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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_89/2018  
 
 
Sentenza del 18 settembre 2018  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Wirthlin, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Casella postale 4358, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (rendita di invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 dicembre 2017 (35.2017.87). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. L'11 dicembre 2014 A.________, nato nel 1959, ha annunciato all'INSAI, per il tramite della Cassa disoccupazione, di lamentare dei disturbi uditivi. Dopo aver esperito gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l'Istituto assicuratore ha riconosciuto una malattia professionale e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Con decisione del 18 febbraio 2016, passata in guidicato, l'INSAI ha accordato ad A.________ un'IMI del 20 % pari ad un importo di fr. 25'200.-.  
 
A.b. Il 13 luglio 2016 l'assicurato, assunto nel frattempo dal 30 maggio 2016 dalla ditta B.________ SA in qualità di operaio edile macchinista con un contratto di lavoro su chiamata, ha annunciato una ricaduta. L'istituto assicuratore ha versato le indennità giornaliere fino al 30 novembre 2016. Con decisione formale del 24 marzo 2017, l'assicuratore, dopo aver esperito ulteriori accertamenti medici, ha assegnato ad A.________ una rendita d'invalidità del 12% dal 1° dicembre 2016. In seguito all'opposizione interposta, l'INSAI ha riconfermato integralmente la sua decisione con decisione su opposizione del 23 giugno 2017.  
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con pronuncia del 6 dicembre 2017 il ricorso. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, l'annullamento del giudizio cantonale e una rendita d'invalidità con il grado del 19 %. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nel caso concreto - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.   
Nei considerandi del giudizio impugnato l'autorità cantonale ha indicato in modo corretto le norme legali e l'ordinamento giurisprudenziale applicabili in concreto per quanto riguardano l'assegnazione di prestazioni dell'assicurazione infortuni (art. 10 e 16 LAINF e art. 6 LPGA). A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale delle assicurazioni ha giustamente esposto che l'assicurato sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, in un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni dal danno uditivo di cui è affetto: egli può, dunque, esercitare mansioni, all'infuori delle zone di pericolo e di rumore, di manutenzioni semplici e lavori organizzativi o preparazione di materiale. Questi fatti non sono contestati dal ricorrente. Secondo il tribunale cantonale l'insorgente avrebbe percepito nel 2014 un salario annuo pari a fr. 68'607.-, partendo dal presupposto che il reddito da valido dev'essere stabilito in base ai dati statistici risultanti dalla RSS 2014 TA1 (attività nel ramo delle costruzioni, e facendo pertanto riferimento al ramo 41-43 (costruzioni), livello 1, uomini. Utilizzando per contro i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA1, l'assicurato avrebbe potuto realizzare un reddito da invalido annuo di fr. 60'407.-. Quest'ultimo dato non è contestato dal ricorrente.  
 
3.2. Il ricorrente ripropone sostanzialmente le critiche già presentate dinanzi al Tribunale delle assicurazioni. A parer suo i giudici ticinesi avrebbero dovuto considerare invece un salario da valido di fr. 75'000.-, dato che corrisponderebbe alla media adattata al carovita di quello che l'assicurato guadagnava nel 2011, 2012 e 2013 e in parte del 2014, prima dell'insorgenza della malattia professionale.  
 
3.3. Le tesi del ricorrente sono destinate all'insuccesso. Nei considerandi del giudizio impugnato l'autorità giudiziaria cantonale ha indicato in modo corretto che l'assicurato è stato disoccupato da parecchio tempo, di fatto dal 30 ottobre 2014. Per tale ragione, il suo reddito da valido dev'essere stabilito, facendo capo ai dati statistici risultanti dalla RSS conformemente alla giurisprudenza federale in materia (cfr. fra le tante sentenze 8C_842/2014 del 4 marzo 2015 consid. 2.4.2 con riferimenti e 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1). È corretta quindi la conclusione della Corte cantonale, la quale ha considerato che il bagaglio formativo dell'insorgente si limita a una esperienza pluridecennale senza perfezionamenti: in tali condizioni il ricorrente non può beneficiare di un livello di competenza maggiore (sentenza 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.3). Infatti, il ricorrente pretende tutt'al più, ma non dimostra, di aver perso il posto di lavoro nell'ottobre 2014 per motivi medici. Le sue stesse dichiarazioni rese dinanzi all'assicuratore il 23 gennaio 2015 dimostrano il contrario, ossia che lavorava a blocchi di sei mesi in sei mesi. A ben vedere anche il contratto di lavoro del 24 maggio 2016 presso la B.________ SA era su chiamata a ore. In definitiva, anche in sede federale il ricorrente si limita in sostanza a riproporre le proprie tesi, senza però cercare per lo meno di sovvertire le considerazioni del Tribunale delle assicurazioni. Per il resto, si può rinviare ai considerandi del giudizio cantonale (art. 109 cpv. 3 LTF).  
 
4.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 18 settembre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi