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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_556/2010 
 
Sentenza del 18 agosto 2010 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, 
opponente. 
 
Oggetto 
diritto di visita, 
 
ricorso contro il decreto supercautelare emanato 
dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord 
il 12 luglio 2010. 
 
Considerando: 
che il 12 luglio 2010 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto in via supercautelare l'istanza con cui A.________ ha chiesto di trascorrere 3 settimane di vacanze con la figlia C.________ affidata alla madre B.________; 
che A.________ ha impugnato tale decisione con un ricorso in materia costituzionale, consegnato alla posta il 12 agosto 2010, in cui ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che le decisioni in materia di relazioni personali con la prole vengono emanate in cause civili senza valore pecuniario e sono unicamente suscettive di un ricorso in materia civile; 
che con un ricorso in materia civile possono, per quanto qui interessa, solo essere impugnate decisioni di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF), motivo per cui il ricorrente deve aver esaurito tutti i rimedi cantonali (Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3868 n. 4.1.3.1); 
che, come già sotto l'egida della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG), la nozione di "rimedio cantonale" include tutte le vie di diritto atte ad annullare il pregiudizio allegato e di natura tale da obbligare l'autorità adita a statuire (sentenza 5A_625/2008 del 27 luglio 2009 consid. 3.2, in RtiD 2010 I pag. 691; v. con riferimento all'OG DTF 120 Ia 61 consid. 1a); 
che la possibilità concessa dall'art. 379 cpv. 2 CPC/TI di chiedere al Pretore entro 10 giorni con istanza scritta la revoca o la modifica previo contraddittorio del decreto supercautelare contestato rientra in questa categoria (sentenza 5A_625/2008 del 27 luglio 2009 consid. 3.3.2, in RtiD 2010 I pag. 692); 
che la decisione emanata dal Pretore dopo il contraddittorio può poi essere impugnata al Tribunale di appello del Cantone Ticino (art. 382 cpv. 1 CPC/TI); 
che in queste circostanze il gravame non risulta diretto contro una decisione cantonale emanata dall'ultima istanza cantonale ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LTF
 
che il ricorso si appalesa quindi di primo acchito manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF); 
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4. 
Comunicazione alle parti e al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. 
 
Losanna, 18 agosto 2010 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Giudice presidente: Il Cancelliere: 
 
Escher Piatti