Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
H 189/05 
 
Sentenza del 18 maggio 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
C.________, Argentina, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 9 novembre 2005) 
 
Fatti: 
Con decisione su opposizione 19 aprile 2005 la Cassa svizzera di compensazione ha confermato un suo provvedimento del 10 gennaio precedente che escludeva C.________, residente in Argentina, dall'assicurazione facoltativa AVS/AI per mancato pagamento di contributi. 
 
Adita con gravame, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha per decisione incidentale 9 novembre 2005 chiesto alla ricorrente il versamento di un anticipo spese di fr. 500.- entro 20 giorni dall'intimazione della decisione medesima, con la comminatoria che, in caso di inadempienza, l'impugnativa sarebbe stata dichiarata inammissibile. 
 
L'interessata interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte diffondendosi sulle sue difficoltà finanziarie, le quali l'avrebbero impedita di pagare i contributi, e insistendo sulla gravità che rappresenterebbe per lei l'esclusione definitiva dall'assicurazione. 
 
Diritto: 
1. 
La Commissione di ricorso con la sua decisione incidentale 9 novembre 2005 si è limitata a chiedere un anticipo spese non pronunciandosi nel merito sull'esclusione dall'assicurazione. In sede delle presente procedura il Tribunale federale delle assicurazioni deve quindi soltanto esaminare se essa Commissione era legittimata a far dipendere dal pagamento di un anticipo l'ammissibilità del gravame avverso la decisione su opposizione 19 aprile 2005. Questa Corte non può entrare nel merito di altre conclusioni (DTF 128 V 201 consid. 1 e sentenze ivi citate). 
2. 
Nei considerandi della decisione incidentale impugnata la Commissione di ricorso ha già correttamente esposto come nelle procedure che non vertano sulla concessione o il rifiuto di prestazioni essa, conformemente all'ordinamento applicabile, possa mettere delle spese a carico del ricorrente. 
 
Ora, la procedura concreta non avendo quale tema la concessione o il rifiuto di prestazioni, l'autorità giudiziaria di primo grado era legittimata a chiedere il versamento dell'anticipo. Nel ricorso di diritto amministrativo l'istante non adduce elementi di giudizio suscettibili di infirmare la pronunzia commissionale, per cui il gravame non merita accoglimento; dubbio è persino che esso adempia i requisiti di ricevibilità, l'interessata facendo valere praticamente solo argomenti legati al tema di merito, ossia al mancato pagamento dei contributi e all'esclusione dall'assicurazione (cfr. art. 108 cpv. 2 in relazione con l'art. 132 OG e DTF 123 V 336 consid. 1). 
3. 
La Commissione federale di ricorso dovrà comunque ancora concedere all'istante la facoltà di pagare l'anticipo richiesto (DTF 128 V 216 consid. 9). Preliminarmente spetterà ai primi giudici decidere se nell'istanza a questa Corte possa essere ravvisata una domanda di assistenza giudiziaria gratuita. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG, pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La causa è trasmessa alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero perché proceda nel senso indicato al considerando 3. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 18 maggio 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: