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[AZA 7] 
I 31/99 WS 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 18 ottobre 2000 
 
nella causa 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, Italia, opponente, rappresentata dall'avv. C.________, 
 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- B.________, nata nel 1958, cittadina italiana, ha lavorato in Svizzera come magazziniera dal 1975 al 1993 versando i contributi AVS/AI. 
Il 31 dicembre 1993 l'interessata rimase vittima di un infortunio della circolazione, in cui riportò la frattura del naso, dell'avambraccio sinistro, dell'acetabolo sinistro e dell'ala iliaca sinistra, con conseguente totale inabilità al lavoro. 
Il caso veniva assunto, per quanto concerne i postumi dell'infortunio, dalla Zurigo, compagnia di assicurazioni, che con decisione 3 maggio 1996 riconosceva all'assicurata una rendita d'invalidità del 67% e un'indennità per menomazione dell'integrità del 45%. 
Il 12 dicembre 1995 B.________ presentava anche all'assicurazione svizzera per l'invalidità una domanda intesa a ottenere una rendita per gli esiti dell'infortunio del 31 dicembre 1993. 
Conduedistintedecisioni, datateentrambe15agosto1997, l'UfficioAIpergliassicuratiresidentiall'estero poneva la richiedente al beneficio di una rendita intera per un grado d'invalidità del 75% dal 1° dicembre 1994 al 30 aprile 1996 e di una mezza rendita in seguito, stante un grado d'invalidità sceso al 60%. 
 
B.- B.________, assistita dall'avv. C.________, deferiva la decisione con cui l'amministrazione le riconosceva dal 1° maggio 1996 il diritto a sola mezza rendita alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo l'erogazione di una prestazione intera anche dopo quella data. 
La Commissione, con giudizio 16 novembre 1998, accoglieva il gravame, annullando la decisione di riduzione della rendita alla metà dal 1° maggio 1996 e retrocedendo gli atti all'amministrazione per complemento d'istruttoria sul reddito conseguibile con l'invalidità e per nuovo provvedimento. 
 
C.- L'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino insorge al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo, chiedendo l'annullamento della pronunzia commissionale. Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario. 
L'assicurata, sempre assistita dall'avv. C.________, postula la reiezione del gravame. 
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- In primo luogo vuole essere precisato che il presente ricorso, volto contro un giudizio di rinvio all'amministrazione, è ricevibile (DTF 116 V 32 consid. 2). È, d'altra parte, a giusta ragione che non viene messa in dubbio la legittimazione ricorsuale dell'Ufficio assicurazione invalidità cantonale. 
 
2.- a) Nell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, la Commissione di ricorso ha già correttamente esposto le norme legali svizzere che definiscono l'invalidità, il livello pensionabile della stessa e l'insorgere del diritto a prestazioni. 
 
b) Nel presente caso litigiosa è unicamente la determinazione del grado d'invalidità, segnatamente il raffronto tra il reddito che l'assicurata avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità e quello che ancora potrebbe realizzare da invalida, raffronto previsto dall'art. 28 cpv. 2 LAI. Quest'ultimo reddito, secondo la Commissione di ricorso, non sarebbe stato sufficientemente accertato. Di diverso avviso è invece l'Ufficio ricorrente. 
 
3.- Orbene, i giudici commissionali hanno a ragione rilevato, nella propria pronunzia, che la valutazione del grado d'invalidità doveva essere operata con riferimento al momento della contestata riduzione della rendita, avvenuta a partire dal 1° maggio 1996. Essi hanno poi reputato di dover annullare in ordine la decisione impugnata, poiché l'amministrazione non aveva indicato nessuna professione sostitutiva compatibile con lo stato valetudinario dell'assicurata, ma si era limitata a ritenere un reddito ipotetico da invalido. 
Di diverso avviso è l'Ufficio ricorrente, il quale per definire il guadagno teorico in attività esigibili dal profilo della salute si sarebbe attenuto, come al solito, ai dati stabiliti al riguardo dalla giurisprudenza della Corte cantonale ticinese. 
 
4.- a) La questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione e commentata in ZBJV 2000 pag. 429. 
 
b) In tale sentenza di principio il Tribunale ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali. 
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. Il Tribunale ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro. 
 
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare - percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. 
 
5.- Ora, la prassi del Tribunale cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata. 
In queste condizioni gli atti devono essere rinviati - come già lo hanno disposto i giudici commissionali - all'amministrazione, affinché essa, dopo aver stabilito il tasso d'invalidità ritenendo, d'una parte, i dati riferiti alla primavera del 1996 e fondandosi, dall'altra, sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto dell'assicurata a prestazioni dopo il 1° maggio 1996. 
Giova a questo punto ricordare ancora come la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincida di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e come l'uniformità della nozione d'invalidità conduca di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (DTF 112 V 175 consid. 2a; 
VSI 1998 pag. 174 consid. 4a). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. L'Ufficioricorrenteverseràall'opponentefr. 2500. -atitolodiindennitàdiparte. 
 
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 18 ottobre 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :