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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.106/2002 /bom 
 
Sentenza del 18 ottobre 2002 
I Corte civile 
 
Giudici federali Walter, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Corboz e Klett, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
A.________, 
ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Pier Carlo Blotti, palazzo Banca Stato 4, casella postale 1545, 6710 Biasca, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, 
patrocinato dall'avv. Elvezio Lorenzetti, via delle Panelle 1, 
6601 Locarno, 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
art. 9 Cost. (procedura civile: apprezzamento delle prove), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12 marzo 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 19 settembre 1994 l'architetto B.________ ha convenuto A.________ dinanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna con un'azione volta al pagamento di fr. 50'311.-- oltre interessi, pari al saldo dell'onorario per la progettazione e la direzione dei lavori relativi all'edificazione di una casa bifamiliare ad Arcegno-Losone; in sede conclusionale l'importo è stato precisato in fr. 42'716.--. Asserendo che l'architetto ha superato in modo inaccettabile il preventivo e che la costruzione presentava numerosi difetti - tali da diminuirne notevolmente il valore - A.________ si è opposto alle pretese attoree e, in via riconvenzionale, ha chiesto il versamento di fr. 200'000.-- , oltre interessi, somma poi ridotta a fr. 188'032.--. Con sentenza del 21 maggio 2001 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 8'960.-- e respinto la domanda riconvenzionale. 
 
Adita da entrambe le parti, il 12 marzo 2002 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha modificato il giudizio di primo grado, riconoscendo all'architetto un credito di fr. 27'362.95 oltre interessi. 
B. 
Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. Prevalendosi della violazione degli art. 4 e 9 Cost. nonché dell'art. 86 CPC/TI, con il primo rimedio egli postula l'annullamento della sentenza impugnata. 
 
Nelle osservazioni del 25 giugno 2002 B.________ ha proposto l'integrale reiezione del gravame, mentre l'autorità cantonale non si è pronunciata. 
 
Diritto: 
1. 
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola. 
2. 
Il gravame verte, in sostanza, sulla determinazione dell'onorario dell'architetto e concerne, in particolare, l'importo da prendere in considerazione quale base di calcolo. 
2.1 Posta l'applicabilità dell'art. 8 Norma SIA 102, il Pretore ha stabilito che, di regola, si tiene conto del costo effettivo dell'opera realizzata, conforme alla liquidazione e dedotti i ribassi e sconti contrattuali usuali ed effettivamente concessi. Gli onorari, le spese e i costi per le attrezzature speciali dell'architetto e degli specialisti e consulenti partecipanti alla progettazione e all'esecuzione non rientrano tra i costi determinanti per l'onorario. Qualora si sia verificato un sorpasso del preventivo a causa di una violazione contrattuale dell'architetto, l'onorario di quest'ultimo, da calcolare sul costo totale dell'opera, va adeguatamente ridotto. 
 
In concreto, riferendosi a quanto indicato dal perito giudiziario, il giudice ha fissato in fr. 1'355'526.20 il costo della costruzione. Nel quadro del calcolo dell'onorario spettante all'architetto egli ha poi sottratto da tale importo fr. 52'000.--, pari al maggior costo provocato dal getto in contemporanea delle facciate, opera verosimilmente decisa dall'architetto senza consultare il committente. La somma di riferimento per il calcolo dell'onorario è pertanto, secondo il Pretore, di fr. 1'303'526.--. 
2.2 Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale - aderendo alle tesi dell'architetto - ha deciso che il getto in contemporanea dei rivestimenti non può comportare una diminuzione dell'importo determinante per il calcolo dell'onorario, e ciò per due ragioni: se è infatti vero che in sede di risposta il committente aveva lamentato questa circostanza di fatto, in sede conclusionale egli non l'ha più riproposta, di modo che il primo giudice non era più autorizzato a prenderla in considerazione; ad ogni buon conto, in sede d'interrogatorio formale l'architetto ha ben precisato che l'operazione era stata a suo tempo concordata con l'impresa, l'ingegnere e il committente, così che l'aumento dei costi derivatone non costituisce nemmeno una violazione contrattuale. 
3. 
Nel ricorso di diritto pubblico il committente - qui ricorrente - censura entrambe queste considerazioni siccome arbitrarie.  
Occorre preliminarmente correggere il richiamo all'art. 4 Cost.; con l'entrata in vigore della nuova Costituzione federale, il 1° gennaio 2000, il divieto dell'arbitrio è infatti espressamente regolato dall'art. 9 Cost. 
 
Come rettamente rilevato nell'allegato ricorsuale, il Tribunale federale annulla una sentenza cantonale per violazione dell'art. 9 Cost., se il giudice cantonale abusa dell'ampio margine di apprezzamento di cui beneficia in materia di valutazione delle prove ed emana un giudizio che appare manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 127 I 38 consid. 2a a pag. 41 con rinvii). 
4. 
Il committente rimprovera anzitutto ai giudici ticinesi di aver mal letto il suo allegato conclusivo. Contrariamente a quanto da essi ritenuto, infatti, in tale documento egli ha chiaramente riproposto la richiesta volta alla riduzione dell'onorario dell'architetto a causa del superamento del preventivo, in particolare laddove tale superamento va ricondotto all'esecuzione di opere da lui mai ordinate, quale appunto il getto contemporaneo di pareti, solette e cordolo, menzionato a pagina 19. La tesi secondo la quale nelle conclusioni egli non avrebbe più riproposto questa circostanza risulta pertanto in aperto contrasto con la situazione reale. 
 
La censura merita di essere accolta. Nelle sue conclusioni il committente, basandosi sulle risultanze peritali, ha quantificato in fr. 154'541.-- la somma pretesa a dipendenza del superamento del preventivo (conclusioni pto 7 pag. 25). È vero che - a differenza di quanto fatto nella risposta (risposta pag. 10-11 e 21) - in tale documento egli non ha più specificato nel dettaglio l'importo richiesto in relazione all'esecuzione del getto delle facciate. L'intenzione di tenere responsabile l'architetto per l'aumento dei costi provocato dall'esecuzione di modifiche tecniche da lui ordinate senza avere prima informato il committente - quale, appunto, il getto contemporaneo delle pareti - emerge comunque chiaramente dal tenore del capitolo dedicato al superamento del preventivo. A pagina 14 delle conclusioni il committente scrive infatti "L'architetto è tenuto a risarcire al committente, per la fiducia che questi riponeva nell'attendibilità del preventivo, il danno conseguente all'aumento dei costi di costruzione non previsti". A pagina 18 aggiunge che "L'architetto B.________ non ha mai informato il convenuto sull'aumento del preventivo. Stante quanto precede vi è una chiara violazione degli obblighi dell'architetto nei confronti del committente." Infine, a pagina 19, egli precisa che "il convenuto non è mai stato reso edotto delle modifiche tecniche volute dall'attore e che hanno comportato un sensibile aumento dei costi" e a titolo di esempio menziona, citando la deposizione di C.________, il getto contemporaneo di pareti solette e cordolo. 
 
Considerato quanto appena esposto e, in particolare il passaggio evidenziato dal committente nell'impugnativa, non si può sostenere - come fa la Corte cantonale - ch'egli abbia inteso modificare la domanda formulata negli allegati introduttivi e rinunciare, nelle conclusioni, alla riduzione dell'onorario per il getto contemporaneo delle pareti. Nulla muta la mancata indicazione specifica dell'importo richiesto a questo titolo; come rettamente rilevato dal committente, la somma globale richiesta per il superamento del preventivo, di fr. 154'541.-- includeva anche la pretesa di fr. 52'000.-- concernente il getto in contemporanea. 
 
Su questo punto il ricorso si avvera pertanto fondato. 
5. 
Pure arbitrario, a mente del committente, è l'accertamento secondo il quale egli avrebbe concordato con l'impresa, l'ingegnere e l'architetto l'esecuzione del getto in contemporanea. La Corte ticinese si è infatti basata su di un'affermazione resa da quest'ultimo in sede di interrogatorio formale, in risposta a una domanda che non verteva sulla questione in esame bensì sull'eventuale contestazione della liquidazione presentata dall'impresa per quest'opera. 
 
Anche in questo caso l'argomentazione ricorsuale merita di essere seguita. La Corte cantonale ha infatti estrapolato la dichiarazione dell'architetto dal suo contesto, attribuendole una portata inammissibile. La domanda n. 13 verte effettivamente sulla contestazione della liquidazione presentata dalla ditta appaltatrice e recita: "13. a) Ha contestato la liquidazione della ditta D.________ per lavori a capitolato? b) In caso di risposta affermativa dica l'attore [l'architetto] se ha contestato e per quali motivi i seguenti lavori di capitolato: - getto in contemporanea (beton + additivi e casseri)?" L'architetto ha risposto: "è stato concordato con l'impresa, l'ing., il Dr. A.________ e me". Considerati il tenore della domanda e della risposta non è possibile attribuire alla dichiarazione dell'architetto la portata che le ha dato la Corte cantonale, tanto più ch'essa risulta contraddetta da altri mezzi di prova e segnatamente le testimonianze citate nel ricorso. D'un canto F.________, collaboratore dell'architetto, ha infatti dichiarato: "noi abbiamo deciso di adottare degli accorgimenti particolari per quel che riguarda l'esecuzione del beton faccia-vista, senza ovviamente informare il committente (...)"; egli ha inoltre aggiunto che, da lui avvertito degli aumenti di quantitativi e di prezzo segnalati dall'impresa D.________, l'architetto ha risposto che avrebbe "messo a posto il tutto con la liquidazione finale", ciò che depone a favore della tesi del mancato accordo preventivo circa l'esecuzione di determinati lavori. Dall'altro, C.________ - allora impiegato presso la ditta D.________ - ha confermato l'esecuzione di opere supplementari fuori capitolato e di modifiche intervenute nel corso dei lavori e richieste dalla Direzione lavori, quale ad esempio il getto contemporaneo di pareti solette e cordolo, precisando di non aver parlato con il committente dei dettagli costruttivi. 
 
In queste circostanze non è possibile affermare, come fa la Corte cantonale, che il getto in contemporanea delle facciate è stato pattuito dalle parti. Le considerazioni esposte nella sentenza impugnata a questo riguardo sono manifestamente insostenibili. Anche su questo punto, dunque, il gravame merita di essere accolto. 
6. 
In conclusione, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici ticinesi, dalle tavole processuali non risulta che nell'allegato conclusivo il committente abbia rinunciato a chiedere la riduzione dell'onorario dell'architetto a causa dell'esecuzione del getto in contemporanea delle facciate, né tantomeno che quest'opera sia stata oggetto di un accordo fra le parti. La decisione in senso contrario dell'autorità cantonale è arbitraria e deve pertanto essere annullata. 
Ben inteso, ciò non significa ancora che l'onorario dell'architetto debba effettivamente essere ridotto a dipendenza di queste circostanze, come deciso dal Pretore. Incomberà al Tribunale d'appello stabilire se e quando egli era tenuto ad informare il cliente di tale opera e quali sono le ripercussioni del suo comportamento sul calcolo dell'onorario. Si tratta di questioni che esulano dal tema del presente giudizio. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto pubblico è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico dell'opponente, il quale rifonderà al ricorrente fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 18 ottobre 2002 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: La cancelliera: