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[AZA 0] 
I 415/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Cassina, cancelliera 
 
Sentenza del 17 novembre 2000 
 
nella causa 
F._________, ricorrente, rappresentato dal Patronato X._________, 
 
contro 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- Il cittadino italiano residente in Germania F._________, nato nel 1936, ha lavorato in Svizzera dal 1963 al 1969 solvendo i contributi AVS/AI di legge. Ha in seguito continuato ad esercitare una regolare attività lucrativa dapprima in Italia, dal 1969 al 1971, in seguito, sino all'agosto 1994, in Germania. 
Il 13 agosto 1997 egli ha presentato agli organi dell'assicurazione svizzera una domanda volta ad ottenere una rendita d'invalidità. 
Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), con decisione 30 giugno 1999, ha negato la prestazione ritenendo non ossequiato il requisito assicurativo richiesto in regime convenzionale. 
 
B.- Assistito dal Patronato X._________, l'interessato si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, mediante pronunzia 6 giugno 2000, ne ha rigettato l'impugnativa. 
 
C.- Sempre tramite il suo rappresentante, F._________ interpone un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Ribadisce la sua domanda di rendita adducendo di adempiere il presupposto assicurativo. 
A sostegno dalla sua tesi allega tra l'altro una copia di una decisione 23 ottobre 1999 dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), sede di P._________, dalla quale risulta che con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996 egli è divenuto titolare di una pensione d'invalidità italiana. 
Mentre la Commissione di ricorso e l'UAI, vista la nuova documentazione prodotta, propongono l'accoglimento dell'impugnativa e il rinvio degli atti all'amministrazione per complemento d'istruttoria, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Nel querelato giudizio la Commissione di ricorso ha già esattamente illustrato i presupposti che un cittadino italiano non domiciliato in Svizzera deve adempiere per aver diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. A detta esposizione può pertanto essere integralmente rinviato e fatto riferimento. 
 
2.- Con il suo gravame, F._________ ha tra l'altro prodotto una copia di un provvedimento 23 ottobre 1999 dell'INPS di P._________ dal quale emerge che gli è stato riconosciuto il diritto ad una pensione d'invalidità italiana con effetto dal 1° gennaio 1996. 
In simili condizioni, vista segnatamente la nuova documentazione relativa alla posizione assicurativa dell'interessato in Italia, questa Corte non può che aderire alla proposta formulata dal ricorrente nel suo gravame e dall'amministrazione in via di risposta al ricorso e, quindi, accogliere l'impugnativa e retrocederle la causa per complemento d'istruttoria sul tema dell'adempimento del requisito assicurativo e, se del caso, per gli accertamenti d'ordine sanitario necessari al fine di stabilire l'eventuale sussistenza di un'invalidità di grado pensionabile giusta la legislazione svizzera. 
 
3.- Trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, il ricorrente, assistito da un patronato, ha, in virtù della giurisprudenza di questa Corte (sentenze inedite 21 gennaio 1999 in re R., I 507/98, 19 novembre 1998 in re G., I 336/97), diritto ad un'indennità di parte per la procedura federale, la quale sarà posta a carico dell'Ufficio soccombente (art. 159 e 135 OG). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG in relazione con l'art. 135 OG
 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel 
senso che, annullati il giudizio 6 giugno 2000 e la 
decisione impugnata 30 giugno 1999, la causa è rinviata 
all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero 
perché faccia allestire un complemento 
d'istruttoria conformemente ai considerandi e renda un 
nuovo provvedimento. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero verserà al ricorrente la somma di fr. 1000.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
 
 
 
IV.La Commissione di ricorso statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. 
 
 
 
V.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI 
per le persone residenti all'estero e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 17 novembre 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
p. La Cancelliera: