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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.125/2005 /biz 
 
Sentenza del 18 maggio 2005 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Karlen, Zünd, 
cancelliere Garré. 
 
Parti 
A.________, 
B.________, 
ricorrenti, 
entrambi patrocinati dall'avv. Jean-Maurice Jordi, 
 
contro 
 
C.________, 
D.________, 
opponenti, 
entrambi patrocinati dall'avv. Filippo Ferrari, 
Procuratore pubblico del cantone Ticino, 
viale Franscini 3, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (denuncia art. 146 CP), 
 
ricorso per cassazione contro la sentenza del 1° marzo 2005 del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali. 
 
Fatti: 
A. 
Il 24 ottobre rispettivamente il 6 novembre 2003 A.________ e B.________, già titolari della relazione bancaria no. xxx presso la ban-ca S.________ di Chiasso, sporgevano denuncia penale nei confronti di C.________ e di D.________, entrambi funzionari presso la suddetta banca, per titolo di truffa, asserendo in sostanza di essere stati da essi indotti, mediante un atteggiamento truffaldino, a sottoscrivere il 19 novembre 1998 una dichiarazione di discarico per l'operato della banca, confermando di aver preso atto dalle scritture contabili che gli investimenti dei loro averi presso la banca S.________, Chiasso, sia per modalità sia per completezza, sono stati eseguiti conformemente alle loro disposizioni (ivi compreso il bonifico di USD 800'000.-- a favore della la società T.________, New York). 
B. 
Esperite le informazioni preliminari, con decisione del 30 dicembre 2003 il Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, ritenendo tra l'altro che, in occasione dell'incontro del 19 novembre 1998, ai denuncianti ed al loro commercialista fosse nota la circostanza della sospensione di E.________ (già direttore e consulente dell'istituto bancario in questione, poi condannato in data 9 giugno 2000 per malversazioni avvenute ai danni degli stessi denuncianti), che era stata loro sottoposta in visione la documentazione bancaria completa relativa ai loro conti e che infine non potesse essere loro sfuggita l'importanza della firma di una dichiarazione di discarico, la quale, come chiaramente indicato nel testo della dichiarazione stessa, liberava la banca da ogni responsabilità per il suo operato. Il Procuratore pubblico concludeva altresì che non erano emersi elementi tali da far ritenere che i denunciati, agendo con inganno astuto, dissimulando cose vere o confermando subdolamente errori dei denuncianti, avessero indotto questi ultimi a firmare la dichiarazione in questione. 
C. 
Il 12/13 gennaio 2004 A.________ e B.________ inoltravano istanza di promozione dell'accusa presso la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Tale istanza veniva respinta, per quanto ricevibile, in data 1° marzo 2005. 
 
D. 
A.________ e B.________ insorgono contro la sentenza della CRP mediante ricorso per cassazione al Tribunale Federale. 
E. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 337 consid. 1; 129 II 453 consid. 2; 128 II 46 consid. 2a e relativi richiami). 
2. 
La legittimazione a ricorrere per cassazione in merito all'azione penale è regolata in modo esaustivo dall'art. 270 PP
2.1 Giusta l'art. 270 lett. e PP, in vigore dal 1° gennaio 2001 nella versione conforme alla legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), la vittima di un reato può ricorrere per cassazione se era già parte nella procedura e nella misura in cui la sentenza concerna le sue pretese civili o possa influenzare il giudizio in merito a queste ultime (art. 270 lett. e n. 1 PP) oppure se fa valere una violazione dei diritti che le sono attribuiti dalla LAV (art. 270 lett. e n. 2 PP). 
La legittimazione presuppone che il ricorrente sia stato leso direttamente nell'integrità fisica, sessuale o psichica (art. 2 cpv. 1 LAV), questione che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 122 IV 71 consid. 3a; 120 Ia 101 consid. 2a, 157 consid. 2b). La via del ricorso per cassazione è quindi preclusa al semplice danneggiato, seppure costituitosi parte civile (Mauro Mini, L'istanza di promozione dell'accusa, in RtiD 2004 I pag. 269). 
2.2 I ricorrenti non sono vittime ai sensi delle suddette disposizioni, per cui da questo profilo difettano di legittimazione ricorsuale. Nel gravame si eccepisce tuttavia che la loro legittimazione sarebbe data in virtù dell'art. 270 lett. g PP, in veste di accusatori privati che hanno sostenuto da soli l'accusa. 
A torto. La qualità di accusatore privato ai sensi di questa disposizione è riservata alla parte che, conformemente alle prescrizioni del diritto cantonale, ha sostenuto l'accusa da sola e senza l'intervento dell'accusatore pubblico (azione penale privata "principale" o anche "esclusiva"; v. Christof Riedo, Der Strafantrag, tesi friburghese, Basilea/ Ginevra/Monaco 2004, pag. 57 e segg.). Questa situazione si configura soltanto in determinate procedure cantonali nelle quali, limitatamente a taluni reati in cui l'interesse pubblico al perseguimento penale è di minore rilievo, l'accusatore privato sin dall'inizio agisce al posto dell'accusatore pubblico (DTF 128 IV 39 consid. 2a; 127 IV 236 consid. 2b/aa). L'accusatore privato è legittimato a proporre ricorso per cassazione solo se l'accusatore pubblico non aveva qualità di parte secondo il diritto di procedura cantonale (DTF 110 IV 114; Gilbert Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berna 2004, pag. 35). Si tratta di una condizione qui certamente non realizzata, e del resto nemmeno prevista dal Codice di procedura penale ticinese, in forza del quale la parte lesa esercita sull'azione penale un influsso semmai sussidiario rispetto a quello del Procuratore pubblico (v. art. 2, 186, 216 e segg. CPP/TI, come pure Robert Hauser/ Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 2, pag. 442 e Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4a ed., Zurigo 2004, n. 873, pag. 339). 
2.3 Visto quanto sopra il ricorso risulta inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 278 cpv. 1 PP). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dei ricorrenti in solido. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Procuratore pubblico del cantone Ticino e al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali. 
Losanna, 18 maggio 2005 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: