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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_187/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 18 maggio 2016  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
Sindacato A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
 
C.________. 
 
Oggetto 
rappresentanza processuale nelle controversie in materia di diritto del lavoro; 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2016 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che C.________ ha convenuto in giudizio, facendosi rappresentare dal Sindacato A.________, la B.________ con istanza di conciliazione 23 novembre 2015 in cui ha indicato un valore litigioso di fr. 18'980.-- composto di pretese salariali ed indennità per disdetta abusiva; 
che il 7 dicembre 2015 il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano ha deciso di non ammettere la rappresentanza dell'istante da parte del Sindacato A.________ (dispositivo n. 1) e ha fissato all'istante un termine di 15 giorni per procedere come ai considerandi e cioè di comunicare alla Pretura il suo domicilio e di munirsi di un rappresentante professionale autorizzato o di procedere con atti propri (dispositivo n. 2); 
che con sentenza 23 febbraio 2016 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da C.________ contro il dispositivo n. 2; 
che il Sindacato A.________ è insorto al Tribunale federale contro tale sentenza con un atto datato 22 marzo 2016 e intitolato "ricorso di diritto pubblico / ricorso in materia costituzionale / ricorso per riforma" con cui chiede il rinvio degli atti al Tribunale di appello per nuova decisione; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che la sentenza impugnata è una decisione incidentale emanata nell'ambito di una controversia derivante da un rapporto di lavoro; 
che essendo il valore di lite superiore al limite di fr. 15'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF la decisione impugnata è suscettiva di un ricorso in materia civile; 
che giusta l'art. 76 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) ed è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b); 
che nella fattispecie già la condizione prevista dalla lett. a della citata norma non è soddisfatta, il ricorrente non avendo attaccato innanzi al Tribunale di appello il punto della decisione pretorile oggetto della pronunzia impugnata; 
che infatti unicamente C.________ è insorta contro il dispositivo n. 2 della decisione del Segretario assessore; 
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente le procedure come quella all'esame non sono gratuite; 
che nemmeno la concessione dell'assistenza giudiziaria entra in concreto in linea di conto, il ricorrente, nonostante l'esplicito invito, non avendo fornito alcuna informazione sulla situazione patrimoniale e facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, a C.________ e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 18 maggio 2016 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti