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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_716/2025  
 
 
Sentenza del 18 agosto 2025  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
van de Graaf, Hofmann, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. David Simoni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Proroga della carcerazione preventiva, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 1° luglio 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2025.172). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ è stato fermato il 22 agosto 2024. Nei suoi confronti il giorno precedente la Procuratrice pubblica del Cantone Ticino aveva emanato un ordine di arresto, ipotizzando i reati di truffa, subordinatamente appropriazione indebita, amministrazione infedele qualificata, falsità in documenti, distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale e riciclaggio di denaro. Nell'ambito dell'interrogatorio del 23 agosto 2024, A.________ ha ammesso dinanzi al magistrato inquirente la fattispecie relativa a B.________ e contestato gli altri addebiti mossi nei suoi confronti. Al termine dell'interrogatorio, A.________ è stato arrestato. 
 
B.  
Con decisione del 25 agosto 2024, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva di A.________, ritenendo dati sufficienti indizi di reato e un pericolo di collusione. 
La carcerazione preventiva è stata in seguito prorogata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi con decisioni del 22 novembre 2024 (confermata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con decisione del 20 dicembre 2024) e del 26 febbraio 2025. In quest'ultima decisione, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha ritenuto dato, oltre ai gravi indizi di reato e al pericolo di collusione, anche un concreto pericolo di fuga. Con decisione del 23 gennaio 2025, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha inoltre respinto una richiesta di scarcerazione di A.________. 
Con decisione del 23 maggio 2025, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la domanda di proroga della Procuratrice pubblica del 16 maggio 2025 e ha prorogato la carcerazione preventiva di A.________ fino al 22 agosto 2025 compreso. 
Adita dall'interessato, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con giudizio del 1° luglio 2025 ne ha respinto il reclamo. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale avverso questo giudizio. In via principale, postula l'annullamento della sentenza del 1° luglio 2025 della Corte dei reclami penali e della decisione del 23 maggio 2025 del Giudice dei provvedimenti coercitivi, il respingimento della domanda di proroga della carcerazione preventiva del 16 maggio 2025 e la sua immediata scarcerazione. In via subordinata, chiede di ordinare la sua scarcerazione mediante l'adozione di determinate misure sostitutive. 
Invitata ad esprimersi, la Corte dei reclami penali rinuncia a presentare osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. Con risposta del 4 agosto 2025, la Procuratrice pubblica postula la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Tali scritti sono stati comunicati per conoscenza alle parti in data 7 agosto 2025. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione preventiva è ammissibile. Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la sospensione dei termini ex art. 46 cpv. 1 LTF non trova applicazione in materia di carcerazione prevista dal diritto processuale penale (DTF 133 I 270 consid. 1.2.2; sentenza 7B_332/2025 del 16 aprile 2025 consid. 3.2). In ogni caso, il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). Si è inoltre in presenza di un rischio di pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 134 IV 237 consid. 1.3) e la legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF). La richiesta di scarcerazione immediata è ammissibile (art. 107 cpv. 2 LTF; DTF 133 I 270 consid. 1.1).  
 
1.2. Nella misura in cui il ricorrente postula l'annullamento della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del 23 maggio 2025, il ricorso risulta inammissibile. La menzionata decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi, impugnata dal ricorrente dinanzi alla Corte cantonale, non costituisce infatti una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LTF; tale è solo la sentenza della Corte cantonale, la quale sostituisce quella del Giudice dei provvedimenti coercitivi per l'effetto devolutivo riconosciuto al reclamo. Un'impugnazione indipendente della stessa è pertanto inammissibile (cfr. DTF 139 II 404 consid. 2.5; sentenza 7B_375/2025 del 9 maggio 2025 consid. 1.2 e rinvii).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi puntualmente con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). A tal fine, non è sufficiente ribadire l'argomentazione già proposta dinanzi all'autorità inferiore (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 205 consid. 2.6; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.2. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui la limitazione dei motivi di ricorso prevista dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili (DTF 150 IV 149 consid. 3.3.2; 143 IV 316 consid. 3.3; 140 IV 57 consid. 2.2). Tuttavia, qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente sono manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 97 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 IV 149 consid. 3.3.2; 143 IV 330 consid. 2.1, 316 consid. 3.3). Nella misura in cui il ricorrente censura in maniera generica un accertamento inesatto e incompleto dei fatti da parte della Corte cantonale, la censura ricorsuale denota carattere appellatorio e non va pertanto esaminata oltre.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente censura la violazione del suo diritto di essere sentito e in particolare del diritto a ottenere una decisione motivata.  
 
3.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione. L'autorità giudicante è infatti tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro lato, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).  
 
3.3. In concreto, la Corte cantonale ha ritenuto che la motivazione della decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del 23 maggio 2025 era particolarmente succinta. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte cantonale non ha riconosciuto una "totale assenza di motivazione" nella citata decisione. In seguito, la Corte cantonale ha rilevato che la concisa motivazione della decisione impugnata, considerata la complessità del procedimento in oggetto, non fosse grave a tal punto da costituire una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. A mente della Corte cantonale, infatti, la difesa è stata perfettamente in grado di redigere un reclamo puntuale, dettagliato e circostanziato, analizzando nel dettaglio e scrupolosamente gli atti esperiti, a dimostrazione che il ricorrente e il suo difensore sono stati perfettamente in grado di comprendere il contenuto sostanziale della decisione impugnata. Limitandosi ad addurre, dinanzi al Tribunale federale, che l'esposta valutazione svolta della Corte cantonale "non corrisponde alla realtà", il ricorrente si limita a formulare un'inammissibile critica di natura appellatoria.  
Per abbondanza, si rileva che la sentenza impugnata adempie le esposte esigenze di motivazione, poiché la Corte cantonale ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui ha confermato la carcerazione preventiva. Ha in particolare esposto i gravi indizi di reato a carico del ricorrente e i motivi per cui ha ritenuto dati un pericolo di collusione e di fuga. Ha altresì rilevato che non entravano in considerazione eventuali misure sostitutive e che la durata della carcerazione risultava conforme al principio della proporzionalità. I motivi alla base del provvedimento coercitivo sono chiaramente indicati nel giudizio impugnato, in modo tale da permettere al ricorrente di contestarlo in questa sede con cognizione di causa. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente invoca una violazione dell'art. 227 cpv. 3 CPP e del suo diritto di essere sentito. Adduce che il Giudice dei provvedimenti coercitivi non gli avrebbe trasmesso personalmente una copia della domanda di proroga della carcerazione, la quale sarebbe stata notificata unicamente al suo patrocinatore.  
 
4.2. L'art. 87 cpv. 3 CPP dispone che le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo. La giurisprudenza ha precisato che l'art. 87 cpv. 3 CPP è di natura imperativa e non lascia spazio a una riserva della parte assistita o del suo patrocinatore secondo cui le comunicazioni concernenti la causa in relazione alla quale è stato designato tale patrocinatore le pervengano direttamente. Se è stato designato un patrocinatore, le comunicazioni possono essere notificate validamente soltanto a quest'ultimo (DTF 144 IV 64 consid. 2.5 e rinvii; v. anche sentenze 6B_1292/2023 del 20 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_1131/2023 del 27 ottobre 2023 consid. 4.2).  
Giusta l'art. 87 cpv. 4 prima frase CPP, se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. In tal caso, una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore (art. 87 cpv. 4 seconda frase CPP). Dalla sistematica della disposizione legale si deduce che la notifica al patrocinatore costituisce la regola e la notifica diretta alla parte patrocinata l'eccezione (DTF 144 IV 64 consid. 2.5; sentenza 6B_231/2024 del 21 giugno 2024 consid. 2.3 e rinvii). 
L'art. 227 cpv. 3 CPP dispone che il giudice dei provvedimenti coercitivi offre all'imputato e al suo difensore l'opportunità di esaminare gli atti in suo possesso e di pronunciarsi per scritto entro tre giorni in merito alla domanda di proroga. Di regola, la procedura è scritta, ma il giudice dei provvedimenti coercitivi può convocare un'udienza a porte chiuse (art. 227 cpv. 6 CPP). 
 
4.3. Le censure ricorsuali, nella misura della loro ammissibilità (art. 42 cpv. 2 LTF), risultano infondate.  
 
4.3.1. In concreto, il ricorrente non mette in discussione la validità della notifica delle comunicazioni al patrocinatore di una parte, sancita dall'art. 87 cpv. 3 CPP e confermata dall'esposta giurisprudenza (cfr. consid. 4.2 supra). Nemmeno contesta che nel presente caso, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, non vi era necessità di una notifica diretta della comunicazione (concretamente: di una copia della domanda di proroga della carcerazione preventiva) ai sensi dell'art. 87 cpv. 4 prima frase CPP, ritenuto che la procedura retta dall'art. 227 CPP è di principio scritta (cfr. consid. 4.2 supra) e che quindi il ricorrente non era tenuto a comparire personalmente a un'udienza o a compiere di persona un atto procedurale.  
La Corte cantonale ha rinviato a una parte della dottrina, la quale sostiene come sia giustificato notificare la domanda di proroga della carcerazione (in duplice esemplare) unicamente al difensore dell'imputato, offrendo così a entrambi l'opportunità di pronunciarsi su tale domanda (RUEDI BEELER, Praktische Aspekte des formellen Untersuchungshaftrechts nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2016, pag. 128 seg.). Il ricorrente non si confronta con tale opinione dottrinale, richiamata dalla Corte cantonale, e non dimostra perché la stessa violerebbe il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). 
Anche se si volesse, per ipotesi, seguire la tesi interpretativa avanzata dal ricorrente, secondo cui l'art. 227 cpv. 3 CPP dovrebbe essere considerato "lex specialis" e quindi prevalere sull'art. 87 cpv. 3 CPP, egli non dimostra perché, nel caso di specie, una violazione del diritto dovrebbe essere ammessa. Come già esposto (cfr. consid. 4.2 supra), l'art. 227 cpv. 3 CPP stabilisce che anche all'imputato deve essere offerta l'opportunità di pronunciarsi per scritto in merito alla domanda di proroga della carcerazione. In concreto, il ricorrente non adduce che non gli sia stata offerta una tale opportunità. In queste circostanze, una violazione dell'art. 227 cpv. 3 CPP non è pertanto riscontrabile.  
 
4.3.2. Laddove il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito, la censura non ha pregio. Tale diritto non è infatti un diritto fine a se stesso, ma costituisce un modo di evitare che una procedura sfoci in un giudizio viziato a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare al procedimento. La parte ricorrente che si duole di non essere stata associata a un atto procedurale deve dunque indicare cosa avrebbe fatto valere dinanzi all'istanza precedente se il suo diritto di essere sentito fosse stato rispettato e spiegarne la pertinenza. Se non è ravvisabile quale influsso la violazione del diritto di essere sentito potrebbe aver avuto sulla procedura, non sussiste un interesse all'annullamento della decisione (DTF 150 III 238 consid. 4.5; 147 III 586 consid. 5.2.1 e rinvii).  
In concreto, il ricorrente non dimostra quale influsso il fatto che la domanda di proroga sia stata notificata solo al suo difensore avrebbe avuto sulla presente causa. Non indica quali argomenti rispettivamente quali censure supplementari egli avrebbe sollevato e che invece il suo difensore avrebbe omesso. Non essendo ravvisabile in che modo la pretesa violazione del diritto di essere sentito potrebbe aver inciso sull'esito del presente litigio, non sussiste un interesse all'annullamento della sentenza qui impugnata. La censura va pertanto respinta. 
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente contesta l'esistenza di gravi indizi di reato a suo carico.  
 
5.2. Secondo l'art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione (lett. a), influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b), o minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c). Il CPP prevede inoltre il rischio qualificato di recidiva (art. 221 cpv. 1bis CPP) e il rischio di commissione di un reato (art. 221 cpv. 2 CPP) quali ulteriori motivi particolari di carcerazione.  
 
5.3. La Corte cantonale ha confermato l'esistenza di gravi indizi di reato a carico del ricorrente. Ha ritenuto che nel corso dell'inchiesta non sono emersi elementi che potessero smentire gli indizi di reato già ritenuti nelle precedenti decisioni del Giudice dei provvedimenti coercitivi (del 25 agosto 2024, 22 novembre 2024, 26 febbraio 2025 e 23 maggio 2025) e nella decisione del 20 dicembre 2024 della stessa Corte cantonale. Secondo la Corte cantonale, gli indizi di reato, oltre alla fattispecie concernente B.________ ammessa dal ricorrente, emergono anche dalle dichiarazioni delle altre persone interrogate: da un lato i suoi clienti, menzionati nella sentenza impugnata, che hanno riferito in merito agli investimenti e alle operazioni compiuti dal ricorrente prevalentemente mostrando al cliente documentazione falsa che non corrispondeva ai documenti acquisiti dagli inquirenti presso gli istituti bancari; dall'altro lato, i dipendenti dei vari istituti finanziari con i quali il ricorrente lavorava e collaborava, anch'essi nominati nella sentenza impugnata, che hanno riferito a loro volta sulle varie operazioni e modalità di agire del ricorrente, confermando quanto già esposto dai clienti e smentendo la sua tesi secondo la quale la sua attività di gestione patrimoniale si sarebbe svolta in un "contesto operativo atipico o opaco" per volontà degli stessi suoi clienti. La Corte cantonale ha inoltre ritenuto che dagli atti non emergono elementi manifesti che permettano di ritenere i clienti del ricorrente "non credibili". Ha evidenziato come neppure le dichiarazioni del ricorrente risultano sempre lineari, coerenti e cristalline, ma bensì contraddittorie e in contrasto con la documentazione acquisita agli atti. Ha concluso rilevando che questi aspetti dovranno essere esaminati e decisi in seguito dalla Corte del merito.  
 
 
5.4. Con la sua argomentazione, il ricorrente disattende che in questo stadio della procedura non si tratta di dimostrare la commissione di un determinato reato, questione, come quella di stabilire la relativa qualifica giuridica e di verificare la credibilità delle dichiarazioni delle diverse persone interrogate, che dev'essere decisa dal giudice del merito. Il Tribunale federale non deve infatti effettuare una vera e propria procedura probatoria riguardo alla sussistenza di gravi indizi di reato, rispettivamente sulla questione della (contestata) colpevolezza (DTF 143 IV 330 consid. 2.1, 316 consid. 3.1; sentenza 7B_369/2025 del 16 maggio 2025 consid. 3.1; v. sulla nozione di gravi indizi di reato anche DTF 150 IV 239 consid. 3.3).  
Il ricorrente, nel suo ricorso, sottopone le dichiarazioni delle persone interrogate a una propria interpretazione, contrapponendola a quella svolta dalla Corte cantonale e contestando la presenza di gravi indizi di reato a suo carico. Egli riconosce tuttavia che nel corso del procedimento sia emerso un netto contrasto tra la sua versione e quella di una parte dei suoi clienti, rispettivamente che il presente caso presenti dei profili (almeno parzialmente) contraddittori. Nella misura in cui egli adduce la generale inattendibilità dei suoi clienti, si rileva che, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle parti rientra nel libero apprezzamento delle prove (cfr. art. 10 cpv. 2 CPP), in primo luogo di competenza del giudice del merito (cfr. DTF 129 I 49 consid. 4; sentenza 7B_1052/2023 del 26 maggio 2025 consid. 3.2.4). 
Laddove il ricorrente contesta l'ammontare complessivo delle malversazioni a lui addebitate, rispettivamente critica il mancato esame, da parte della Corte cantonale, della sussumibilità delle sue condotte alla fattispecie dell'amministrazione infedele aggravata nei casi in cui non vi fosse un mandato formale, ma bensì un rapporto fiduciario di fatto, informale e consensuale, si rileva che anche tali questioni andranno chiarite dal giudice del merito. Pertanto, contrariamente alla critica ricorsuale, non può essere rimproverato alcun diniego di giustizia formale (v. su questa nozione DTF 149 II 209 consid. 4.2; 144 II 184 consid. 3.1) alla Corte cantonale per non essersi determinata sull'ultima questione giuridica menzionata. 
Per i motivi sopra esposti, la sussistenza di gravi indizi di reato a carico del ricorrente al momento attuale non può essere negata. 
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente contesta l'esistenza di un pericolo di collusione (art. 221 cpv. 1 lett. b CPP).  
 
6.2. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove (art. 221 cpv. 1 lett. b CPP) sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Si tratta in genere, da un lato, di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni o i correi e i complici, messi in atto per compromettere l'accertamento della verità e, dall'altro lato, di impedire interventi fraudolenti dell'imputato in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte dell'imputato devono essere apprezzate sulla base di indizi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta. L'esistenza del motivo di carcerazione fondato su questi rischi dev'essere esaminata sulla base delle circostanze del singolo caso (DTF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; sentenze 7B_496/2025 del 1° luglio 2025 consid. 3.1; 7B_457/2025 del 18 giugno 2025 consid. 3.2.1).  
Elementi concreti per riconoscere un simile rischio possono risultare in particolare dal comportamento dell'imputato nel procedimento penale, dalle sue caratteristiche personali, dalla sua posizione e dal suo contributo alla commissione dei reati, come pure dai suoi rapporti con le persone che hanno rilasciato dichiarazioni a suo carico. Occorre inoltre considerare il genere e l'importanza dei mezzi di prova che potrebbero essere messi in pericolo, la gravità dei reati perseguiti e lo stato della procedura (DTF 132 I 21 consid. 3.2.1 e rinvii). Se il procedimento penale si trova in una fase avanzata e la fattispecie è già stata chiarita in modo più preciso, le esigenze per poter ritenere dato un rischio di collusione e di inquinamento delle prove devono essere esaminate e valutate più severamente e con particolare cura (DTF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2; sentenze 7B_496/2025 del 1° luglio 2025 consid. 3.1; 7B_457/2025 del 18 giugno 2025 consid. 3.2.1). 
 
6.3. La Corte cantonale ha ritenuto che, anche se il procedimento si trova già a uno stadio avanzato e sono già state interrogate numerose persone, le responsabilità del ricorrente non sono ancora state totalmente chiarite, e questo anche a causa delle sue dichiarazioni, poco lineari nonché contraddittorie, e delle versioni contrastanti fornite da lui e dai clienti interrogati. A mente delle Corte cantonale, inoltre, le dichiarazioni del ricorrente, ritenute poco credibili, appaiono spesso in contrapposizione alle evidenze che emergono dai documenti acquisiti agli atti (documentazione bancaria, messaggi scambiati con i clienti, ecc.). Secondo la Corte cantonale, tale comportamento da parte del ricorrente impone agli inquirenti di procedere ad ulteriori approfondite verifiche delle sue dichiarazioni e alla successiva contestazione al ricorrente, rendendo in questo modo necessari ulteriori interrogatori delle altre persone coinvolte. La Procuratrice pubblica, in particolare, ha ritenuto sussistere un pericolo di collusione con C.________ e D.________, ancora da interrogare, così come con E.________ e F.________, G.________, H.________ e I.________, con i quali dovranno ancora essere svolti gli interrogatori di confronto. La Corte cantonale, ritenuto come vi siano ancora degli aspetti da chiarire e che al ricorrente non può essere riconosciuta una piena collaborazione tale da escludere un pericolo di collusione, ha confermato tale pericolo.  
 
6.4. La Corte cantonale, a ragione, ha escluso la sussistenza di una piena ammissione da parte del ricorrente, in presenza della quale si sarebbe potuto eventualmente escludere un rischio di collusione (cfr. sentenza 7B_193/2023 del 21 luglio 2023 consid. 4.4 e rinvio). Contrariamente a quanto adduce il ricorrente, la Corte cantonale non si è limitata a richiamare "precedenti conclusioni" sulla sua mancanza di collaborazione. Essa ha infatti ritenuto che le responsabilità del ricorrente, nonostante lo stadio avanzato del procedimento, non siano state totalmente chiarite, anche a causa delle sue dichiarazioni poco lineari e contraddittorie, nonché della presenza di versioni contrastanti fornite da lui e dai clienti interrogati. Il ricorrente, del resto, non contesta che vi sia un contrasto tra la versione da lui fornita e quella fornita da una parte delle altre persone interrogate.  
Laddove il ricorrente sostiene che il rischio che nuove dichiarazioni possano essere da lui influenzate sarebbe "puramente speculativo", tale critica non può essere condivisa. La Corte cantonale, nella sentenza impugnata, ha concretamente indicato le persone, ancora da interrogare rispettivamente da confrontare con il ricorrente, nei confronti delle quali sussisterebbe un pericolo di collusione (cfr. consid. 6.3 supra). Nella misura in cui il ricorrente sostiene che tale pericolo sarebbe "ormai privo di sostanza reale", ritenuto che i verbali di interrogatorio e di confronto menzionati dalla Corte cantonale sarebbero "nel frattempo" stati svolti, egli adduce fatti sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri nova (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4). La censura risulta pertanto inammissibile.  
Il ricorrente censura una violazione dei principi della proporzionalità, dell'uguaglianza e della presunzione d'innocenza, adducendo che in altri "casi recenti di maggiore gravità" nessun imputato sarebbe stato posto in regime di carcerazione preventiva. La censura non ha pregio. Per l'emanazione della misura coercitiva nei confronti del ricorrente, infatti, risultava determinante unicamente la sua situazione individuale e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 221 CPP (cfr. sentenze 7B_887/2023 del 24 novembre 2023 consid. 2.3; 1B_131/2022 del 25 marzo 2022 consid. 4.3). 
Per questi motivi, la Corte cantonale ritenendo dato un concreto rischio di collusione non ha violato il diritto federale. 
 
6.5. Visto quanto precede, la questione di sapere se la Corte cantonale ha ritenuto a ragione data anche l'esistenza di un pericolo di fuga in capo al ricorrente può rimanere indecisa (cfr. sentenze 7B_375/2025 del 9 maggio 2025 consid. 6.4; 7B_534/2024 del 29 maggio 2024 consid. 3.4).  
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente critica il rifiuto di adottare misure sostitutive in luogo della carcerazione preventiva.  
 
7.2. A tal proposito, tuttavia, egli si limita in buona sostanza a ribadire le sue critiche rivolte contro l'ammissione dei pericoli di collusione e di fuga da parte della Corte cantonale. In particolare, le rimprovera di aver motivato il pericolo di collusione basandosi su un'argomentazione "meramente astratta". Tale critica, come già esposto (cfr. consid. 6.4 supra), non può essere condivisa.  
 
7.3. In concreto, la Corte cantonale ha rilevato che il pericolo di collusione così come quello di fuga appaiono tuttora importanti, ciò che al momento attuale esclude l'adozione di misure sostitutive. A mente della Corte cantonale, vista la necessità di procedere ad ulteriori interrogatori individuali e di confronto, nessuna possibile misura sostitutiva (per esempio il divieto di prendere contatto con queste persone o l'obbligo di non lasciare la propria abitazione) sarebbe infatti concretamente atta a lenire il rischio di collusione. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte cantonale ha quindi esposto i motivi posti a fondamento della decisione di rifiutare l'adozione di misure sostitutive in luogo della carcerazione, motivo per cui una violazione del suo diritto di essere sentito deve essere negata.  
Nella misura in cui il ricorrente si limita ad addurre in maniera generica che una misura di braccialetto elettronico, un divieto di contatti e un obbligo di dimora controllata sarebbero "pienamente idonei" a contenere i rischi evocati dalla Corte cantonale, egli si limita ad esporre una sua valutazione, contrapponendola a quella svolta dalla Corte cantonale. Con tale argomentazione, il ricorrente non dimostra con una motivazione conforme alle esposte esigenze (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. consid. 2.1 supra) perché la Corte cantonale, rifiutando di adottare misure sostitutive in luogo della carcerazione, avrebbe violato il diritto.  
 
8.  
 
8.1. Il ricorrente critica la proporzionalità della durata della carcerazione preventiva.  
 
8.2. La Corte cantonale, richiamando la prassi e la dottrina, ha ritenuto che nell'esame della proporzionalità della durata della carcerazione occorre considerare la gravità dei reati oggetto del procedimento. Ha poi rinviato all'art. 212 cpv. 3 CPP, ritenendo che tale aspetto della proporzionalità non è problematico nel presente caso, e questo in considerazione delle numerose parti coinvolte, della gravità dei fatti imputati al ricorrente e della complessità della loro ricostruzione nonché del periodo di carcerazione finora subito e di quello ancora previsto. A mente della Corte cantonale, inoltre, tale periodo è da ritenersi pure proporzionale in vista dello svolgimento degli atti istruttori menzionati dalla Procuratrice pubblica nella domanda di proroga, di cui alcuni già in corso, che comprendono ancora diversi interrogatori di ulteriori clienti del ricorrente, così come pure diversi interrogatori di confronto.  
 
8.3. Giusta l'art. 212 cpv. 3 CPP, la durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile. Nell'esaminare la proporzionalità della durata della carcerazione, si deve tenere conto in particolare della gravità dei reati oggetto del procedimento penale. La carcerazione preventiva può essere prorogata solo fino a quando la durata della stessa non si avvicini alla durata della pena detentiva presumibile in caso di condanna definitiva (DTF 145 IV 179 consid. 3.1; 143 IV 168 consid. 5.1; sentenza 7B_887/2023 del 24 novembre 2023 consid. 2.2.2). Inoltre, la carcerazione preventiva può superare la durata conforme al diritto federale anche nel caso in cui il procedimento penale non venga portato avanti in maniera sufficiente (cfr. art. 31 cpv. 3 e 4 Cost.; art. 5 cpv. 2 CPP).  
La questione di sapere se la durata della carcerazione preventiva sia eccessiva deve essere valutata sulla base delle circostanze specifiche del singolo caso (DTF 137 IV 92 consid. 3.1; 133 I 168 consid. 4.1; sentenze 7B_698/2024 del 12 luglio 2024 consid. 3.1; 7B_887/2023 del 24 novembre 2023 consid. 2.2.2). 
 
8.4. Le censure ricorsuali, nella limitata misura della loro ammissibilità (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF), risultano infondate. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non risulta che la Corte cantonale abbia applicato un "automatismo" nel valutare la proporzionalità della durata della carcerazione. Al contrario, la Corte cantonale ha valutato, in conformità con l'esposta giurisprudenza, le circostanze specifiche del caso concreto, segnatamente la gravità dei reati imputati al ricorrente, il numero delle parti coinvolte, la complessità dei fatti oggetto del procedimento e gli atti istruttori ancora da espletare. Nella misura in cui il ricorrente con le sue censure sembra voler mettere in dubbio l'impianto accusatorio e con ciò il fatto che un'eventuale condanna nei suoi confronti potrebbe superare la carcerazione già subita, egli perde nuovamente di vista che in questo stadio della procedura non si tratta di dimostrare la commissione di un determinato reato, questione che dev'essere decisa dal giudice del merito (cfr. consid. 5.4 supra).  
Per abbondanza, si rileva che il ricorrente non censura che il procedimento penale aperto nei suoi confronti non sia (stato) portato avanti in maniera sufficiente (cfr. consid. 8.3 supra).  
 
9.  
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 18 agosto 2025 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara