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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.533/2003 
2A.543/2003/bom 
 
Sentenza del 18 febbraio 2004 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Müller, Merkli, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
A.A.________, 
patrocinata dall'avv. Yasar Ravi, 
 
 
C.________, 
rappresentata dalla madre A.A.________ e patrocinata dall'avv. Christof Affolter, 
ricorrenti, 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
permessi di dimora, 
ricorsi di diritto amministrativo contro la sentenza 
del 3 ottobre 2003 del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 20 settembre 2001 la cittadina bosniaca A.A.________ (1968), madre di C.________ (1991) e vedova dal 12 maggio 2001, è stata condannata dalle autorità penali ticinesi a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per due anni, e all'espulsione dal territorio elvetico per tre anni, per essere entrata illegalmente in Svizzera il 20 agosto precedente ed avervi esercitato un'attività lucrativa saltuaria. 
B. 
Il 10 novembre 2001 A.A.________ si è sposata in Bosnia con il cittadino svizzero B.A.________ (1947). Su istanza del 19 dicembre successivo, il 1° febbraio 2002 il Pretore di Locarno-Campagna ha revocato la pena dell'espulsione dal territorio nazionale. L'interessata è quindi rientrata in Svizzera il 1° aprile 2002 unitamente alla figlia e, per vivere assieme al marito a X.________, le è stato rilasciato un permesso di dimora annuale, valido fino al 31 marzo 2003. Un'analoga autorizzazione è stata concessa a sua figlia. 
C. 
Il 23 agosto 2002 il Municipio di X.________ ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino che B.A.________ aveva richiesto un certificato di domicilio, allegando la procura conferita al proprio legale, al fine di intraprendere le pratiche di divorzio. Il 27 novembre 2002 l'interessato ha comunicato alla medesima autorità cantonale di aver inoltrato istanza di divorzio e di ritirare le garanzie finanziarie prestate a favore della moglie e della figlia di quest'ultima. Il 9 gennaio 2003 la moglie stessa ha notificato la modifica dell'indirizzo per sé e per la figlia, segnalando il loro trasferimento, dall'inizio dell'anno, in un appartamento di due locali a Y.________. 
D. 
Fondandosi sulla situazione testé esposta, il 14 gennaio 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto le istanze di modifica dell'indirizzo, revocando a A.A.________ e alla figlia C.________ le autorizzazioni di soggiorno e intimando loro di lasciare il territorio cantonale entro il 30 giugno 2003. In sostanza, l'autorità ha ritenuto che i permessi di dimora avessero perso il loro senso d'essere, dal momento che i coniugi vivevano separati, senza possibilità di riconciliazione. 
 
La decisione è stata confermata, su ricorso, dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 18 giugno 2003, ed in seguito dal Tribunale amministrativo, il 3 ottobre 2003. Entrambe le istanze hanno considerato manifestamente abusivo appellarsi ad un matrimonio esistente solo formalmente, allo scopo di poter continuare a risiedere in Svizzera. 
E. 
Il 4, rispettivamente il 10 novembre 2003 A.A.________ e C.________ hanno inoltrato davanti al Tribunale federale due distinti ricorsi di diritto amministrativo, con cui chiedono l'annullamento della sentenza cantonale, la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. La madre domanda inoltre che le sia rinnovato il permesso di dimora e, in via subordinata, che l'incarto sia rinviato all'autorità cantonale per una nuova valutazione del caso. Le ricorrenti censurano la violazione del diritto di essere sentito, dell'art. 7 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20) e dei disposti legali in tema di assistenza giudiziaria, oltre a ravvisare carenze istruttorie. 
 
Chiamato ad esprimersi, il Tribunale amministrativo ticinese, senza formulare osservazioni, ha chiesto la conferma della propria sentenza. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio del Tribunale federale. 
F. 
Con decreti presidenziali del 10 e del 14 novembre 2003 sono state respinte le istanze di conferimento dell'effetto sospensivo contenute nei gravami. Con il secondo decreto le cause sono inoltre state formalmente congiunte. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 129 I 337 consid. 1; 129 II 453 consid. 2, 225 consid. 1). 
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di una simile autorizzazione si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 161 consid. 1a, con rinvii). 
1.2 Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale concernenti la revoca del permesso di dimora (art. 101 lett. d OG). Sennonché le autorizzazioni di soggiorno di cui beneficiavano le insorgenti sono scadute il 31 marzo 2003, ossia prima dell'inoltro dei ricorsi: esse non hanno quindi, da questo profilo, un interesse pratico e attuale a ricorrere (art. 103 lett. a OG; DTF 128 II 34 consid. 1b; 123 V 113 consid. 5a). Al riguardo, i gravami sono perciò irricevibili. Il giudizio impugnato si riferisce tuttavia anche al rifiuto di rinnovare le precedenti autorizzazioni. Occorre pertanto vagliare se i rimedi esperiti siano ammissibili sotto questo aspetto. 
1.3 Giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il rifiuto del rinnovo del permesso sollecitato da A.A.________, sposata con un cittadino svizzero dal 10 novembre 2001, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se questo diritto sussista ancora o sia invece decaduto in virtù delle eccezioni o delle restrizioni che discendono dall'art. 7 cpv. 1 terza frase e cpv. 2 LDDS, nonché dall'abuso di diritto, è per contro un problema di merito, non di ammissibilità (DTF 128 II 145 consid. 1.1.5; 126 II 265 consid. 1b e riferimenti). 
Fintanto che la ricorrente succitata dispone, di principio, di un diritto ad ottenere il rinnovo del permesso di dimora, sua figlia C.________, la quale intrattiene con lei una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta, può di per sé prevalersi del diritto al ricongiungimento familiare previsto dall'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101; DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 425 consid. 2a, 377 consid. 2b/aa, 335 consid. 2a). L'esito di questo secondo gravame dipende comunque, in primo luogo, dalla sorte del permesso di soggiorno della madre. 
2. 
Con i rimedi esperiti, le ricorrenti possono far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, nonché la lesione dei diritti costituzionali (art. 104 lett. a OG); in quest'ultimo caso i ricorsi di diritto amministrativo assumono la funzione di ricorsi di diritto pubblico (DTF 126 III 431 consid. 3; 123 II 385 consid. 3, con rinvii). Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 114 cpv. 1 OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. Le insorgenti possono inoltre censurare l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 104 lett. b OG). Nei casi in cui, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). 
3. 
3.1 Le insorgenti censurano innanzitutto, su più aspetti, la violazione del diritto di essere sentito. In particolare, la figlia sostiene che, in base all'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997; RS 0.107), avrebbe dovuto venir ascoltata, prima dell'adozione del provvedimento contestato. La madre invoca per contro la suddetta garanzia costituzionale in relazione al presunto occultamento di determinati atti dall'incarto processuale. Il Tribunale amministrativo ticinese ha respinto le critiche su questi particolari aspetti, ma ha comunque ravvisato la violazione del diritto di essere sentito nel fatto che l'autorità di prime cure si sia pronunciata fondandosi essenzialmente su indicazioni fornite dal marito, rispettivamente padre, senza sottoporle previamente alle insorgenti. I giudici cantonali hanno ad ogni modo considerato sanata tale violazione grazie ai ricorsi interposti dinanzi al Consiglio di Stato. 
3.2 Secondo costante giurisprudenza, natura e limiti del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) sono determinati in primo luogo dalle norme cantonali di procedura. Se queste sono insufficienti o assenti, tornano applicabili i principi che la prassi ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. così come, in precedenza, dall'art. 4 vCost. (DTF 126 I 15 consid. 2a; 125 I 257 consid. 3a; 124 I 241 consid. 2, 49 consid. 3a). Nel caso concreto, le insorgenti non lamentano la disattenzione di norme di diritto cantonale. Occorre pertanto esaminare se l'istanza inferiore abbia violato le garanzie minime previste dal citato disposto costituzionale. In riferimento alle censure della figlia, è parimenti necessario verificare se la norma convenzionale a cui si richiama conferisce diritti più ampi di quelli assicurati dalla regolamentazione costituzionale. 
Il diritto di essere sentito garantisce al cittadino, tra l'altro, la facoltà di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento, prima che sia emanata una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica. Tutelato non è comunque, di principio, il diritto di esprimersi oralmente, ma solamente quello di poter prendere posizione per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c). Tale facoltà implica, in particolare, il diritto di prendere visione degli atti di causa suscettibili d'influenzare il giudizio di merito e quello di determinarsi in proposito (DTF 129 I 85 consid. 4.1; 126 I 7 consid. 2b). Di conseguenza, l'autorità che inserisce nel fascicolo processuale nuovi atti di cui intende prevalersi ai fini del giudizio è tenuta, in linea di massima, ad avvisarne le parti (DTF 124 II 132 consid. 2b; 114 Ia 97 consid. 2c). 
3.3 Per quanto attiene alle censure sollevate dalla madre, non v'è invero motivo di ritenere che ella non abbia avuto la possibilità, in sede cantonale, di consultare tutti i documenti rilevanti per l'esito del procedimento. La stessa si riferisce, in particolare, ad uno scritto del 2 luglio 2002 menzionato nella segnalazione del Municipio di X.________ alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del 23 agosto successivo. Da tale segnalazione si evince che lo scritto in questione altro non è che una richiesta di rilascio di un certificato di domicilio formulata all'autorità comunale dal marito dell'insorgente. Esso non figura tra le carte processuali semplicemente perché esula con tutta evidenza dal contesto della presente procedura e risulta insignificante pure nell'ambito della causa di divorzio, il cui incarto è stato richiamato dinanzi alle autorità inferiori. D'altra parte, la medesima ricorrente non adduce ragioni plausibili per dubitare che altre indicazioni, oltre alla lettera del 27 novembre 2002 di suo marito, abbiano indotto l'autorità dipartimentale cantonale ad acclarare la situazione coniugale. Le argomentazioni sollevate in relazione all'assenza di timbri su tale scritto e alle deduzioni tratte dai funzionari della Sezione dei permessi e dell'immigrazione appaiono in effetti puramente delle congetture. 
 
Come rilevato a ragione dal Tribunale amministrativo, all'insorgente non è stata tuttavia offerta la possibilità di determinarsi sul citato scritto del 27 novembre 2002 prima della revoca del permesso di dimora. Questo scritto ha innegabilmente rivestito un ruolo fondamentale ai fini della decisione dell'autorità dipartimentale, che proprio in base allo stesso ha promosso ulteriori verifiche e che non avrebbe invero potuto fondarsi sulla sola notifica di cambiamento di domicilio introdotta successivamente dalla ricorrente. L'autorità di polizia degli stranieri non poteva peraltro nemmeno supporre che quest'ultima fosse al corrente della segnalazione del marito. In simili circostanze, ella avrebbe dovuto essere previamente interpellata riguardo allo stato e alle prospettive della relazione coniugale. Va pertanto condivisa la conclusione della Corte cantonale, secondo cui l'autorità di prime cure ha disatteso il diritto di essere sentito dell'interessata. Vero è altresì che tale violazione è stata comunque sanata mediante il procedimento ricorsuale dinanzi al Consiglio di Stato, autorità dotata di pieno potere di cognizione, dove la ricorrente ha potuto esaminare gli atti ed esprimersi compiutamente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 I 68 consid. 2; 125 V 368 consid. 4c/aa; 124 V 389 consid. 5a). 
3.4 Considerazioni analoghe valgono a proposito delle censure della figlia. In effetti, come l'art. 29 cpv. 2 Cost., così l'invocato art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo non garantisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì riserva al minorenne unicamente il diritto di essere ascoltato in maniera adeguata, se del caso per iscritto o mediante un rappresentante, in funzione dell'oggetto della decisione e delle circostanze del caso concreto (DTF 124 II 361 consid. 3c; 124 III 90 consid. 3b e c). Nella fattispecie, la ricorrente ha potuto far valere convenientemente la propria opinione solamente impugnando, peraltro in maniera autonoma dalla madre e con un proprio patrocinatore, il provvedimento contestato. Anche nel suo caso, il procedimento ricorsuale ha dunque sanato, tanto dal profilo costituzionale che da quello convenzionale, la violazione del diritto di essere sentito posta in essere dall'autorità dipartimentale. 
4. 
4.1 In relazione al merito della vertenza, occorre premettere che laddove un determinato istituto giuridico viene invocato per realizzare degli interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare, vi è, secondo costante giurisprudenza, abuso di diritto (DTF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a; 121 I 367 consid. 3b; 121 II 97 consid. 4). Con riferimento all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a). La prassi ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione abusiva non dev'essere ammessa con leggerezza: in particolare non vi è abuso di diritto già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è pendente una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha infatti volutamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 128 II 145 consid. 2.2 e rinvio): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da indurre a ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita comune e rimangano legati dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49 consid. 5a, con rinvii). 
4.2 Nelle concrete evenienze, dagli atti emerge incontestabilmente che la relazione matrimoniale tra i coniugi A.________, sposatisi in Bosnia il 10 novembre 2001, è stata effettivamente vissuta per non più di qualche mese. Ottenuta la revoca dell'espulsione inflittale in precedenza, la moglie è infatti giunta in Svizzera per vivere con il marito, unitamente alla figlia nata da una precedente relazione, il 1° aprile 2002. Già dopo un paio di mesi il consorte ha tuttavia dato mandato ad un legale di intraprendere le pratiche di divorzio, che è stato formalmente chiesto all'inizio di novembre del medesimo anno. Dalla metà del mese successivo i coniugi si sono poi separati di fatto: la moglie ha preso in affitto un piccolo appartamento a Y.________ per sé e per la figlia, mentre il marito è rimasto al domicilio coniugale di X.________. Già le allegazioni ricorsuali della moglie dimostrano inoltre che il matrimonio è ormai svuotato di ogni contenuto e che una riconciliazione non è assolutamente ipotizzabile. Ella insiste infatti sulla necessità di vivere separata dal marito a causa delle asserite perversioni di quest'ultimo, delle violenze subite e dei timori per l'incolumità della figlia, senza nemmeno addurre di volersi adoperare per ricomporre il connubio. Dal profilo della polizia degli stranieri i motivi che conducono alla disunione sono tuttavia irrilevanti. L'accennato, presunto ravvedimento del marito, dedotto da una dichiarazione del 12 marzo 2003 con cui costui avrebbe riconfermato le garanzie prestate a favore della consorte, è invero smentito da svariate attestazioni successive del medesimo, di indirizzo diametralmente opposto. In ogni caso una dichiarazione di questo genere, che sembra peraltro costituire un inammissibile nuovo mezzo di prova (DTF 128 III 454 consid. 1; 128 II 145 consid. 1.2.1), non permette certo di rendere minimamente attendibile la ripresa di una vera vita coniugale. I fatti sono dunque eloquenti e non può sicuramente venir rimproverato alla Corte cantonale di averli accertati in maniera incompleta o arbitraria. Essa non ha pertanto violato il diritto federale nel concludere che A.A.________, abusando dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiama ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta, al solo scopo di poter continuare a soggiornare in Svizzera. 
Con il mancato rinnovo del permesso di dimora alla madre vengono anche a cadere i presupposti affinché pure la figlia possa continuare a risiedere in Svizzera. Il soggiorno di quest'ultima era stato infatti autorizzato unicamente al fine di poter per l'appunto vivere con la madre, dalla quale, data la sua età, dipende peraltro ancora in larga misura. Anche da questo profilo la decisione impugnata non presta dunque il fianco a critiche di sorta, in particolare non configura né un diniego di giustizia né una violazione del diritto di essere sentito, senza che occorra esaminare ulteriormente la situazione personale della ragazza, segnatamente il suo grado di integrazione nel nostro Paese. 
5. 
5.1 Le ricorrenti contestano infine il diniego dell'assistenza giudiziaria pronunciato dal Tribunale amministrativo. Dal profilo procedurale, esse ravvisano in particolare la violazione dell'art. 5 cpv. 1 della Legge ticinese del 3 giugno 2002 sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag). Nella sostanza, ritengono inammissibile sostenere che le loro impugnative erano prive di possibilità di esito favorevole, quando invece è stata tra l'altro riconosciuta la violazione del diritto di essere sentito. 
5.2 Tali censure sono in concreto proponibili nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, siccome sono rivolte contro una decisione cantonale impugnabile, ed effettivamente avversata, nel merito, mediante tale rimedio (cfr. consid. 1.3; DTF 123 I 275 consid. 2e; 122 II 274 consid. 1b/bb). Il principio, l'estensione e i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme del diritto procedurale cantonale. Indipendentemente dalla regolamentazione cantonale, l'art. 29 cpv. 3 Cost., come il previgente art. 4 vCost., garantisce comunque al cittadino condizioni minime da questo profilo (DTF 129 I 129 consid. 2.1; 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3a; 124 I 1 consid. 2, 304 consid. 2a). Il Tribunale federale rivede l'applicazione del diritto cantonale solo dal ristretto angolo dell'arbitrio; esamina invece liberamente se i limiti posti dall'art. 29 cpv. 3 Cost. siano stati rispettati (DTF 129 I 129 consid. 2.1; 127 I 202 consid. 3a, 126 I 165 consid. 3, 124 I 304 consid. 2c). 
5.3 A norma dell'art. 5 cpv. 1 Lag, l'autorità competente decide sulla concessione dell'assistenza giudiziaria entro breve termine e, di regola, prima dell'inizio della fase istruttoria, esperite le necessarie indagini. Nel caso concreto, i giudici cantonali si sono pronunciati su tale aspetto contestualmente al giudizio di merito, reso senza esperire alcun atto istruttorio dopo poco più di un mese dalla fine dello scambio degli allegati scritti. In tali circostanze, come il Tribunale federale ha già avuto modo di sancire in un caso analogo, la Corte cantonale non ha certo disatteso in maniera manifestamente insostenibile la suddetta norma (sentenza 2A.292/2003 dell'11 novembre 2003, consid. 5.2). Scopo dell'art. 5 cpv. 1 Lag è in effetti quello di permettere al patrocinatore, in caso di diniego dell'assistenza giudiziaria, di chiedere al cliente anticipi per le presumibili spese e per il suo onorario al momento dell'esecuzione dei principali atti di causa, come gli impone l'art. 4 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 7 dicembre 1984 (cfr. Rapporto della Commissione della legislazione del Gran Consiglio ticinese no. 5123R del 17 aprile 2002, ad art. 5 Lag). Quando non viene svolta alcuna istruttoria non è quindi arbitrario ritenere che l'autorità si pronunci sulla richiesta di assistenza giudiziaria soltanto con la decisione finale, poiché, terminato lo scambio degli allegati, il dispendio per il patrocinatore non dovrebbe più risultare tale da indurlo a richiedere anticipi al cliente. Su questo aspetto procedurale, il diritto cantonale non viola peraltro la garanzia minima prevista dall'art. 29 cpv. 3 Cost. A torto le ricorrenti si richiamano inoltre all'art. 11 cpv. 2 e 3 Lag, dal momento che tale disposto concerne il patrocinio d'ufficio, istituto che non è in alcun modo in discussione nella fattispecie. 
5.4 Sia l'art. 14 cpv. 1 lett. a Lag sia l'art. 29 cpv. 3 Cost. subordinano la concessione dell'assistenza giudiziaria alla condizione che la causa non sembri priva di probabilità di successo. Nemmeno le ricorrenti sostengono invero che la garanzia offerta dal diritto cantonale avrebbe una portata più estesa di quella conferita dalla Costituzione. La pretesa violazione del diritto all'assistenza giudiziaria va dunque esaminata, liberamente, dal profilo dell'art. 29 cpv. 3 Cost. 
 
Come già rilevato (cfr. consid. 3.3 e 3.4), il Tribunale amministrativo ha ritenuto - a giusta ragione - che l'autorità di prime cure ha disatteso il diritto di essere sentito delle insorgenti e che tale violazione è stata sanata mediante le impugnative interposte dinanzi al Consiglio di Stato. Proprio perché hanno permesso di salvaguardare la citata garanzia costituzionale, il cui rispetto si impone indipendentemente dall'incidenza sull'esito materiale della vertenza, trattandosi di un diritto di natura formale (DTF 125 I 118 consid. 3; 124 V 389 consid. 1; 122 II 464 consid. 4a), queste stesse impugnative non potevano venir giudicate a priori prive di ogni possibilità di esito favorevole. Il Governo cantonale ha tuttavia negato la concessione dell'assistenza giudiziaria fondandosi esclusivamente su tale argomento e violando perciò l'art. 29 cpv. 3 Cost. Di conseguenza, nella misura in cui, su questo aspetto, tutela la decisione dell'istanza precedente, la sentenza contestata deve essere annullata. Un diverso giudizio sulla concessione dell'assistenza giudiziaria si impone, di riflesso, anche dinanzi alla Corte cantonale. Nemmeno in quella sede il procedimento poteva infatti apparire del tutto privo di probabilità di successo, considerata la rilevata, ingiustificata conclusione del Consiglio di Stato. 
6. 
6.1 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i gravami, nella misura in cui sono ammissibili, vanno respinti per quanto concerne la revoca, rispettivamente il mancato rinnovo dei permessi di dimora. Vanno per contro accolti nella misura in cui il Tribunale amministrativo ha confermato il diniego della concessione dell'assistenza giudiziaria dinanzi al Governo e negato a sua volta tale beneficio. Gli atti devono essere pertanto rinviati alla Corte cantonale per nuovo giudizio su questi aspetti (art. 114 cpv. 2 OG). 
6.2 Dato il parziale accoglimento delle impugnative, lo Stato del Cantone Ticino è tenuto a versare alle insorgenti un'indennità ridotta, a titolo di ripetibili parziali (art. 159 cpv. 3 OG). Entro questi limiti, le domande di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio risultano, in sede federale, prive d'oggetto. Per il rimanente, le stesse vanno respinte, siccome nel merito i gravami apparivano in questa sede sin dall'inizio privi di probabilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Proporzionalmente al grado di soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico delle ricorrenti. Il Cantone è per il resto dispensato dal pagamento della tassa di giustizia, dal momento che la vertenza non concerne sostanzialmente i suoi interessi pecuniari (art. 153, 153a, 156 cpv. 1, 2, 3 e 7 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Per quanto ammissibili, i ricorsi sono parzialmente accolti e la sentenza impugnata annullata, nella misura in cui nega la concessione dell'assistenza giudiziaria e ne conferma il diniego da parte del Consiglio di Stato. Al riguardo, gli atti di causa vengono rinviati al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per nuovo giudizio, ai sensi dei considerandi. Per il resto, i ricorsi sono respinti. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico delle ricorrenti, in solido. 
3. 
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a ciascuna ricorrente un'indennità di fr. 500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
4. 
Nella misura in cui non sono divenute prive d'oggetto, le domande di assistenza giudiziaria sono respinte. 
5. 
Comunicazione ai patrocinatori delle ricorrenti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione. 
Losanna, 18 febbraio 2004 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: