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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_710/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 18 aprile 2017  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Pfiffner, Presidente, 
Parrino, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato da Unia Ticino e Moesa, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, 
Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità; revisione; reddito senza invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 settembre 2016. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, nato nel 1955, di professione aiuto pittore-imbianchino, con giudizio del 7 aprile 1998 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino è stato posto al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione invalidità dal 1° ottobre 1994 per i postumi di un infortunio subito il 10 giugno 1982 agli arti inferiori. Questa prestazione è stata confermata più volte in via di revisione.  
 
A.b. Nel corso di una revisione avviata nel gennaio 2014, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha constatato che vi era stato un peggioramento da un punto di vista medico, nella misura in cui A.________ presentava un'inabilità lavorativa del 100% nell'attività di pittore imbianchino e del 50% in attività adeguate almeno a partire dal gennaio 2015. Dopo avere operato un raffronto dei redditi prima e dopo l'invalidità è risultata una perdita di guadagno del 58%. Con decisione del 21 agosto 2015 l'UAI ha confermato il diritto alla mezza rendita d'invalidità.  
 
B.   
A.________ si è aggravato il 18 settembre 2015 al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino che, con giudizio del 21 settembre 2016, ha respinto il gravame. 
 
C.   
Il 24 ottobre 2016 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede il riconoscimento di tre quarti di rendita d'invalidità dal 25 marzo 2014. 
 
Nella sua risposta del 29 novembre 2016 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La lite s'iscrive nel quadro di una procedura di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e porta sull'aumento a tre quarti della mezza rendita d'invalidità già riconosciuta al ricorrente. Contestato è il calcolo dell'invalidità operato dal Tribunale cantonale, in particolare la determinazione del reddito da valido. L'accertamento del peggioramento dello stato valetudinario e della conseguente totale inabilità lavorativa nell'attività di pittore imbianchino e del 50% in attività adeguate, come pure la determinazione del reddito da invalido, non sono contestati.  
 
2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, la Corte cantonale ha già esposto in maniera completa e dettagliata le norme di diritto e i principi giurisprudenziali necessari alla risoluzione del caso, rammentando segnatamente la nozione d'invalidità - in particolare gli elementi da considerare nella determinazione del reddito da valido - e i presupposti e gli effetti della revisione di una rendita in seguito a una modifica del diritto (art. 17 LPGA; art. 88ae 88bis OAI). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale, ricordato che quale reddito da valido nel suo precedente giudizio del 7 aprile 1998 aveva utilizzato i dati forniti dal Contratto collettivo di lavoro dei pittori (CCL), come del resto aveva già proceduto in altri casi, ha evidenziato che a suo tempo il ricorrente non ne aveva contestato tale modo di procedere. Nell'ambito dell'attuale procedura di revisione Il Tribunale cantonale ha quindi concluso che l'UAI ha rettamente preso in considerazione il dato del CCL per un lavoratore con esperienza ma senza certificato di capacità aggiornato al 2014, ossia fr. 57'473.-.  
 
3.2. Il ricorrente obietta che l'utilizzo dei salari indicati nel CCL, anziché la considerazione dell'evoluzione dei salari, rappresenterebbe una violazione del diritto federale. A suo dire tale pratica farebbe astrazione dall'evoluzione professionale e dagli adeguamenti salariali nominali, come pure non valuterebbe l'evoluzione del costo della vita. Egli avrebbe, in costanza di rapporto di lavoro, guadagnato nel 1994 fr. 48'038.- da aggiornare in conformità dell'evoluzione dei salari statistici, applicando una percentuale del 25.5%, giungendo a un salario da valido di fr. 60'287.-.  
 
4.  
 
4.1. Nel caso in rassegna, il fatto che il Tribunale cantonale si sia semplicemente fondato sui parametri usati nell'ambito del suo calcolo pregresso che aveva portato alla determinazione della mezza rendita d'invalidità, ossia che si sia riferito ai dati del CCL perché utilizzati in passato e perché non contestati dal ricorrente, non è corretto. In effetti, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 141 V 9 consid. 6.1 pag. 13 con riferimenti menzionati; cfr. anche sentenza 9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2). Ne consegue che il reddito da valido del ricorrente deve essere stabilito senza riferimento al calcolo effettuato in precedenza. Si tratta ora di stabilire come debba essere determinato tale reddito nel caso di specie.  
 
4.2. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido) è decisivo stabilire quanto essa guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato nel modo più concreto possibile e, di regola, ci si fonderà sull'ultimo conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2 pag. 30; 135 V 58 consid. 3.1 pag. 59 con riferimenti). Tuttavia, in circostanze particolari, ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). In tale contesto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 consid. 3b pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg.).  
 
4.3. Nel caso concreto non è contestato il tipo di percorso, rispettivamente l'evoluzione professionale, che il ricorrente avrebbe intrapreso (sul come trarre deduzioni supplementari dal percorso professionale effettivamente svolto tra la determinazione della rendita iniziale e la revisione in corso, cfr. sentenza 9C_33/2016 del 16 agosto 2016 consid. 7.1). Il disaccordo verte sull'evoluzione salariale in tutte le sue componenti, incluse le modalità del suo aggiornamento.  
Il ricorrente, pittore imbianchino dal 1972, ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa iniziale anche dopo il grave infortunio agli arti inferiori, nei limiti funzionali stabiliti. È evidente che in più di 40 anni d'attività, anche se dopo l'infortunio in modo ridotto e benché non abbia ottenuto nessun certificato di formazione pratica, egli ha potuto acquisire una solida esperienza professionale, di rilevante importanza in un lavoro prevalentemente di natura manuale come quello di pittore imbianchino. Non si giustifica pertanto nel caso di specie l'uso, che rimane eccezionale, dei dati derivanti dal CCL di categoria in termini apodittici e acritici. La grande esperienza lavorativa acquisita in 40 anni di attività esclude l'utilizzo dei valori minimi previsti nel CCL di categoria. Ne consegue che la determinazione del reddito da valido mediante i dati desumibili dal CCL di categoria, così come menzionata dalla Corte cantonale, non può essere seguita e il reddito da valido deve pertanto essere determinato in applicazione dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (di seguito: ISS). 
 
5.  
 
5.1. La corretta applicazione di una tabella riferita ai dati dell'ISS, segnatamente la scelta della tabella come pure quella del ramo economico e del livello di competenza, sono una questione di diritto che il Tribunale federale può esaminare liberamente (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Al ricorrente, di formazione imbianchino con esperienza pluridecennale, tornano applicabili i dati statistici dell'ISS 2012. Sono segnatamente determinanti i dati della Tabella TA1 2012, skill level, NOGA 08; ISS 2012 pag. 35, settore 41-43 riferito alla costruzione (cfr. a tal riguardo il fascicolo edito dall'Ufficio federale di statistica sulle note esplicative concernenti la nomenclatura generale delle attività economiche, NOGA 08, in cui si fa riferimento ai lavori di intonacatura, n. 4331 pag. 123, e a quelli di tinteggiatura, n. 433401 pag. 124), per gli uomini, livello 1 di competenza (malgrado la lunga esperienza lavorativa il ricorrente non ha mai perfezionato la sua formazione, condizione oggi necessaria per beneficiare di un livello di competenza maggiore, a tal riguardo cfr. sentenza 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.3). Dalla tabella emerge che il salario mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per il settore d'attività costruzione, per un'attività di livello 1 di competenza, per 40 ore settimanali nel settore privato, ammonta a fr. 65'160.- (fr. 5'430.- x 12 mesi).  
 
5.2.2. L'importo di fr. 65'160.- deve essere adeguato all'evoluzione dei salari nominali fino al 2014, ritenuto che al momento della decisione dell'UAI del 21 agosto 2015 i dati 2015 riferiti al rincaro non erano ancora noti, come del resto operato dal Tribunale cantonale. In tale ambito si evidenzia che l'adattamento va sempre operato in considerazione del settore di attività ritenuto, in casu costruzione (THOMAS ACKERMANN, Die Bemessung des Invaliditätsgrades, in: KIESER/LENDFERS [editori], Sozialversicherungsrechtstagung 2012, pag. 36). Si ottiene dunque un reddito da valido per il 2014 di fr. 65'865.- (fr. 65'160 : 101.7 x 102.8; cfr. tabella T1.10 relativa all'indice svizzero dei salari nominali 2011-2015 : indice e variazione sulla base 2010 = 100 [NOGA 08] edita dall'Ufficio federale di statistica), che deve essere ancora adeguato all'orario medio settimanale nelle aziende nel 2014, che corrispondeva a 41.7 ore, per giungere all'importo di fr. 68'664.- (fr. 65'865.- : 40 x 41.7).  
 
5.2.3. Il reddito da valido di fr. 68'664.- va confrontato con i fr. 24'802.- del reddito da invalido stabilito dal Tribunale cantonale e non contestato dalle parti (cfr. consid. 2.1), ottenendo un'incapacità al guadagno del 63.87% che va arrotondata al 64% (DTF 130 V 121), ciò che corrisponde a tre quarti di rendita. Al ricorrente spetta dunque una rendita di tre quarti in luogo della mezza rendita d'invalidità versata fino ad ora.  
 
5.3. Per quanto concerne gli effetti temporali della revisione, il ricorrente postula l'aumento della sua rendita dal 25 marzo 2014, a suo dire, data conseguente all'avvio della domanda di revisione, senza tuttavia dare ulteriori motivazioni in proposito. Ora, il Tribunale cantonale, fondandosi sulla perizia del dott. B.________ del 17 marzo 2015, ha constatato che il peggioramento era intervenuto nel gennaio 2015. Questo accertamento vincola il Tribunale federale (consid. 1). In applicazione dell'art. 88a cpv. 1 OAI, il diritto a tre quarti di rendita può essere riconosciuto solo dal 1° aprile 2015.  
 
5.4. Ne consegue che, anche se per altri motivi di quelli sollevati dal ricorrente, il ricorso deve essere parzialmente accolto.  
 
6.   
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto ripartite tra le parti (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è parzialmente ammesso. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 settembre 2016 e la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino del 21 agosto 2015 sono riformate nel senso che il ricorrente ha diritto a tre quarti di rendita AI dal 1° aprile 2015. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- per la procedura innanzi al Tribunale federale sono poste a carico del ricorrente in misura di fr. 200.- e dell'opponente in misura di fr. 600.-. 
 
3.   
L'opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura cantonale. 
 
5.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 18 aprile 2017 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Pfiffner 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi