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«AZA» 
U 259/99 Ws 
IVa Camera 
composta dei giudici federali, Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere 
 
 
Sentenza del 18 gennaio 2000 
 
nella causa 
C._________, Italia, ricorrente, rappresentato dal Sindacato X._________, 
 
contro 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- C._________, nato nel 1969, manovale, era alle dipendenze dell'impresa di costruzioni G._________ e come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). In data 19 aprile 1998, giocando una partita di calcio, egli è rimasto vittima di una distorsione al ginocchio sinistro. Il 12 maggio seguente è stato sottoposto ad un'artroscopia del ginocchio leso, eseguita dal dott. M._________ presso l'Ospedale Y._________, esame che ha permesso di accertare l'assenza di lesioni strutturali di rilievo. Il caso è stato assunto dall'INSAI, il quale, fondandosi segnatamente sulle risultanze di una visita circondariale effettuata dal dott. Z._________ il 16 giugno 1998, ha per risoluzione 22 giugno 1998 riconosciuto essere l'interessato inabile al lavoro al 50 % nel periodo 17 - 29 giugno 1998 e totalmente abile a contare dal 30 giugno seguente. Il 23 giugno 1998, l'assicurato ha comunicato all'Istituto di non essere in grado di riprendere la propria attività lavorativa nei termini stabiliti dal medico di circondario. Ulteriormente, egli ha fondato le sue allegazioni su un certificato medico redatto il 1° luglio 1998 dal dott. N._________, secondo il quale l'inabilità lavorativa sarebbe stata totale dal 27 giugno 1998 e per una durata di tre settimane. In occasione di una visita dell'8 luglio seguente, lo stesso sanitario ha però indicato quanto segue: "per favorire la fisioterapia lo metto abile al 50 % fino al 19 luglio e dal 20 lavorerà al 100 %". 
Con decisione 16 dicembre 1998, l'INSAI, dopo aver sottoposto nuovamente il caso all'apprezzamento medico del dott. Z._________, ha ribadito quanto stabilito nella risoluzione 22 giugno 1998, riconoscendo un'inabilità lavorativa del 50 % dal 17 al 29 giugno 1998 e ammettendo un'abilità totale a partire dal 30 giugno seguente. Esso ha d'altro canto riconosciuto il proprio obbligo prestativo per quanto concerneva il ciclo di fisioterapia prescritto dal dott. N._________. Il provvedimento è stato confermato mediante decisione su opposizione 29 gennaio 1999. 
 
B.- Rappresentato dal Sindacato X._________, C._________ è insorto contro il provvedimento amministrativo con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Ha postulato il versamento d'indennità giornaliere intere dal 23 giugno all'8 luglio 1998 e nella misura del 50 % dal 9 al 19 luglio seguente, accennando al parere espresso dal dott. N._________ e contestando le spiegazioni fornite dal medico di circondario dell'INSAI. 
Con pronunzia 1° luglio 1999 l'autorità di ricorso 
cantonale ha respinto il gravame. Il giudice di prime cure ha constatato che l'opinione del dott. Z._________, il quale aveva avuto modo di esprimersi sul contenuto dell'intera documentazione medica acquisita agli atti, costituiva un apprezzamento oggettivo e convincente della vertenza, il quale non poteva essere messo in dubbio nemmeno in base a due certificati cui era stato fatto riferimento nell'impugnativa, stilati dal dott. V._________ il 6 giugno 1998 e dal dott. O._________ il 25 giugno seguente. 
 
C.- Tramite il summenzionato istituto di patrocinio, C._________ interpone avverso la predetta pronunzia un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Censurato l'apprezzamento del medico di circondario dell'INSAI, ribadisce le doglianze invocate in sede di prima istanza, argomentando che il parere espresso dal dott. N._________, di cui chiede l'audizione testimoniale, sarebbe stato a torto disatteso. Fa valere segnatamente che il suo stato di salute non gli consentiva in alcun modo di riprendere la propria attività lucrativa diversamente da quanto disposto da quest'ultimo sanitario. Afferma di aver domandato al dott. N._________ di voler precisare il noto referto e che intende a breve termine trasmettere tale documento a questa Corte. Conclude pertanto rinnovando la richiesta di riconoscimento del diritto al versamento delle indennità giornaliere intere dal 23 giugno all'8 luglio 1998 e nella misura del 50 % dal 9 al 19 luglio seguente. 
L'INSAI propone l'integrale disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio la precedente istanza ha illustrato in modo pertinente e completo le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a detta esposizione basta fare semplicemente riferimento. 
 
2.- a) Nel caso in esame, alla luce degli atti medici all'inserto, i quali consentivano senz'altro un apprezzamento oggettivo ed approfondito della fattispecie in discussione da parte delle precedenti istanze, non sussiste alcun dubbio in merito alle conclusioni di inadempimento dei presupposti relativi all'assegnazione di indennità giornaliere per un periodo più lungo di quello stabilito dall'INSAI, ossia nelle proporzioni del 50 % dal 17 al 29 giugno 1998. La situazione sanitaria e d'inabilità lavorativa presa in considerazione a tale scopo emerge segnatamente dall'apprezzamento del dott. Z._________, medico di circondario dell'INSAI, il quale a sua volta si è fondato in particolare su un rapporto operatorio stilato dal dott. M._________ il 12 maggio 1998, su referti allestiti dal medesimo sanitario in data 4 e 12 giugno 1998, quest'ultimo relativo alla degenza avvenuta dall'11 al 13 maggio 1998 all'Ospedale Y._________, sulla valutazione dello stato di salute riscontrato in occasione di un esame eseguito il 24 giugno 1998 presso l'Ospedale L._________, nonché sugli esiti delle consultazioni mediche effettuate dal dott. N._________ in data 1° luglio e 8 luglio 1998. 
 
b) Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente rimprovera al giudice cantonale di essersi pedissequamente allineato alle posizioni del medico circondariale dell'INSAI e di aver esaminato la vertenza in modo alquanto approssimativo, senza avvedersi del fatto che quasi tutti i medici interpellati avrebbero unanimemente attestato un periodo d'inabilità lavorativa più lungo di quello ammesso dall'Istituto assicuratore. Egli si avvale in particolare del parere espresso dal dott. N._________ e afferma che, se nell'ambito della procedura ricorsuale sussistevano dubbi sulle altre attestazioni, gli stessi andavano delucidati in virtù del principio inquisitorio. Chiede pertanto l'audizione testimoniale di quest'ultimo specialista. 
Le censure del ricorrente non sono pertinenti e non consentono di giungere ad esito diverso da quello ammesso dalla Corte cantonale. Come a ragione ha esposto l'INSAI nella risposta al gravame, l'inabilità lavorativa attestata dal dott. N._________ il 1° luglio 1998, unica del resto a divergere sostanzialmente dal parere espresso dagli altri surricordati sanitari, non trova conferma nell'estratto di una cartella clinica stilata dal medesimo specialista l'8 luglio seguente. Se detto sanitario in un primo tempo aveva in effetti ammesso un'incapacità lavorativa totale durante tre settimane a contare dal 27 giugno 1998, egli in data 8 luglio 1998 ha invece dichiarato ritenere l'assicurato inabile, per favorire la fisioterapia, nella misura del 50 % fino al 19 luglio seguente. Ne deriva che a ragione il primo giudice ha considerato che le attestazioni del dott. N._________ non apparivano sufficientemente corroborate da elementi di valutazione oggettivi, per cui alle stesse non poteva essere attribuito il necessario valore probante richiesto per vagliare la lite. Nemmeno sono dati, in queste condizioni, i requisiti secondo i quali sarebbe necessario, da parte dell'amministrazione o del giudice chiamato a statuire sulla vertenza, ordinare l'allestimento di indagini specialistiche peritali supplementari o attendere che il prospettato referto complementare venga prodotto. 
Discende da quanto suesposto che il gravame di C._________ si appalesa infondato, mentre meritano tutela il giudizio cantonale e la decisione da esso protetta. 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 18 gennaio 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
 
 
 
Il Cancelliere: