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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
U 97/05 
 
Sentenza del 17 novembre 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
R.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Sonja Achermann Bernaschina, via Ramogna 10, 6601 Locarno, 
 
contro 
 
Alpina Assicurazioni SA, 8008 Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. Mattia A. Ferrari, via A. di Sacco 8, 6501 Bellinzona 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 26 gennaio 2005) 
 
Fatti: 
A. 
R.________, nato nel 1977, all'epoca dei fatti agente di sicurezza presso il Casinò di L.________ e, in quanto tale, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Alpina Assicurazioni SA, in data 15 settembre 2003 è rimasto vittima di un incidente stradale, a seguito del quale ha riportato gravi lesioni che comportarono l'amputazione del braccio sinistro all'altezza della spalla. 
 
Con decisione 27 gennaio 2004, sostanzialmente confermata in data 30 aprile 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, l'Alpina ha comunicato all'assicurato che le prestazioni in contanti sarebbero state decurtate nella misura del 10% perché aveva circolato in stato alterato dall'alcol. 
B. 
L'assicurato, patrocinato dall'avv. Sonja Achermann Bernaschina, si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo il riconoscimento delle prestazioni in contanti senza riduzioni. 
 
Con giudizio 26 gennaio 2005 la Corte cantonale ha respinto il gravame. Dopo aver precisato di non essere vincolata dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, ha in particolare considerato che l'insorgente, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, in occasione dell'incidente in questione, conduceva il proprio veicolo in stato di ebrietà, ciò che avrebbe provocato, in ultima analisi, il grave danno alla salute. I primi giudici concordarono pertanto con la decurtazione del 10% sulle prestazioni a favore dell'insorgente effettuata dall'Alpina, reputandola conforme alla giurisprudenza. 
C. 
L'assicurato, sempre assistito dall'avv. Achermann Bernaschina, interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo, con il quale ribadisce la richiesta di prima sede. Postula inoltre il riconoscimento di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili. A sostegno del gravame produce tre dichiarazioni giurate sotto forma di brevetto notarile. Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi. 
 
Contestando l'ammissibilità dei nuovi documenti prodotti dal ricorrente in sede di ultima istanza, l'Alpina, rappresentata dall'avv. Mattia A. Ferrari, propone la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica non si è espresso. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto della lite è la questione di sapere se le prestazioni assicurative in contanti dovute al ricorrente debbano subire una riduzione del 10%, così come effettuato dall'Alpina Assicurazioni SA. 
2. 
Nella misura in cui, come in concreto, la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG; cognizione lata), così come può di principio, riservato l'abuso di diritto, ammettere nuove allegazioni o nuovi mezzi di prova (cfr. sentenza del 20 febbraio 2006 in re K., I 824/05, consid. 1). Le contestazioni formulate a quest'ultimo proposito nell'atto di risposta dell'Alpina, secondo cui il ricorrente avrebbe potuto facilmente proporre le nuove prove già dinanzi all'istanza precedente, si rivelano pertanto, viste le circostanze del caso di specie, infondate. Ne discende l'ammissibilità della documentazione allegata al ricorso di diritto amministrativo. 
3. 
Nel suo gravame il ricorrente censura le conclusioni del giudizio cantonale, segnatamente contestando gli elementi di fatto che hanno portato i primi giudici a ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, il suo stato di ebrietà al momento dell'incidente. A sostegno delle sue allegazioni produce le già menzionate dichiarazioni giurate, atte a comprovare la sua sempre corretta condotta di guida e a smentire la circostanza ch'egli avrebbe ininterrottamente frequentato esercizi pubblici nelle ore immediatamente precedenti all'incidente. Il ricorrente rileva inoltre che i valori del prelievo di sangue, effettuato 35 minuti dopo l'incidente, attesterebbero il tasso d'alcolemia al momento del prelievo e non quello rilevabile al momento dell'incidente. A suo parere, mancherebbero dati precisi per poter stabilire l'alcolemia al momento dei fatti. L'insorgente ricorda poi che il giudice penale lo avrebbe prosciolto dal reato di guida in stato di ebrietà. Contesta infine l'esistenza di elementi aggravanti come l'alta velocità: infatti, non sussisterebbero tracce di frenata, mentre vi sarebbe stata una riduzione di marce che porta a ritenere, con verosimiglianza, che l'impianto dei freni non era funzionante. L'insorgente conclude ribadendo di non aver guidato in stato di ebrietà e di nemmeno aver perso la padronanza del veicolo a causa della velocità. Non gli sarebbe pertanto imputabile negligenza grave. 
4. 
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già ricordato le norme di diritto e i principi giurisprudenziali richiamabili nel caso di specie. A detta esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che conformemente all'art. 37 cpv. 2, 1a frase, LAINF, in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, se l'assicurato ha causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. Costituisce negligenza grave l'inosservanza delle regole di prudenza elementare che ogni persona ragionevolmente avrebbe dovuto rispettare in una medesima situazione e nelle stesse circostanze al fine di evitare le conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso normale degli eventi (DTF 121 V 45 consid. 3b e sentenze ivi citate). 
 
Secondo la giurisprudenza, la negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF è, in materia di circolazione stradale, una nozione meno restrittiva di quella ritenuta dalla LCStr, definita come violazione grave delle regole della circolazione, la quale presuppone un comportamento senza scrupoli e gravemente contrario alle norme. Comunque non tutte le violazioni della legislazione in materia di circolazione stradale implicano una negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF; nell'assicurazione infortuni si ammette di massima l'esistenza di una negligenza grave nel caso in cui esista trasgressione grave - causale nella sopravvenienza dell'infortunio - di una regola elementare o di più regole importanti della circolazione stradale. Si deve tuttavia tener conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, e non fondarsi unicamente sugli elementi costitutivi dell'infrazione commessa (DTF 118 V 307 consid. 2b e sentenze ivi citate). 
 
 
Si ricorda infine che secondo il terzo capoverso, prima frase, dell'art. 37 LAINF, le prestazioni in contanti, sempre in deroga all'art. 21 cpv. 1 LPGA, possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto. 
5. 
5.1 Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti emerge che la sera del 14 settembre 2003, verso le ore 22.00, il ricorrente stava festeggiando un compleanno in un bar a M.________. Secondo il verbale d'interrogatorio di polizia avrebbe bevuto, in quel locale, tra le 22.00 e le 23.30, due "boule". Poco dopo la mezzanotte, si sarebbe recato con degli amici alla discoteca X.________, dove avrebbe bevuto una birra. Secondo la testimonianza di R.________, amico e passeggero al momento dell'incidente, l'assicurato, all'uscita dal ritrovo verso le 01.30, a precisa domanda, avrebbe risposto di sentirsi in grado di condurre il veicolo. Come si evince dal rapporto di polizia, l'insorgente, verso le 01.40 del 15 settembre, circolava sulla strada principale da A.________ in direzione B.________. Al termine del rettilineo, prima di inserirsi nella rotonda di P.________, perdeva la padronanza del veicolo. Lo dimostravano le tracce di sfregamento e di sbandata rilevate all'inizio della curva piegante verso destra che immette nell'intersezione circolare. Sempre secondo il rapporto di polizia, non poteva essere esclusa l'ipotesi che queste tracce fossero da ricondurre all'estremo tentativo del conducente di seguire correttamente la traiettoria della curva, ciò che gli avrebbe permesso di imboccare in modo adeguato la rotonda. L'insorgente attraversava poi le due corsie della rotonda, urtava il cordolo interno, schiantandosi contro il muro in calcestruzzo, dopo aver travolto un elemento della segnaletica, per rimbalzare nuovamente sulla strada. A seguito delle gravi condizioni dell'infortunato non fu possibile sottoporlo a prova etanografica al momento dell'incidente. L'analisi del sangue prelevato alle 02.15 di quella notte mise in evidenza un tasso alcolemico medio dello 0,93 g/kg al momento del prelievo. 
 
In uno scritto del 27 aprile 2004, indirizzato all'avv. Achermann Bernaschina, il Laboratorio Y.________ di S.________, che aveva effettuato l'analisi del sangue, precisava che l'assunzione di cibo poteva influenzare il tasso alcolemico in quanto il passaggio a stomaco pieno dell'alcol dal tubo digerente al torrente circolatorio risultava rallentato. Inoltre, il peso del soggetto poteva senz'altro influenzare il tasso alcolemico in misura inversamente proporzionale. L'istituto rilevò come il peso corporeo, l'assunzione di cibi, lo stato fisico, l'abitudine al bere potessero influenzare la concentrazione ematica di etanolo, ma non fossero assolutamente fonte di interferenza e quindi di errore per il risultato dell'analisi. Dai chiarimenti richiesti risultava non essere stato possibile procedere al calcolo del tasso alcolemico al momento del fatto poiché non era stata indicata l'ora presunta in cui l'assicurato aveva smesso di bere alcolici. Il risultato fornito (tasso medio dello 0,93 g/kg) si riferiva pertanto alla sola concentrazione rinvenuta nel campione di sangue al momento del prelievo. 
 
Per quanto riguarda l'aspetto penale, con decreto d'accusa del 23 febbraio 2004, il Procuratore pubblico ha ritenuto il ricorrente colpevole di circolazione in stato di ebrietà e di infrazione alle norme della circolazione e ne ha proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 1'000.-. In seguito all'opposizione interposta dall'accusato, con giudizio del 9 settembre 2004, il Giudice della Pretura penale lo riconosceva autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per avere, nell'occasione, negligentemente perso la padronanza del proprio veicolo, e lo condannava a una multa di fr. 400.-. L'interessato venne invece prosciolto dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà, in virtù del principio "in dubio pro reo". 
5.2 Riepilogando si può, quindi, affermare che l'assicurato tra le 22.30 del 14 settembre e le 01.30 del 15 settembre 2003 ha per certo consumato bevande alcoliche, senza mangiare alcunché. S'è visto che non è stato possibile sottoporre l'interessato alla prova etanografica al momento dell'incidente. Dal prelievo del sangue avvenuto 35 minuti dopo i fatti è tuttavia emerso un tasso alcolemico medio di 0,93 g/kg. Il giudice penale ha da parte sua considerato che l'interessato avesse negligentemente perso la padronanza del proprio veicolo andando a cozzare contro un muro. Risulta infine che il passeggero e amico R.________ ha dichiarato che, a sua precisa domanda, il ricorrente gli avrebbe risposto, prima di mettersi in viaggio, di sentirsi in grado di guidare. 
5.3 Per la giurisprudenza e la dottrina, l'autorità amministrativa o il giudice non devono considerare un fatto come provato fintanto che non ne siano convinti (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechtes, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 n. 5). Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice fonda la sua decisione, salvo disposizioni contrarie della legge, sui fatti che, non essendo potuti essere stabiliti in maniera inconfutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è dunque sufficiente che possano essere considerati solo come una ipotesi possibile. Tra tutti gli elementi di fatto allegati o immaginabili, il giudice deve, nel caso di specie, considerare quelli che gli sembrano i più probabili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr. pure DTF 130 III 324 seg. consid. 3.2 e 3.3), atteso che non esiste nel diritto delle assicurazioni sociali il principio secondo il quale l'amministrazione o il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a). 
 
Nel caso di specie, tutte le circostanze oggettive verificatesi tra le 22.30 del 14 settembre e le 01.40 del 15 settembre 2003 portano a ritenere che il ricorrente - secondo il criterio della verosimiglianza preponderante - al momento dell'incidente guidasse la propria vettura in uno stato tale da destare qualche perplessità sulle sue capacità di reazione psico-fisica. Emblematica è infatti stata la domanda rivoltagli dall'amico e passeggero, ossia se fosse o meno in grado di guidare, circostanza questa che nell'ambito della latitudine di giudizio concessa al giudice delle assicurazioni sociali sta a significare che egli aveva avuto qualche dubbio sulla capacità di guida dell'amico. Fatto questo poi confermato dal tasso alcolemico riscontrato nel sangue dell'interessato. 
 
A prescindere dal fatto che per ovvi motivi, riconducibili alla gravità dell'incidente, non sia stato possibile eseguire un esame alcolemico al momento dell'evento, questa Corte ritiene che il valore medio di alcolemia stabilito dall'analisi in 0,93 g/kg, pur essendo il prelievo di sangue stato effettuato 35 minuti dopo l'accaduto, sia plausibile con la sequela dei fatti sopra indicati che rendono verosimile uno stato di ebrietà dell'assicurato superiore allo 0,8%o, ancorché di poco, circostanza questa di cui è stato tenuto conto nel fattore di riduzione del 10% della prestazione. 
 
Il proscioglimento in sede penale dal reato di circolazione in stato di ebrietà si giustifica con il principio di diritto penale che concede il beneficio del dubbio all'accusato (in dubio pro reo). Siffatto criterio non è però esportabile nel diritto delle assicurazioni sociali, dove vige, come già si è detto, il concetto della verosimiglianza preponderante. 
 
A favore della suesposta conclusione depone poi anche la circostanza che la situazione stradale era definibile siccome abituale e non comportante uno stato di pericolo latente. Infatti, la rotonda dove si è verificato l'incidente si presenta in termini di campo stradale ampio e consente un'immissione agevole grazie anche al fatto che vi sono due corsie di scorrimento. Le modalità che hanno connotato l'incidente consentono a posteriori di dedurre come la violazione delle norme sulla circolazione stradale sia stata grave e riconducibile sia ad un'alterazione del soggetto per effetto di un tasso alcolico superiore, anche se di poco, al limite consentito sia alla velocità, che gli ha fatto perdere la padronanza di guida, emergenza quest'ultima che ne ha determinato la condanna penale per il reato previsto all'art. 90 n. 1 LCStr
5.4 Essendo in concreto realizzata, alla luce di quanto precede, l'ipotesi di cui all'art. 37 cpv. 3 LAINF, questa Corte non può che condividere l'opinione dei giudici cantonali. A ciò nulla mutano le tre dichiarazioni giurate sotto forma di brevetto notarile presentate dall'insorgente in sede di ultima istanza. Si deve infatti osservare che una dichiarazione giurata formulata unilateralmente davanti a un notaio, che in concreto corrisponde oltretutto al patrocinatore dell'assicurato, è ben lungi dal costituire mezzo di prova affidabile, poiché sottratto al contraddittorio, principio cardine del diritto processuale entrante in linea di conto. Le citate dichiarazioni devono pertanto essere considerate irrilevanti, perché i fatti indicati sulle modalità di assunzione delle bevande tengono soltanto conto di quanto si è svolto sotto gli occhi dei tre dichiaranti e non si può escludere che, fuori dal raggio visibile, l'assicurato abbia potuto consumarne altre, comprese quelle a tenore alcolico. 
6. 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). 
 
Conformemente all'art. 159 cpv. 2 OG, nessuna indennità per ripetibili viene assegnata alla Alpina Assicurazioni SA, la quale, anche se patrocinata da un legale, in qualità di assicuratrice LAINF dev'essere assimilata a un'autorità vincente o a un organismo con compiti di diritto pubblico (consid. 6 non pubblicato in DTF 120 V 352). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 17 novembre 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: