Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_230/2026  
 
 
Sentenza del 18 marzo 2026  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 5 febbraio 2026 
dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2026.2). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con ricorso del 23 febbraio 2026 (data di ricezione), A.________ è insorto al Tribunale federale contro la decisione emanata il 5 febbraio 2026 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
2.  
Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. 
 
3.  
Constatata l'assenza di una firma apposta di proprio pugno sul ricorso, con decreto del 24 febbraio 2026 l'impugnativa è stata ritornata al ricorrente, con l'invito a sanare il vizio entro il 13 marzo 2026 e l'avvertenza che in caso di inosservanza l'atto scritto non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF). 
 
4.  
Entro il termine assegnato, il ricorrente non ha trasmesso al Tribunale federale un esemplare dell'atto di ricorso con firma autografa. Si è invece limitato a inviare un ulteriore scritto redatto in lingua inglese, pervenuto al Tribunale federale il 9 marzo 2026. Per tale motivo, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
5.  
Per abbondanza si rileva che il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile in virtù dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF anche in presenza di una firma autografa, ritenuto che il ricorrente non si è confrontato minimamente con la motivazione con la quale il Presidente della Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo (art. 42 cpv. 2 LTF; v. DTF 150 I 183 consid. 2.1; sentenza 7B_97/2026 del 9 febbraio 2026 consid. 2.1). 
 
6.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 18 marzo 2026 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara