Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
I 790/04
Sentenza del 18 ottobre 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
Parti
T.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Alberto Agustoni, Viale Stazione 2, 6500 Bellinzona,
contro
Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, Ottostrasse 24, 7000 Coira, opponente
Istanza precedente
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Coira
(Giudizio del 30 settembre 2004)
Fatti:
A.
T.________, nato nel 1973, di professione meccanico di automobili, ha lavorato alle dipendenze della ditta S.________ SA in qualità di autista-meccanico dal 1° maggio 1996 al 31 gennaio 1997. Successivamente, ha gestito un garage in proprio, senza dipendenti, dal mese di febbraio del 1997. In data 26 aprile 1998, è rimasto vittima, in sella della propria motocicletta, di un incidente della circolazione a seguito del quale ha in particolare riportato una frattura a livello D4 e D5, cui seguiva una paraplegia completa con disfunzione neurogena della vescica e del retto.
Il 29 luglio 1998 T.________ ha presentato una domanda di prestazioni AI.
Falliti i tentativi di riformazione professionale nell'attività di impiegato di commercio, l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni (UAI), con decisione del 25 marzo 2003, ha posto l'interessato al beneficio di una mezza rendita, stante un grado di invalidità del 61%, a far tempo dal 1° novembre 1998.
Pur riconoscendo un tasso di invalidità leggermente più elevato (63,7%), l'UAI il 16 luglio 2003 ha sostanzialmente confermato tale posizione anche in seguito all'opposizione dell'assicurato, volta ad ottenere una rendita intera.
B.
Patrocinato dall'avv. Alberto Agustoni, l'assicurato si è aggravato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ribadendo la richiesta di assegnazione di una rendita intera a dipendenza di un tasso d'invalidità del 74%, o quantomeno del 67,45%.
Pendente lite, in data 15 marzo 2004, l'UAI ha comunicato all'insorgente che a partire dal 1° gennaio 2004, a seguito delle modifiche introdotte dalla 4a revisione della LAI, la mezza rendita fino ad allora riconosciutagli in base a un grado d'invalidità del 64% veniva sostituita da tre quarti di rendita.
Il 28 settembre 2004 il patrocinatore dell'insorgente ha dichiarato di mantenere il gravame e di contestare la decisione su opposizione del 16 luglio 2003 nella misura in cui gli negava il diritto a una rendita intera dal 1° novembre 1998 al 31 dicembre 2003. Per il resto, segnalava di avere nel frattempo reperito un'attività lucrativa parziale (venditore di automobili) compatibile con la sua formazione e con gli impedimenti provocati dal danno alla salute.
Per pronuncia del 30 settembre 2004, i giudici cantonali hanno respinto il gravame e confermato, nella sua sostanza, l'operato dell'UAI, giungendo da parte loro a un tasso di invalidità del 62-64%.
C.
Sempre assistito dall'avv. Agustoni, l'assicurato interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili di prima e seconda istanza, chiede l'annullamento della pronuncia cantonale nonché il rinvio dell'inserto all'amministrazione per l'assegnazione di una rendita intera a partire dal 1° ottobre (recte: 1° novembre) 1998.
Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato, l'UAI propone la reiezione dell'impugnativa.
Diritto:
1.
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG , il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento deI fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato dall'art. 132 cpv. 1 OG.
2.
Oggetto della lite è il tema di sapere se il ricorrente abbia diritto, per il periodo dal 1° novembre 1998 al 31 dicembre 2003, a una rendita intera d'invalidità invece di quella mezza accordatagli dall'amministrazione e confermata dai giudici cantonali.
3.
Nei considerandi del querelato giudizio, l'autorità cantonale ha già correttamente ricordato le norme di diritto applicabili alla fattispecie. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003, l'assicurato aveva diritto a una rendita intera se era invalido almeno al 66 2/3% e che, giusta l'art. 16 LPGA, che riprende, in sostanza, l'ordinamento di cui all'abrogato art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2002, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
4.
4.1 Il ricorrente contesta in primo luogo l'importo del reddito (ipotetico) da valido, fissato dall'autorità giudiziaria cantonale tenuto conto del salario di un meccanico esercitante attività dipendente nella situazione professionale dell'interessato. Precisa di avere iniziato un'attività indipendente quale proprietario di un'officina meccanica con vendita di automobili (già) un anno e due mesi - e non soltanto due mesi, come erroneamente indicato nell'impugnata pronuncia - prima dell'incidente. A suo parere, bisognerebbe quindi tener presente che, sviluppando questa attività, egli sarebbe certamente stato in grado di ottenere un reddito superiore a quello percepito da un suo eventuale dipendente meccanico esperto, prendendo in considerazione anche il guadagno conseguito con la vendita di automobili.
Il Tribunale federale delle assicurazioni aderisce all'argomentazione dell'insorgente. Secondo la giurisprudenza infatti, nel caso di lavoratori indipendenti, il guadagno senza invalidità dev'essere determinato considerando l'evoluzione che l'azienda della persona assicurata avrebbe avuto se non fosse subentrata l'invalidità, tenuto conto delle sue attitudini professionali e personali come pure del genere di attività, nonché della situazione economica e dell'andamento dell'azienda prima dell'insorgere dell'invalidità. Il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (cfr., tra altre, sentenza del 24 maggio 2006 in re C., I 782/03, consid. 3.1.3).
Nella presente fattispecie, la Corte cantonale non ha operato in tal senso, reputando per errore - come s'è visto - che il brevissimo periodo di soli due mesi non permettesse di stabilire quanto redditizia avrebbe potuto essere la nuova attività dell'interessato e se questa avrebbe potuto espandersi o migliorare con il passare del tempo. Già per questo motivo il giudizio querelato non può pertanto essere tutelato. Ma vi è di più.
4.2 Per quanto concerne la determinazione del reddito da invalido, il Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza stabilito fare stato in primo luogo la situazione salariale concreta della persona interessata, a condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 segg.). Qualora difettino indicazioni economiche effettive - ipotesi che si avvera in concreto -, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'ISS (DTF 126 V 76 consid. 3b con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DTF 129 V 472; RAMI 1999 no. U 343 pag. 412).
Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.
4.3 In queste condizioni, si impone il rinvio della causa alla precedente istanza per nuova determinazione del grado d'invalidità del ricorrente nel periodo decisivo compreso tra il 1° novembre 1998 e il 31 dicembre 2003, conformemente alle suesposte considerazioni. È forse opportuno ricordare in questo ambito che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi di cui all'art. 16 LPGA fa stato il momento dell'inizio del diritto alla rendita (e non già quello della decisione su opposizione), l'amministrazione essendo però tenuta a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento (cfr. DTF 128 V 175).
5.
5.1 La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 1).
5.2 Vincente in lite, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio impugnato del 30 settembre 2004, la causa è rinviata al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni affinché proceda a un complemento istruttorio conformemente ai considerandi e renda una nuova pronuncia.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
L'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni verserà al ricorrente la somma di fr. 2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 18 ottobre 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: