suoi membri.  
Ritenuto che la ricorrente non ha manifestato l'intenzione di presentare un ricorso corporativo di natura egoista, mal si comprende quindi come possa oggi rimproverare al Tribunale amministrativo di avere esso stesso formulato - dopo avere negato che fosse toccata "direttamente" - anche una seconda ipotesi, ovvero proprio quella di un ricorso corporativo di natura egoista, ma di averla poi scartata per ragioni probatorie, senza prima interpellarla. Secondo la giurisprudenza indicata, un simile diritto sussiste infatti solo in via eccezionale, quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma o un principio giuridico non evocati in precedenza e dei quali nessuna delle parti si è prevalsa o poteva supporre la pertinenza. Non così è invece quando la nuova ipotesi poteva essere facilmente prospettata dall'insorgente medesimo, rispettivamente quando l'autorità la formula dopo avere comunque discusso e respinto quella fatta valere nel ricorso, come è avvenuto nel caso in esame. Come già detto, la Corte cantonale ha infatti dapprima esaminato l'ipotesi che aveva fatto la ricorrente e concluso che la stessa non era "direttamente" toccata dalla decisione impugnata; in un secondo tempo ha poi - motu proprio - formulato un'ulteriore ipotesi, e cioè quella di un ricorso corporativo di natura egoista: possibilità che - benché facilmente prospettabile - l'insorgente non aveva fatto valere. 
 
6.3. Per il resto, il Tribunale federale non può che aggiungere quanto segue, ovvero:  
in primo luogo, che i principi in materia di onere della prova evocati ed applicati dalla Corte cantonale (precedente consid. 4.2), trovano conferma anche nella giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 8C_236/2010 del 7 dicembre 2010 consid. 3.2.1 con rinvio alla sentenza 2P.36/1996 del 12 novembre 1996 consid. 1b, in cui viene rilevato espressamente che gli elementi di fatto sui quali un ricorrente basa la propria legittimazione devono essere da lui stesso addotti e che se questo obbligo non viene rispettato il Tribunale non entra nel merito del ricorso); 
in secondo luogo che, nella situazione descritta, l'insorgente non può nemmeno pretendere di dimostrare di avere avuto la legittimazione a ricorrere in sede cantonale facendo capo a nuovi documenti, che non ha mai prodotto fino ad ora (art. 99 LTF; 136 III 123 consid. 4.4.3 pag. 129; sentenza 2C_426/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 2.3; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, ad art. 99 n. 14 e 17); 
in terzo luogo, che neppure corrisponde al vero che l'agire del Tribunale amministrativo sarebbe addirittura più severo di quello di un Giudice civile, siccome l'art. 56 CPC - che prevede che se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla parte l'opportunità di rimediarvi ponendole pertinenti domande - non trova affatto applicazione a casi come quello in esame, in cui le prove a dimostrazione della legittimazione (attiva) non sono state addotte (sentenza 4A_145/2016 del 19 luglio 2016 consid. 4). 
 
7.   
L'insorgente lamenta poi che il Tribunale amministrativo ticinese non le abbia riconosciuto la legittimazione a ricorrere sula base dell'art. 58 della legge fe derale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL; RS 822.11) che indica come "contro le decisioni delle autorità cantonali e federali hanno inoltre diritto di ricorso le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati". Anche su questo punto, essa non va però seguita. 
 
7.1. La ricorrente, si richiama all'art. 58 LL per la prima volta in questa sede, poiché davanti al Tribunale amministrativo ticinese ha giustificato la propria legittimazione riferendosi al solo art. 43 vLPamm/TI. Visto e considerato che nella risposta del 24 maggio 2016 il Consiglio di Stato fa notare che la legittimazione ricorsuale non può in nessun caso essere desunta dall'art. 58 LL e che nella replica l'insorgente prende atto di tale contestazione senza aggiungere nulla, poco chiaro è pure se la stessa abbia ora rinunciato ad appellarvisi.  
 
7.2. Sia come sia, occorre concordare con il Governo cantonale, che prendendo posizione sul ricorso indica come - nonostante il preambolo che ancora contiene - la legge ticinese sul lavoro dell'11 novembre 1968, alla base del diniego della deroga richiesta, non ha quale obiettivo quello di proteggere il personale di vendita (sentenza 2P.157/2005 del 9 maggio 2006 consid. 2.1 e 4.5). Sempre come rilevato dal Consiglio di Stato, la legge federale sul lavoro è invece concretizzata nel diritto ticinese da un'altra normativa, ovvero dalla legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio del 14 marzo 2011 (RL/TI 10.1.1.1.3).  
 
7.3. Che anche alla ricorrente fossero in definitiva chiari tali aspetti emerge del resto proprio pure dall'impugnativa da essa interposta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, che appunto a ragione non si richiama all'art. 58 LL, e nella quale viene tra l'altro rilevato:  
 
"È altresì importante precisare che la competenza per legiferare in materia di protezione dei lavoratori compete esclusivamente alla Confederazione (cfr. DTF 130 I 279). Pertanto le prescrizioni della LCL, al di là della denominazione fuorviante della norma, sono prive di ogni finalità di protezione dei lavoratori ed hanno semplice carattere di polizia, tant'è che, per le poche questioni demandate dalla LL ai Cantoni, il Parlamento ticinese ha approvato la legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio del 14 marzo 2011". 
Di conseguenza, riferendosi all'art. 58 LL davanti al Tribunale federale l'insorgente non solo si sbaglia, perché gli estremi per l'applicazione di questa norma non sono dati, ma nel contempo si contraddice. 
 
8.   
A maggior fortuna non è infine destinata la denuncia della lesione del principio della buona fede e, in questo contesto, del principio dell'affidamento, formulata dalla ricorrente poiché sarebbe stata considerata "per anni, a ragione, legittima interlocutrice dei commercianti ticinesi nei confronti dello Stato". 
 
8.1. L'art. 9 Cost. istituisce un diritto fondamentale del cittadino ad essere trattato secondo il principio della buona fede dagli organi dello Stato. In materia di diritto amministrativo, tale principio tutela l'amministrato nei confronti dell'autorità, quando, assolte determinate condizioni, il medesimo abbia agito conformemente alle istruzioni e alle dichiarazioni di quest'ultima.  
Il principio tutela in particolare la fiducia riposta in un'informazione ricevuta dall'autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di destare un'aspettativa legittima quando essa è intervenuta in una situazione concreta riguardo a determinate persone, quando era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente in base a fondati motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio, e quando non siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio dell'informazione stessa (DTF 137 I 69 consid. 2.5.1 pag. 72 seg.; 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636 seg.; 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 con ulteriori rinvii). 
 
8.2. Nell'impugnativa presentata davanti al Tribunale federale, l'insorgente non sostanzia l'adempimento delle condizioni appena menzionate, limitandosi ad invocare la buona fede e il principio dell'affidamento in via generale. Ritenuto che la motivazione contenuta nel ricorso non rispetta l'art. 106 cpv. 2 LTF la critica non andrebbe quindi ulteriormente approfondita (precedente consid. 2; sentenza 2D_33/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 4.2). Così come esposta, la stessa non può in ogni caso essere condivisa. In effetti, l'insorgente sostiene certo di essere stata per anni "la legittima interlocutrice dei commercianti ticinesi nei confronti dello Stato", argomentando in tal senso non considera tuttavia che il rimprovero di un comportamento contrario alla buona fede va formulato contro un'autorità specifica. Solo in tal caso può infatti sussistere anche un comportamento o una prassi sui quali l'amministrato ha eventualmente il diritto di fare affidamento (sentenze 2D_33/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 4; 2D_59/2014 del 26 novembre 2014 consid. 5.2.3 e 2C_241/2012 del 28 giugno 2012 consid. 5.3.2 con rinvii).  
Proprio un simile comportamento o una simile prassi, segnatamente da parte del Tribunale cantonale amministrativo ed in relazione alla precisa questione delle prove richieste a conferma della legittimazione a ricorrere, non vengono in casu tuttavia evidenziati. Richiamandosi "ad esempio" alla sentenza 52.97.00103-159 del 26 novembre 1997 del Tribunale amministrativo - unico pregiudizio della Corte cantonale menzionato a sostegno della sua censura - l'insorgente non considera del resto che quella fattispecie concerneva l'applicazione della legge federale sul lavoro nell'ambito della quale vale l'art. 58 LL e inoltre che - come nel caso della sentenza 2P.157/2005 del Tribunale federale, che pure viene menzionata - essa agiva in quella sede solo come controparte, ragione per la quale la questione della sua legittimazione (attiva) a ricorrere nemmeno si poneva. 
 
8.3. Siccome la ricorrente pare a tratti sostenerlo, non si può poi richiamare al principio dell'affidamento neanche basandosi sulla decisione del 6 novembre 2012 del Consiglio di Stato.  
Contrariamente a quanto indicato nell'impugnativa, il n. 3 del dispositivo non menziona infatti " il diritto di ricorso in favore della stessa istante" ma solo che contro la decisione governativa era "dato ricorso al Tribunale amministrativo, entro 15 giorni dall'intimazione", e non esonerava pertanto chi l'ha ricevuta dal dimostrare le condizioni di ammissibilità del ricorso stesso. 
 
9.   
Visto che il diniego della legittimazione ad insorgere resiste a tutte le critiche di natura costituzionale sollevate in relazione all'applicazione del diritto cantonale e segnatamente dell'art. 43 LPamm/TI, il ricorso va pertanto respinto, senza procedere all'esame della motivazione abbondanziale. Se infatti è vero che davanti ad una motivazione di natura abbondanziale concernente il merito così dettagliata quale quella contenuta nel giudizio impugnato, il Tribunale federale può, facendo astrazione dal dispositivo del giudizio impugnato, esaminare anche il merito della vertenza, ciò presuppone comunque che l'irricevibilità sia stata pronunciata a torto (sentenza 5A_ 202/2015 del 26 novembre 2015 consid. 2.2 non pubblicato in DTF 142 III 1 consid. 2.1 seg. e contrario). Proprio una simile fattispecie non è tuttavia data nel caso che ci occupa. 
 
10.   
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla ricorrente, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Losanna, 17 ottobre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli