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{T 0/2} 
1P.740/2001/viz 
 
Sentenza del 18 gennaio 2002 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, 
Catenazzi, Fonjallaz, 
cancelliere Crameri. 
 
C.________ SA, già rappresentata dall'amministratore unico, avv. H.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Francesco Bertini, Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, via della Pace 6, 6600 Locarno, 
S.________, 
M.________, 
patrocinati dall'avv. Otto Wuthier, via B. Luini 18, casella postale 640, 6601 Locarno, 
Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
istanza di ricusa 
 
(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 9 ottobre 2001 della seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino) 
 
Visto e considerato: 
che, nell'ambito di una causa di sfratto promossa contro la C.________ SA di Zugo, quest'ultima ha inoltrato dinanzi alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino un'istanza di ricusa del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, avvocato Francesco Bertini; 
che con decisione del 9 ottobre 2001 la Corte cantonale ha respinto l'istanza e rinviato gli atti al Pretore per la continuazione della procedura; 
che il 31 ottobre 2001 la C.________ SA ha impugnato questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di accogliere l'istanza di ricusa; 
che il 26 novembre 2001 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha invitato la ricorrente ad anticipare entro il 10 dicembre seguente fr. 1500.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile; 
che il 7 dicembre 2001 la ricorrente ha chiesto una proroga del termine, adducendo che per le avvenute dimissioni dell'avvocato amministratore della società - che ha sottoscritto il ricorso di diritto pubblico - essa doveva nominarne un altro entro 30 giorni per poter effettuare un prelievo sui suoi averi bancari; 
che il termine è stato prorogato fino al 10 gennaio 2002 con l'avvertenza che non sarebbe stata accordata un'ulteriore proroga; 
che con lettera impostata il 5 gennaio 2002 la ricorrente chiede una nuova proroga del termine, fondata sulle medesime circostanze; 
che le difficoltà di organizzazione interna addotte dalla ricorrente, visto il citato avvertimento e considerato che ogni ulteriore ritardo della procedura può recare pregiudizio agli interessi delle controparti, non costituiscono un motivo sufficiente ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 OG, concernenti la proroga dei termini fissati dal giudice; 
che, pertanto, la nuova domanda di proroga non poteva essere accolta; 
che l'anticipo richiesto non essendo stato versato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 150 cpv. 4 OG
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG); 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore delle controparti, al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città e alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 18 gennaio 2002 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il Cancelliere: