Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_312/2024
Sentenza del 18 luglio 2024
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Giudice presidente,
Müller, Merz,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Micol Morganti Perucchi,
ricorrente,
contro
1. Salt Mobile SA,
2. Swiss Infra Services SA,
patrocinate dall'avv. Lorenzo Marazzotta,
Municipio di Lugano, piazza della Riforma 1, 6900 Lugano,
Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Licenza edilizia per l'aggiornamento con sostituzione delle antenne dell'impianto di telefonia mobile esistente,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 aprile 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.39).
Fatti:
A.
Sul tetto piano dell'edificio ubicato sulla particella n. 450 di Lugano, attribuita alla zona R7a dal piano particolareggiato della zona Landriani, si trova un impianto per la telefonia mobile di Salt Mobile SA. Nel 2017 il Municipio di Lugano ha avviato lo studio per una variante di piano regolatore concernente l'adozione di un piano di gestione delle antenne per la telefonia mobile. Il progetto di variante, dell'aprile 2019, è stato approvato nel luglio successivo dall'Esecutivo comunale ed esaminato nel maggio 2020 dal Dipartimento del territorio. La variante è stata pubblicata per informazione e consultazione della popolazione ed integrata poi con un rapporto concernente gli impianti di telefonia mobile nelle zone attrezzature pubbliche ed edifici pubblici fuori della zona edificabile. Con messaggio municipale del 7 dicembre 2022 (n. 113555) la variante è stata sottoposta al Consiglio comunale per l'adozione.
B.
Nel frattempo, il 14 giugno 2021, Salt Mobile SA e Swiss Infra Services SA hanno chiesto al Municipio il permesso per l'aggiornamento, con sostituzione delle antenne, dell'impianto esistente. Le richiedenti hanno sottolineato che, in base alla variante di piano regolatore allora allo studio, la particella n. 450 rientrava nella "zona di priorità III", la più alta possibile in Zona Via Lavizzari. Alla domanda si è opposta, tra altri, A.________, proprietaria del fondo confinante n. 451. Dopo che l'autorità dipartimentale e l'Ufficio della pianificazione locale hanno preavvisato favorevolmente il progetto, con decisione del 2/7 dicembre 2021 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia, pronuncia confermata con risoluzione del 7 dicembre 2022 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Adito dall'opponente, con giudizio del 16 aprile 2024 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.
C.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, il ricorso in materia di diritto pubblico è, di massima, ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF .
1.2. Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6).
1.3. L'applicazione del diritto cantonale e comunale è esaminata dal Tribunale federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (DTF 149 II 225 consid. 5.2; 148 II 465 consid. 8.1). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo tale decisione è manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 147 II 454 consid. 4.4). Non risulta per contro arbitrio dal semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2). Conformemente alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, la ricorrente deve quindi confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in modo chiaro e preciso per quali ragioni essi sono manifestamente insostenibili (DTF 149 I 248 consid. 3.1).
2.
2.1. La ricorrente, sottolineata la notorietà della giurisprudenza nell'ambito della telefonia mobile, non fa valere alcuna violazione del diritto federale, precisando che il gravame non è volto a rimettere in discussione le questioni legate all'applicazione dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710) e alla completezza della domanda di costruzione. Sottolinea che oggetto del litigio è unicamente il quesito della variante di piano regolatore e della decisione sospensiva. Al riguardo critica la conclusione della Corte cantonale secondo cui, in assenza di uno studio pianificatorio in atto, la domanda di costruzione non può essere sospesa.
2.2. In larga misura il ricorso è incentrato, in maniera inammissibile visto che l'actio popularis è esclusa (art. 89 cpv. 1 LTF; DTF 145 II 259 consid. 2.3), nell'addurre la presunta necessità di tutelare l'interesse pubblico dei cittadini a sospendere il rilascio delle licenze edilizie. Ora, la ricorrente non è legittimata a criticare, in maniera indeterminata, tutte le domande di costruzione di telefonia mobile concernenti il Comune di Lugano. In effetti, hanno notoriamente qualità per opporsi soltanto le persone che abitano all'interno di un raggio, al di fuori del quale in ogni caso è prodotta una radiazione inferiore al 10 % del valore limite dell'avversato impianto (DTF 128 II 168 consid. 2; sentenza 1C_481/2022 del 13 novembre 2023 consid. 1.2).
2.3. La ricorrente precisa che oggetto del gravame è unicamente la questione della variante di piano regolatore e la mancata decisione sospensiva delle procedure di rilascio delle licenze edilizie. Al riguardo la Corte cantonale ha rilevato che secondo l'art. 62 cpv. 1 della legge ticinese sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), il Municipio o il Dipartimento sospendono per due anni al massimo le proprie decisioni se, in assenza di una zona di pianificazione, la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto. L'art. 84 cpv. 1 del regolamento del 20 dicembre 2011 della LST (RLst; RL 701.110) considera uno studio pianificatorio in atto quando esiste un progetto sommario di piano, che consente di valutare l'incidenza della domanda di costruzione sul piano. Una domanda di costruzione è ritenuta inoltre in contrasto con un tale studio quando l'esecuzione dell'opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi dello stesso, in particolare nel caso di uno sfruttamento del suolo incompatibile con la destinazione prevista (cfr. art. 84 cpv. 2 lett. b RLst). Giusta l'art. 62 cpv. 2 LST, il Municipio o il Dipartimento decidono immediatamente sull'oggetto sospeso oppure danno avvio alla procedura di espropriazione, se alla scadenza dei due anni il piano regolatore non è stato pubblicato o il piano d'utilizzazione cantonale (PUC) non è stato adottato. La decisione sospensiva, al pari del blocco edilizio (art. 63 LST), è una misura di salvaguardia che attribuisce un effetto anticipato negativo al diritto in formazione, paralizzando l'applicazione del diritto vigente. La durata di questo provvedimento è di due anni al massimo: questa limitazione temporale è imposta dalla sicurezza del diritto e tende a indurre l'autorità a statuire con sollecitudine. La Corte cantonale ne ha concluso che, trascorso il periodo di sospensione senza che il piano regolatore sia stato pubblicato, rispettivamente adottato il PUC, l'autorità è tenuta a statuire sulla domanda di costruzione secondo il diritto in vigore al momento della decisione.
2.3.1. L'istanza precedente ha accertato che nella fattispecie la variante di piano regolatore concernente l'adozione di un piano di gestione delle antenne per la telefonia mobile non escludeva la possibilità di installare delle antenne in zone meno prioritarie, qualora non fosse possibile collocarle in una fascia di precedente priorità, confrontandosi con il cosiddetto modello a cascata e motivando l'ubicazione scelta per l'impianto litigioso. Ha considerato che non è stato rilevato alcun contrasto con la pianificazione (allora) in divenire, ritenendo quindi corretta la mancata sospensione della domanda di costruzione.
2.3.2. La Corte cantonale ha stabilito poi che, nel frattempo, la controversa variante non è stata adottata dal Consiglio comunale, visto che il 19 dicembre 2023 il relativo messaggio municipale non ha raccolto la necessaria maggioranza assoluta ed è quindi stato respinto, venendo quindi meno la relativa pianificazione. Ha ritenuto che in tali circostanze il Municipio dovrà presentare un nuovo modello di gestione delle antenne di telefonia mobile, motivo per cui, allo stadio attuale, non vi è uno studio pianificatorio in atto, che possa ostare alla domanda di costruzione e giustificare la sospensione del suo esame.
2.4. La ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non critica tali fatti né cerca di dimostrare l'arbitrarietà dei citati argomenti, peraltro corretti. Al riguardo si limita ad osservare che la mancata conferma da parte del Consiglio comunale del citato messaggio non potrebbe essere una giustificazione per ammettere "tutte" le domande di costruzione, senza tentare di spiegare perché ciò dovrebbe imporsi nel suo caso specifico. Ammette poi che non si è in presenza di una pianificazione in atto, limitandosi a osservare che, secondo l'art. 117 RLst, i Comuni devono adottare le norme relative all'ubicazione e alla costruzione delle antenne di telefonia mobile entro l'inizio del 2025. Ora questo termine, come la ricorrente rettamente riconosce, non è ancora scaduto.
3.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Lugano, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale dell'ambiente.
Losanna, 18 luglio 2024
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Haag
Il Cancelliere: Crameri