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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_605/2021  
 
 
Sentenza del 18 gennaio 2023  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Denys, Muschietti, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Fabrizio Visinoni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Procura pubblica del Cantone dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, 
opponente. 
 
Oggetto 
Infrazione grave alle norme della circolazione stradale; arbitrio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 febbraio 2021 dalla Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni (SK1 18 1). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decreto d'accusa del 28 febbraio 2017, la Procura pubblica dei Grigioni ha ritenuto A.________ autore di grave infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi dei combinati disposti art. 35 cpv. 2 e 90 cpv. 2 LCStr. In breve ad A.________ è stato imputato di avere, il 5 gennaio 2016 a X.________, sul rettilineo tra l'uscita Y.________ e la rotonda Z.________, sorpassato un'autovettura con rimorchio e subito dopo un secondo veicolo, benché la strada fosse coperta di neve e una terza autovettura si stesse avvicinando sulla corsia opposta, costringendo il conducente di quest'ultima a spostarsi sul ciglio destro della strada per evitare una collisione. Gli specchietti dei due veicoli si sono urtati e danneggiati. 
A.________ ha interposto opposizione. 
 
B.  
Con sentenza del 19 settembre 2017, il Tribunale regionale Maloja ha prosciolto A.________ dall'accusa di grave infrazione alle norme della circolazione stradale. 
 
C.  
Adita con appello della Procura pubblica dei Grigioni, con sentenza del 17 febbraio 2021 la Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha riconosciuto A.________ autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr. 1'500.--. 
 
D.  
Avverso questo giudizio, A.________ inoltra un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Postula, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale il suo proscioglimento dall'accusa di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, subordinatamente l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa per nuova decisione al Tribunale cantonale dei Grigioni, rispettivamente al Tribunale regionale Maloja, e in via ancor più subordinata la conferma della sentenza emanata dal Tribunale regionale Maloja. 
Invitati a esprimersi sul ricorso, il Tribunale cantonale dei Grigioni rinuncia a presentare osservazioni e la Procura pubblica dei Grigioni chiede la reiezione del gravame richiamando le considerazioni della sentenza impugnata. 
Con decreto presidenziale del 2 giugno 2021, la domanda di effetto sospensivo è stata respinta. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, anche perché inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF) e nei termini legali (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 45 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
Giusta l'art. 35 cpv. 2 LCStr, è permesso fare un sorpasso solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso. 
Il sorpasso costituisce, in particolare sulle carreggiate con circolazione in entrambe le direzioni, una delle manovre di guida più pericolose. La disciplina del sorpasso è concepita per vietare queste manovre in situazioni in cui possono causare un pericolo eccessivo o per subordinarle a una serie di condizioni il cui rispetto riduce al minimo rischi supplementari. Il sorpasso è consentito unicamente ove non sia assolutamente vietato, la visuale sia libera, il tratto necessario alla manovra senza ostacoli e il traffico in arrivo non sia ostacolato (DTF 129 IV 155 consid. 3.2.1). Il conducente in fase di sorpasso deve essere certo sin dall'inizio di poter completare la manovra in sicurezza e senza mettere in pericolo gli altri utenti della strada. Dev'essere visibile e sgombro non solo il tratto di strada necessario alla manovra di sorpasso, ma anche quello percorso dal veicolo circolante in senso inverso fino al momento in cui il veicolo che sorpassa abbia liberato il lato sinistro della carreggiata (DTF 121 IV 235 consid. 1b). Il sorpasso è d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso ove questi siano costretti a modificare bruscamente il loro modo di condurre, ad esempio a frenare, accelerare o a scansarsi (v. DTF 143 IV 500 consid. 1.2.1 con rinvii). 
L'art. 35 cpv. 2 LCStr è una disposizione fondamentale a tutela della sicurezza della circolazione stradale (DTF 121 IV 235 consid. 1c). 
 
3.  
Tra i fatti incontestati della fattispecie, il Tribunale cantonale ha ritenuto che l'insorgente ha sorpassato almeno un veicolo, che in quel mentre sulla corsia opposta si stava avvicinando un'altra autovettura, che nevicava leggermente e che la strada era coperta da un lieve nevischio. Al fine di potersi pronunciare sulle accuse formulate contro il ricorrente, il Tribunale cantonale ha considerato necessario stabilire se il veicolo sulla corsia opposta sia stato costretto a frenare bruscamente e a spostarsi sul ciglio destro della strada e se tale veicolo e l'autovettura dell'insorgente si siano incrociati durante (o quantomeno subito dopo) la conclusione della manovra di sorpasso. Ha quindi proceduto all'esame delle dichiarazioni rilasciate in merito dal conducente dell'autovettura con rimorchio e dal suo passeggero, dal conducente dell'autovettura sulla corsia opposta e dal ricorrente. Ha rilevato che, con riferimento agli aspetti rilevanti per la fattispecie, le ricostruzioni dei primi tre sono apparse credibili e coerenti tra loro, mentre quella dell'insorgente è risultata inattendibile. Sulla scorta di quanto dai primi descritto, il Tribunale cantonale ha quindi accertato che la manovra di sorpasso eseguita dal ricorrente ha costretto il conducente del veicolo sulla corsia opposta a mitigare fortemente la velocità e a spostarsi sul ciglio destro della strada, e che l'insorgente ha completato la sua manovra durante o immediatamente prima e in ogni caso meno di due secondi prima d'incrociare la vettura circolante sulla corsia opposta. 
 
3.1. Il ricorrente lamenta un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, la violazione della presunzione d'innocenza e del suo corollario il principio in dubio pro reo. Il Tribunale cantonale avrebbe stabilito i fatti fondandosi sulle dichiarazioni rilasciate dal conducente del veicolo che sopraggiungeva sulla corsia opposta, nonché dal conducente e dal passeggero dell'autovettura con rimorchio, malgrado fossero contraddittorie, nebulose e incoerenti.  
 
3.2. Preme ricordare che il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). La parte ricorrente che intende scostarsene deve dimostrare che il loro accertamento è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, spiegando inoltre in che misura l'eliminazione dell'invocato vizio è determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). In caso contrario, esso non tiene conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
Per costante giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Per quanto riguarda in particolare la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice - che in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 143 IV 500 consid. 1.1). 
Con riferimento alla valutazione delle prove, la presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost., art. 10 CPP) e il principio in dubio pro reo, che ne è il corollario, implicano che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio in dubio pro reo non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii).  
Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 con rinvii). 
 
4.  
 
4.1. Secondo il ricorrente, il Tribunale cantonale avrebbe valutato in modo arbitrario le dichiarazioni agli atti. Riterrebbe inattendibile la sua versione dei fatti, malgrado trovi in parte conferma nelle parole del conducente dell'automobile circolante sulla corsia opposta, segnatamente in merito al punto del rettilineo in cui vi sarebbe stata la manovra di sorpasso, e definirebbe concordanti e coerenti le dichiarazioni del conducente del veicolo con rimorchio, del suo passeggero e del conducente della vettura sulla corsia opposta, benché siano in parte contraddittorie e divergenti, in particolare con riferimento alla posizione dei veicoli al momento della collisione di striscio. Rimprovera poi ai giudici cantonali un'applicazione della regola dei 2 secondi, sulla scorta di una percezione soggettiva dei fatti e del tempo delle persone interrogate, senza accertamenti relativi al punto del rettilineo in cui sarebbe avvenuto il sorpasso, alle velocità delle diverse vetture e alle rispettive distanze, ciò che configurerebbe un ulteriore arbitrio.  
 
4.2. Il Tribunale cantonale ha rilevato come il conducente dell'autovettura sulla corsia opposta abbia dichiarato di essere stato costretto a frenare bruscamente e a spostarsi sul ciglio destro della strada, asserzione confermata dal conducente del veicolo con rimorchio. Il primo ha effettivamente indicato, resosi conto che il ricorrente non avrebbe potuto completare la manovra di sorpasso, di aver immediatamente frenato (" bremste ich umgehend meine Fahrt ab ") e di essersi portato il più possibile sul ciglio destro della carreggiata, non potendo spostarsi maggiormente a destra in ragione del letto del fiume che costeggia la strada (v. incarto procura GR, documento 3.5 pag. 1-2, risposta alla domanda n. 2; documento 3.10, pag. 3, risposta alla domanda n. 2). Interrogato ulteriormente egli ha però dichiarato di essersi spostato a destra e di aver disposto di un altro metro di carreggiata, ma di non aver stretto maggiormente a destra a causa del muro di neve a margine della carreggiata (incarto procura GR, documento 3.10, pag. 4, risposta alla domanda n. 6). La sua versione appare quindi alquanto incoerente. Incoerenze si riscontrano anche in relazione ad altre circostanze, seppur non direttamente determinanti per l'esito della causa, come ad esempio su quanti veicoli si trovassero alla stessa altezza al momento della collisione. Infatti nel suo primo interrogatorio, il conducente sulla corsia opposta ha dichiarato vi fossero tre veicoli, mentre nel secondo lo ha escluso (incarto procura GR, documento 3.5, pag. 2, risposta alla domanda n. 2; documento 3.10, pag. 4, risposta alla domanda n. 7). Quanto al conducente del veicolo con rimorchio, se è vero che ha riferito che il conducente sulla corsia opposta si era spostato completamente a destra al punto da finire per poco nel fiume, ha poi precisato di non essere in grado di affermare se abbia sterzato in concomitanza con l'urto o subito dopo (incarto procura GR, documento 3.11, pag. 3-4, risposte alla domanda n. 8, rispettivamente alla domanda complementare n. 1). In simili circostanze, appare insostenibile ritenere che le dichiarazioni degli interessati concordino, come invece concluso dal Tribunale cantonale. Nulla è peraltro accertato in merito all'esistenza effettiva di un muro di neve ai lati della carreggiata e, se del caso, delle relative dimensioni, rispettivamente di quelle della carreggiata. L'accertamento per cui la manovra di sorpasso ha costretto il conducente sulla corsia opposta a spostarsi bruscamente sul ciglio destro della strada risulta pertanto arbitrario.  
 
4.3. Il Tribunale cantonale ha inoltre osservato che le ricostruzioni del conducente e del passeggero del veicolo con rimorchio corroborano la versione del conducente dell'autovettura sulla corsia opposta in merito al fatto che, attimi prima che i veicoli si incrociassero, l'insorgente si trovava ancora sulla corsia di sinistra. Orbene, da un lato il conducente sulla corsia opposta ha dichiarato che, al momento di incrociare il veicolo condotto dal ricorrente, quest'ultimo si trovava per metà o anche più sulla propria corsia di marcia (incarto procura GR, documento 3.10 pag. 4, risposte alle domande n. 6 e 7), lasciando quindi intendere che non avesse completato la manovra di rientro. Dall'altro lato, il conducente del veicolo con rimorchio ha affermato di non essere in grado di indicare se l'insorgente fosse completamente rientrato sulla corsia di marcia al momento della collisione (incarto procura GR, documento 3.11, pag. 4, risposta alla domanda complementare n. 1), mentre il suo passeggero si è detto certo che egli avesse ultimato il sorpasso, rientrando manifestamente sulla propria corsia di marcia appena prima di incrociare il veicolo circolante sulla corsia opposta (incarto procura GR, documento 3.6 pag. 2, risposta alla domanda n. 4). Neppure su questo aspetto è quindi possibile ritenere senza arbitrio che le dichiarazioni delle diverse persone concordino tra loro. Ciò malgrado, su tale base il Tribunale cantonale ha accertato che il ricorrente "ha concluso la manovra di sorpasso durante o immediatamente prima d'incrociare il veicolo sulla corsia opposta". Si evidenzia peraltro che, come rettamente osservato nel gravame, il conducente di quest'ultimo ha dichiarato di non credere di aver avuto paura in quel frangente, sentimento che però, secondo l'esperienza generale della vita, sarebbe stato normale nutrire, se effettivamente il sorpasso fosse stato concluso meri attimi prima che i veicoli si incrociassero, tenuto conto viepiù delle condizioni stradali nella fattispecie.  
 
4.4. Considerando come il sorpasso fosse stato concluso meri attimi prima di incrociare il veicolo sulla corsia opposta, il Tribunale cantonale ha ritenuto che il ricorrente non avesse rispettato la regola dei 2 secondi, perché altrimenti le persone interrogate non avrebbero potuto affermare che egli fosse rientrato sulla propria corsia appena in tempo per evitare la collisione, sicché la manovra risultava illecita. Sennonché esso ha considerato disattesa la regola dei 2 secondi (al riguardo v. sentenza 6B_104/2015 del 20 agosto 2015 consid. 2.4) basandosi non su riscontri oggettivi, bensì sulla mera impressione delle persone interrogate, oltretutto viziata da contraddizioni, ciò che in concreto appare insostenibile.  
 
4.5. L'accertamento dei fatti su cui il Tribunale cantonale ha fondato la condanna del ricorrente risulta da una valutazione arbitraria delle prove agli atti. Le censure ricorsuali si rivelano pertanto fondate.  
 
5.  
Ne segue che il ricorso dev'essere accolto, la sentenza impugnata annullata e la causa rinviata al Tribunale cantonale dei Grigioni per nuova decisione. 
Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF). 
Risultando vincente, il ricorrente ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili a carico del Cantone dei Grigioni (art. 68 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata alla Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni per nuovo giudizio. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Il Cantone dei Grigioni verserà al ricorrente fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Procura pubblica e alla Prima Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
 
Losanna, 18 gennaio 2023 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy