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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_796/2015 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 17 dicembre 2015  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Glanzmann, Presidente, 
Meyer, Parrino, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, patrocinata dall'avv. Paolo Tamagni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 settembre 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, classe 1963, nel dicembre 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi di un incidente stradale occorsole nel gennaio 2010. Mediante decisione del 5 novembre 2014, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha posto A.________ al beneficio di tre quarti di rendita d'invalidità dal 1° dicembre 2011, di una rendita d'invalidità intera dal 1° marzo 2012 e di un quarto di rendita d'invalidità dal 1° luglio 2013. Per quanto riguarda il periodo successivo a quest'ultima data, l'UAI ha ritenuto che l'assicurata presentava un'incapacità di svolgere le mansioni consuete di casalinga del 42%. 
 
B.   
A.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'annullamento della decisione del 5 novembre 2014 e il riconoscimento di una rendita d'invalidità intera con grado d'invalidità del 73%. Con giudizio del 16 settembre 2015 la Corte cantonale ha respinto il gravame. 
 
C.   
Il 26 ottobre 2015 l'assicurata ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare la causa al Tribunale cantonale affinché statuisca di nuovo tenendo conto del metodo generale di valutazione dell'invalidità per le persone che esercitano un'attività lucrativa e non di quello specifico alle persone che non la esercitano. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti eseguito dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
Avuto riguardo alle censure sollevate, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla scelta del metodo di valutazione dell'invalidità. L'insorgente non contesta di per sé la valutazione concreta dell'inchiesta economica a domicilio, che ha ritenuto un grado d'invalidità del 42%. 
 
3.   
Il giudizio impugnato espone correttamente le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità, come pure i differenti metodi di valutazione dell'invalidità (metodo generale del raffronto dei redditi [cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.4 pag. 348 seg.], metodo specifico [cfr. DTF 130 V 97 consid. 3.3.1 pag. 99 seg.] e metodo misto [cfr. DTF 130 V 393 consid. 3.3 pag. 395 seg.]) nonché i presupposti per l'applicazione dell'uno o dell'altro metodo. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. La questione di sapere se e in quale misura, senza danno alla salute, la persona assicurata avrebbe esercitato un'attività lucrativa dipende dall'insieme delle circostanze personali, familiari, sociali, finanziarie e professionali del caso di specie (DTF 130 V 393 consid. 3.3 pag. 395 seg.; 125 V 146 consid. 2c pag. 150 con riferimenti). Ai fini di questa valutazione si deve ugualmente tenere conto della volontà ipotetica della persona interessata, la quale, dove non altrimenti desumibile, dovrà dedursi, in quanto fatto interno, da indizi esterni stabiliti secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto nel diritto delle assicurazioni sociali. Il tema costituisce una questione di fatto a condizione che le sue conclusioni non siano esclusivamente tratte dall'esperienza generale della vita. Le constatazioni dell'autorità giudiziaria cantonale vincolano di conseguenza il Tribunale federale nella misura in cui non si rivelino manifestamente inesatte o contrarie al diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, in particolare al divieto dell'arbitrio (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg. con riferimenti). 
 
4.  
 
4.1. Con il giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha ritenuto che l'assicurata, al momento della decisione dell'UAI, doveva essere considerata come casalinga e che pertanto la sua invalidità doveva essere valutata in base al metodo specifico di chi non esercita attività lucrativa. Per giungere a questa conclusione, la Corte cantonale ha osservato che l'assicurata, nata nel 1963 e di formazione parrucchiera, non ha più lavorato dal 1983 per dedicarsi alla famiglia (ha avuto tre figlie nate rispettivamente nel 1986, 1997 e 2001). È vero che l'assicurata aveva manifestato la sua intenzione di riprendere un'attività lucrativa (prima al 40%, poi a un grado superiore) nel corso delle visite mediche presso la clinica di riabilitazione di B.________, e questo a partire da quando l'ultimogenita avrebbe compiuto 15/16 anni. Tuttavia, questa volontà non era suffragata da alcun indizio concreto e non poteva essere presa in considerazione per la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità. Al contrario, nel corso dell'inchiesta per l'economia domestica, l'assicurata aveva riconosciuto il suo ruolo di casalinga. Comunque, anche ammettendo la tesi dell'assicurata, la ripresa di un'attività lavorativa sarebbe stata successiva alla decisione amministrativa e quindi irrilevante ai fini del giudizio. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale cantonale ha respinto le richieste d'interrogatorio di alcuni testimoni e dell'assicurata stessa formulate nel ricorso cantonale.  
 
4.2. Per dimostrare che il metodo di valutazione dell'invalidità ritenuto dal Tribunale cantonale non è corretto, l'assicurata solleva due censure. La prima riguarda un accertamento inesatto dei fatti alla base della valutazione del Tribunale cantonale. A suo parere, vi sono indizi sufficienti per ritenere che a partire da gennaio 2015 avrebbe voluto riprendere un'attività lucrativa nel salone di parrucchiere gestito dal marito. A quella data la figlia minore sarebbe stata autosufficiente. Le sue dichiarazioni presso la clinica di B._______ andrebbero in questo senso. La seconda censura riguarda la mancata assunzione di prove atte a dimostrare la sua tesi. In particolare, rifiutando di acquisire agli atti le testimonianze di terzi (tra cui il marito e due amici di lunga data), e inoltre dell'assicurata stessa, il Tribunale cantonale avrebbe violato la massima d'ufficio per l'accertamento delle prove e pertanto il diritto di essere sentito.  
 
5.  
 
5.1. Il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa, che delimita così il suo potere cognitivo dal profilo temporale. La decisione dell'UAI del 5 novembre 2014 circoscrive pertanto l'oggetto della lite che può essere deferito dal profilo temporale al tribunale per mezzo di ricorso (DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4; cfr. pure sentenze 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3) e dunque quanto esula dalla stessa è inammissibile. Già per questo motivo, la tesi ricorsuale va respinta. Nel suo gravame ricorsuale, riprendendo quanto già formulato in sede cantonale, l'insorgente sostiene che avrebbe voluto riprendere un'attività lucrativa a partire da gennaio 2015, quindi dopo la data del 5 novembre 2014. Questo fatto non doveva quindi essere preso in considerazione dal Tribunale cantonale e è ininfluente per la scelta del metodo di valutazione. La ricorrente osserva in proposito che questa scelta non dipende dall'attività svolta prima dell'invalidità ma è possibile riferirsi anche ad attività future. Ciò non toglie, tuttavia, che queste attività devono realizzarsi prima della data della decisione impugnata per potere essere prese in considerazione (come peraltro menzionato dall'autore citato dalla ricorrente a sostegno della sua tesi, MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Friborgo 2011, n. 2045 pag. 542).  
 
5.2. Ad ogni modo, come rettamente indicato dal Tribunale cantonale, non vi sono indizi concreti che potrebbero indicare, con la verosimiglianza preponderante che contraddistingue il diritto delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 176 consid. 5.3 pag. 186), che l'assicurata avrebbe voluto riprendere un'attività lucrativa prima del 5 novembre 2014. La ricorrente non ha fornito alcuna prova di quanto da lei asserito. Anzi nel suo ricorso del 9 dicembre 2014 dinnanzi l'autorità cantonale la ricorrente fa riferimento esplicito ad un progetto di ripresa lavorativa quale parrucchiera a far tempo da gennaio 2015. Le sue dichiarazioni concernenti un'attività futura nel salone del marito non appena i figli sarebbero cresciuti, riportate dai medici della clinica di B._______ nell'ambito della valutazione delle capacità funzionali nell'economia domestica del 22-23 agosto 2013 (cfr. Rapporto del 12 febbraio 2014, pag. 4), non collimano con quanto stabilito nel rapporto d'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica del 28 febbraio 2014 ad opera del Servizio incaricato dall'UAI, dove alla domanda "se non fosse intervenuto il danno alla salute, l'assicurata eserciterebbe un'attività lucrativa?" la ricorrente stessa si è definita casalinga. Le audizioni dei testimoni, del marito e di due amici di lunga data (come li definisce l'assicurata) non sono idonee per capovolgere la valutazione del Tribunale cantonale, in quanto ancora una volta farebbero riferimento a una situazione successiva al 5 novembre 2014, e dunque la Corte cantonale poteva senz'altro rinunciarvi in base a un apprezzamento anticipato delle prove.  
 
5.3. Per quanto riguarda la richiesta di dibattimento pubblico formulata davanti al Tribunale cantonale, va precisato che in realtà l'assicurata lo ha chiesto per permettere il suo interrogatorio. Ora, le istanze di audizione personale - nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di una assunzione di prove - non giustificano di procedere a un dibattimento pubblico (cfr. tra altre la sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3). Il Tribunale cantonale poteva pertanto rinunciarvi.  
 
6.   
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF siccome manifestamente infondato. 
 
7.   
Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 17 dicembre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Glanzmann 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi