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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.91/2004 /bom 
 
Decisione del 18 maggio 2004 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Klett, giudice presidente, 
Rottenberg Liatowitsch, Nyffeler, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Curzio Fontana, 
 
contro 
 
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, via Bossi 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 29 Cost.
 
ricorso di diritto pubblico per ritardata e denegata giustizia nel procedimento civile (in materia di locazione) che oppone la ricorrente a B.________ e C.________. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
che con ricorso datato 20 aprile 2004 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di ordinare alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, di statuire immediatamente sul presupposto di legittimazione attiva delle controparti, rispettivamente di pronunciarsi sulle prove notificate all'udienza preliminare svoltasi il 28 luglio 2003 nella misura in cui necessario per evadere la questione pregiudiziale della legittimazione attiva; 
che con scritto dell'11 maggio 2004 la neonominata Pretora supplente del Distretto di Lugano, sezione 4, rilevati i problemi di salute del Pretore avv. Carlo Verda, ha comunicato di aver indetto una nuova udienza di discussione - necessaria per permetterle di procedere poi nei suoi incombenti, così come auspicato dalla ricorrente - per il giovedì 27 maggio 2004; 
che ciò comporta lo stralcio della causa dai ruoli, il ricorso di diritto pubblico essendo divenuto privo d'oggetto; 
che giusta l'art. 72 PC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 40 OG, qualora una lite divenga senza oggetto, il Tribunale federale statuisce sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite; 
che nel caso concreto la Pretora supplente ha in sostanza ammesso il ritardo cumulato nella presente procedura, asseverato dalla ricorrente, riconducendolo all'assenza per malattia del giudice ordinario; 
che tale circostanza non può giustificare la violazione del divieto di ritardata giustizia verificatasi, incombendo allo stato l'obbligo di dotare le autorità giudiziarie del personale e dei mezzi necessari per poter statuire in tempi ragionevoli ed ai tribunali quello di organizzare la loro attività in modo da poter evadere le vertenze loro sottoposte entro un termine adeguato (cfr. DTF 107 Ib 160 consid. 3c pag. 165 con rinvii); 
che il ricorso di diritto pubblico sarebbe dunque stato accolto; 
che, di conseguenza, appare opportuno concedere alla ricorrente un'adeguata indennità per ripetibili, da porsi a carico della Repubblica e Cantone Ticino; 
che alla luce di quanto esposto la domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente contestualmente al gravame diviene anch'essa senza oggetto. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale decide: 
 
1. 
Il ricorso di diritto pubblico è divenuto privo di oggetto e la causa 4P.91/2004 è stralciata dai ruoli. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. La Repubblica e Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente un'indennità per ripetibili di fr. 1'000.--. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. 
Losanna, 18 maggio 2004 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
La giudice presidente: La cancelliera: