Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_401/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 18 giugno 2015  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Kolly, Hohl, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
patrocinata dall'avv. Costantino Delogu, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Fornara, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di lavoro; salario, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 maggio 2014 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
 
1.1. B.________ era stato assunto il 2 aprile 2007 dalla A.________SA come operaio con un salario lordo mensile di fr. 3'400.--. Il rapporto di lavoro era retto da un contratto collettivo aziendale di lavoro sottoscritto dalla società anonima con il sindacato C.________. Il 30 agosto 2011 la datrice di lavoro ha fatto firmare a B.________, come ad altri lavoratori frontalieri, una convenzione in cui questi si dichiarava d'accordo di ricevere il proprio salario in euro, che venivano convertiti utilizzando un tasso di cambio euro/franco di 1.42. Il sindacato ha contestato tale accordo e ha chiesto alla datrice di lavoro di rifondere quanto trattenuto in seguito a tale tasso di cambio fisso. Il rapporto di lavoro tra la A.________SA e B.________ è cessato il 31 maggio 2012.  
 
1.2. Con sentenza 23 ottobre 2013 il Giudice di pace del circolo di Sessa ha, in accoglimento della petizione di B.________, condannato la A.________SA a versare al lavoratore fr. 3'129.50, importo corrispondente alla differenza tra il salario netto versato da agosto 2011 a maggio 2012 calcolato al cambio fisso di 1.42 e quello calcolato al tasso di cambio medio mensile.  
 
2.   
La Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 22 maggio 2014, respinto un reclamo con cui la A.________SA chiedeva la reiezione della petizione. La Corte cantonale ha ritenuto che, giusta l'art. 357 cpv. 2 CO, l'assoggettamento del rapporto di lavoro al contratto collettivo aziendale di lavoro non consentiva alla convenuta di non rispettare i salari minimi contenutivi e che l'art. 341 cpv. 1 CO non permette al lavoratore di validamente rinunciare a crediti risultanti da un contratto collettivo di lavoro. Essa ha poi rilevato che la contestata misura era unicamente stata applicata nei confronti di lavoratori frontalieri italiani e ha quindi considerato che quest'ultima configura anche una violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), ragione per cui sarebbe nulla. 
 
 
3.   
Con atto del 27 giugno 2014, intitolato ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale, la A.________SA chiede la modifica della sentenza dell'ultima istanza cantonale nel senso che il suo reclamo sia accolto. Narrati e completati i fatti, afferma che l'insieme dei lavoratori poteva modificare il contratto collettivo di lavoro. Essa ritiene poi che la sentenza impugnata violi sia il diritto alla vita (art. 10 Cost.), perché l'accordo trovato con i lavoratori era necessario per permetterle di continuare ad esistere nonostante la crisi, sia l'art. 27 Cost., perché il giudizio cantonale porterebbe "alla negazione del diritto al posto di lavoro". Afferma inoltre che l'autorità inferiore avrebbe pure leso la libertà sindacale (art. 28 Cost.), che permette al lavoratore di agire autonomamente. Contesta infine di aver contravvenuto all'art. 2 ALC, perché con la rivalutazione del franco svizzero il lavoratore frontaliero disponeva nel suo luogo di residenza di una retribuzione superiore che il controverso provvedimento ha semplicemente riportato al livello dei periodi precedenti. 
 
 Con risposta 15 settembre 2014 B.________ propone in via principale che il ricorso sia dichiarato inammissibile e in via subordinata che sia respinto. L'autorità cantonale ha invece rinunciato a determinarsi. 
 
 Le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti con replica 9 ottobre 2014 e duplica del 17 ottobre 2014. 
 
4.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con potere pieno l'ammissibilità del gravame (DTF 136 II 497 consid. 3 con rinvii). 
 
4.1. La sentenza impugnata è stata emanata su ricorso dal tribunale di ultima istanza del Cantone Ticino in una causa civile. Nella fattispecie è pacifico che il valore di lite non raggiunge la soglia di fr. 15'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile in una controversia in materia di diritto del lavoro. La ricorrente reputa tuttavia tale rimedio di diritto ammissibile, perché la controversia concernerebbe una questione di diritto di importanza fondamentale nel senso dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF. Tale questione consisterebbe nel sapere se attraverso una decisione unanime i lavoratori possano procedere alla modifica di un contratto collettivo aziendale di lavoro.  
 
 Ora, come giustamente rilevato dall'opponente, con il predetto quesito la ricorrente dà apoditticamente per acquisita una fattispecie (la decisione unanime dei lavoratori di derogare al contratto collettivo aziendale) non accertata dalla Corte cantonale. Dalla sentenza impugnata risulta infatti solo che all'opponente, "come ad altri dipendenti frontalieri", è stato proposto e fatto firmare il noto accordo. Così facendo, la ricorrente dimentica che, giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sull'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore e può scostarsene se questo si è svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF) e che la parte che non intende basarsi sulle constatazioni dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle due eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF siano realizzate, non potendosi altrimenti tener conto di una fattispecie diversa da quella indicata nella sentenza impugnata (DTF 133 IV 286 consid. 6.2). La fattispecie posta a fondamento dell'esposizione ricorsuale non può nemmeno essere considerata ammissibile in virtù dell'art. 99 cpv. 1 LTF. Infatti, avanti al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore, ciò che incombe alla parte di spiegare (DTF 133 III 393 consid. 3). La norma non intende permettere a una parte di addurre nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova per sanare in tal modo la propria negligenza (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3). 
 
 Ne discende che la predetta argomentazione ricorsuale, fondata su fatti che non risultano dalla sentenza impugnata senza che siano adempiuti i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsi dagli accertamenti effettuati dai giudici cantonali, è del tutto inidonea a giustificare una deroga al requisito del valore di lite minimo previsto dalla LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile. Quest'ultimo si rivela pertanto inammissibile e le pretese violazioni di leggi federali abbozzate nel gravame non possono essere in concreto esaminate. 
 
4.2. Il gravame può quindi unicamente essere trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, nella misura in cui viene invocata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e partitamente motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF) e fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF).  
 
 In concreto la ricorrente, pur menzionando apoditticamente l'art. 9 Cost., non sostiene che la Corte cantonale abbia applicato in modo arbitrario gli articoli del diritto delle obbligazioni su cui ha fondato la sua sentenza. Essa ritiene però che quest'ultima violi gli art. 8, 10, 27 e 28 Cost. Tuttavia così facendo la ricorrente chiede - indirettamente - di rivedere la costituzionalità delle norme del diritto federale applicate dall'autorità inferiore e disconosce che giusta l'art. 190 Cost. al Tribunale federale non compete tale facoltà (DTF 139 I 257 consid. 4.1). Ne discende che non è nemmeno possibile entrare nel merito dell'impugnativa esaminata quale ricorso sussidiario in materia costituzionale. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 4 lett. c, 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). Quest'ultime non corrispondono alle richieste presentate dal patrocinatore dell'opponente, ma vengono fissate usando la tariffa usuale e tengono conto del fatto che sono stati presentati 5 ricorsi pressoché identici. 
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 600.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 18 giugno 2015 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti