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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.408/2004 /biz 
 
Sentenza del 18 marzo 2005 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Rottenberg Liatowitsch, Zappelli, giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
attrice e ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Edy Grignola, 
 
contro 
 
B.________, 
convenuta e opponente, 
patrocinata dall'avv. Emanuela Agustoni. 
 
Oggetto 
contratto d'appalto, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
1° ottobre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale 
d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Tra il 21 febbraio 1997 e il 4 febbraio 1998 A.________, insediata in Ticino, ha trasmesso alla ditta italiana B.________ cinque ordini concernenti la fornitura degli arredi dei palazzi dell'amministrazione, del presidente e del parlamento di X.________, in Kazakstan, nonché il servizio di alcuni specialisti addetti al montaggio dei mobili forniti. 
B. 
Preso atto dell'impossibilità di incassare l'integralità delle fatture emesse per le prestazioni effettuate in relazione ai suddetti ordini, nel luglio 1999 B.________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti dell'impresa svizzera. L'opposizione interposta dall'escussa è stata respinta in via provvisoria, limitatamente a fr. 80'180.55. 
C. 
Il 1° febbraio 2001 A.________ si è dunque rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, onde ottenere il disconoscimento del debito in questione. Essa ha in particolare addotto di aver già pagato quanto dovuto e di nulla più dovere ad B.________, non avendo questa provveduto al collaudo previsto nel contratto né eseguito tutte le prestazioni a suo carico. Avversata la petizione, nella risposta del 21 novembre 2001 la convenuta ha dal canto suo elencato dettagliatamente le fatture emesse, le spedizioni di merce e le forniture di servizi, affermando di aver fornito quanto pattuito. 
 
Il giudice adito ha esaminato singolarmente la natura giuridica dei vari ordini impartiti. Il primo di essi, n. vvv (doc. B) - con la relativa aggiunta, n. www (doc. C) - è stato qualificato come contratto d'appalto per la fornitura e il montaggio di mobili e arredi, al quale andava applicato il diritto svizzero per scelta delle parti. Non avendo l'attrice contestato in maniera dettagliata e concreta le prestazioni a parer suo inadempiute, il giudice ha ammesso la tesi della convenuta, che ha sostenuto di aver ossequiato tutti gli obblighi derivanti dall'accordo. Il richiamo alla clausola concernente l'esecuzione di un collaudo non è stato di nessun aiuto, la nozione di collaudo riferendosi in modo evidente alla tappa precedente l'imballaggio della merce e non alla verifica sul posto dopo il montaggio dei mobili. Dato che la fornitura prevista dall'ordine n. xxx (doc. E) non comprendeva il montaggio, esso è stato invece considerato quale contratto di compravendita soggetto alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG), separato dal contratto d'appalto di cui al doc. B e per il quale non era previsto alcun collaudo. L'opposizione alle pretese avanzate in relazione a tale compravendita è stata respinta a causa della contestazione troppo generica e, soprattutto, perché nell'ordine stesso l'attrice aveva dato atto che il materiale comandato era già stato fornito. Il Pretore ha formulato considerazioni analoghe con riferimento all'ordine n. yyy (doc. F), concernente la fornitura di merce in sostituzione di pezzi andati rotti o danneggiati sul cantiere, la cui corretta esecuzione ha trovato conferma nelle tavole processuali. Infine, l'ordine n. zzz (doc. D), che prevedeva solamente l'invio di specialisti per il montaggio dei mobili, è stato qualificato come contratto di locazione dei servizi, al quale si applicavano le norme sul mandato, e che - come i precedenti - risultava essere stato ossequiato. Donde la reiezione della petizione, pronunciata il 23 maggio 2003. 
D. 
L'impugnativa interposta da A.________ è stata respinta il 1° ottobre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. La massima istanza ticinese ha infatti condiviso la conclusione del primo giudice secondo cui l'istruttoria ha provato l'esistenza del credito vantato dalla convenuta per le prestazioni fornite all'attrice, le cui contestazioni sono rimaste allo stadio dell'affermazione generica. 
E. 
Contro questa decisione l'attrice è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 4 novembre 2004, con un ricorso per riforma inteso ad ottenere la modifica della sentenza cantonale nel senso di accogliere il suo appello e, di conseguenza, anche l'azione di disconoscimento di debito. 
 
Con risposta del 17 gennaio 2005 parte convenuta ha proposto l'integrale reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una pronunzia finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 OG) in una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8000.-- (art. 46 OG), il ricorso per riforma risulta ricevibile. 
 
2. 
A mente dell'attrice, la decisione dei giudici ticinesi in punto all'esecuzione del contratto d'appalto (doc. B e C) e dei contratti di compravendita (doc. E e F) sarebbe stata resa in violazione dell'art. 8 CC e delle regole d'interpretazione dei contratti. 
 
Seppur in disaccordo anche con le considerazioni relative all'adempimento della pattuizione concernente l'intervento dei tre specialisti (doc. D), l'attrice dichiara di rinunciare ad aggravarsi contro questo punto della sentenza cantonale. 
3. 
Dato il tenore dell'allegato ricorsuale, appare utile rammentare innanzitutto i principi che reggono il rimedio in esame. 
 
Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG); nel quadro di tale impugnativa non possono, per contro, essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
 
Inoltre, nella giurisdizione di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (quale ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140), ovverosia mediante fatti allegati da una parte in sede cantonale in modo conforme alle norme sulla procedura, ma ritenuti a torto dall'autorità cantonale come irrilevanti o da essa negletti a causa dell'errata comprensione del diritto federale (DTF 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106; 127 III 248 consid. 2c con rinvii). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citati; 129 III 618 consid. 3). 
 
4. 
Come preannunciato, l'attrice censura in primo luogo la violazione dell'art. 8 CC, che regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto civile federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova (DTF 130 III 321 consid. 3.1 pag. 323). 
 
L'art. 8 CC stabilisce che chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Secondo l'attrice, in applicazione di questa norma i giudici cantonali avrebbero dovuto ammettere le richieste di pagamento della convenuta solamente se questa avesse dimostrato di aver consegnato tutta la merce e di aver effettuato tutti i lavori menzionati nelle fatture, ciò che in concreto non è avvenuto. I giudici hanno invece ribaltato l'onere probatorio, mettendolo a carico dell'attrice, alla quale hanno imposto di dimostrare la mancata consegna dei mobili e la mancata esecuzione delle prestazioni di montaggio. 
 
Si tratta di una critica manifestamente priva di fondamento. 
4.1 Innanzitutto non è vero che la Corte cantonale avrebbe rovesciato l'onere probatorio, violando così il principio sancito dall'art. 8 CC. Al contrario, in ingresso al proprio giudizio essa ha esplicitamente ricordato che il cambiamento di ruolo delle parti nell'azione di disconoscimento di debito non esonera il creditore - in casu la convenuta - dall'onere di provare il proprio credito (sull'azione di disconoscimento cfr. DTF 130 III 289 consid. 5.3.1 pag. 292). 
4.2 L'autorità cantonale infrange la regola generale in materia di prove sancita dall'art. 8 CC, ad esempio, quando considera giusta l'allegazione di una parte nonostante le contestazioni della controparte e l'assenza di ogni prova (DTF 114 II 289 consid. 2a). 
 
Questa eventualità, contrariamente a quanto lasciato intendere nel gravame, non è realizzata nel caso in rassegna. 
4.2.1 Innanzitutto la Corte cantonale ha reputato insufficienti le contestazioni generiche formulate (per la prima volta) in sede processuale, evidenziando in particolare come, nonostante avesse a disposizione le liste di spedizione, l'attrice non abbia mai indicato quali fossero gli oggetti mancanti. 
Gli argomenti che l'attrice propone a questo riguardo non possono essere esaminati nel quadro del presente rimedio. La questione di sapere se le contestazioni formulate dall'attrice in causa fossero motivate in maniera sufficiente oppure no - come ritenuto dalla Corte cantonale - attiene infatti al diritto processuale ticinese, che non può essere rivisto nella giurisdizione per riforma (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c OG). 
4.2.2 In secondo luogo, la Corte ticinese non ha ammesso le pretese della convenuta a causa della motivazione insufficiente delle contestazioni dell'attrice. Il suo giudizio si basa sull'apprezzamento delle prove. Sulla scorta delle prove agli atti i giudici ticinesi hanno infatti concluso che la convenuta ha dimostrato di aver spedito la merce e che tale merce è stata ricevuta dall'attrice, la quale non risulta aver mai sollevato obiezioni circa l'adempimento dei contratti prima dell'attuale vertenza giudiziaria. 
 
L'apprezzamento probatorio che ha condotto la Corte ticinese ad ammettere il credito della convenuta non può essere riesaminato in questa sede (cfr. quanto già esposto al consid. 3). Nulla muta il richiamo all'art. 8 CC. Contrariamente a quanto sembra ritenere l'attrice, questa norma non prescrive infatti al giudice quali prove assumere né come valutare le risultanze dell'istruttoria (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg. con rinvii). 
5. 
Limitatamente al contratto versato agli atti quale doc. B, l'attrice ripropone anche dinanzi al Tribunale federale la tesi secondo cui il credito della convenuta non sarebbe divenuto esigibile a causa del mancato collaudo dell'opera. 
 
Diversamente da quanto ritenuto dai giudici ticinesi, i quali avrebbero interpretato in maniera sbagliata l'accordo, il collaudo non si riferiva, infatti, alla tappa precedente l'imballaggio della merce. Con il termine "collaudo" le parti intendevano una verifica comune dell'opera terminata, prova ne sia il fatto che oggetto dell'accordo era la fornitura "chiavi in mano" degli arredi, incluso il montaggio. 
Questa circostanza troverebbe conferma anche nel punto 2 del contratto, concernente le condizioni di pagamento - giusta il quale il saldo della mercede sarebbe stato versato dopo la spedizione, "a 30 giorni fine collaudo" - e nel punto 5, nel quale la convenuta si impegnava a garantire "la qualità di tutti i materiali forniti e la qualità del loro montaggio" e a riparare eventuali difetti, a proprie spese, nel "periodo di garanzia di 2 anni a partire dalla firma del protocollo di collaudo". 
5.1 Il contenuto di un contratto viene determinato in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (art. 18 cpv. 1 CO). 
 
Qualora, come nel caso in rassegna, non esistano accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti, la loro volontà viene invece determinata interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 129 III 18 consid. 2.5). A questo proposito giovi rammentare che il principio dell'affidamento permette d'imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione, anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424 seg.). 
 
Dovendosi procedere all'interpretazione di dichiarazioni scritte, ci si riferisce in primo luogo al tenore delle stesse. La presenza di un testo chiaro non esclude tuttavia in maniera assoluta la possibilità di ricorrere ad altri criteri d'interpretazione. Ciononostante, non ci si scosterà dal testo chiaro adottato dagli interessati quando non v'è nessun serio motivo che induca a ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 424 con rinvii; cfr. anche Bernard Corboz, Le contrat et le juge, in: Le contrat dans tous ses états, Berna 2004, pag. 269 segg., in particolare pag. 276). 
 
L'interpretazione di un contratto giusta il principio dell'affidamento è una questione che concerne l'applicazione del diritto e può pertanto essere esaminata liberamente nella giurisdizione per riforma (DTF 130 III 417 consid. 3.2 pag. 425). 
5.2 In concreto, come il primo giudice, anche la Corte cantonale ha stabilito che il collaudo si riferiva alla tappa precedente l'imballaggio della merce e non alla verifica sul posto dopo il montaggio dei mobili, come asserito dall'attrice. 
L'autorità ticinese ha fondato il suo giudizio sulla clausola n. 9 del contratto d'appalto, non menzionata dall'attrice nel ricorso, intitolata "Collaudo e imballo". Essa recita: "Il Venditore deve avvisare il Compratore, almeno 10 giorni prima dell'imballo, che i materiali sono pronti per il collaudo, in qualunque caso non può procedere all'imballo senza il consenso scritto del compratore. Il Compratore si impegna a inviare un suo rappresentante nella sede del Venditore per procedere al protocollo di collaudo entro questo periodo di 10 giorni". 
 
Questa clausola regola in maniera chiara e dettagliata la questione del collaudo e non v'è motivo di discostarsene. Innanzitutto si osserva che, contrariamente a quanto asserito dall'attrice nel gravame, il punto 2 del contratto, concernente le modalità di pagamento, non menziona la fase di spedizione bensì quella di "avviso merce pronta", in sintonia dunque con il punto 9. L'interpretazione dei giudici ticinesi non appare incompatibile nemmeno con l'impegno assunto in merito alla qualità del montaggio né tantomeno con la durata della garanzia "di 2 anni dalla firma del protocollo di collaudo". L'attrice adduce che far partire la decorrenza del termine di garanzia prima dell'imballaggio rischierebbe di rendere la garanzia illusoria, ad esempio qualora il montaggio dovesse avvenire molto tempo dopo la consegna del materiale. Ma ciò non basta per giustificare un'interpretazione diversa da quella ritenuta dai giudici ticinesi, tanto più che l'attrice non ha nemmeno reso verosimile che una simile eventualità avrebbe potuto verificarsi. Al contrario, dagli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato risulta che il montaggio è terminato il 5 febbraio 1998, ovverosia neanche un anno dopo la prima comanda. 
5.3 Il ricorso per riforma si avvera pertanto infondato anche in punto alle critiche relative alla violazione delle regole sull'interpretazione dei contratti. 
6. 
In conclusione, il ricorso per riforma dev'essere integralmente respinto siccome manifestamente infondato. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 4'500.-- è posta a carico dell'attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 5'500.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 18 marzo 2005 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: