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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_64/2007 /biz 
 
Decisione del 18 ottobre 2007 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Corboz, presidente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________Limited, 
ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti, 
 
contro 
 
B.________SpA, 
patrocinata dall'avv. D.________, 
 
C.________, 
D.________, 
Repubblica X.________, 
c/o avv. Daniele Böhm, 
 
opponenti, 
Oggetto 
diritto cambiario, cessione, misure cautelari, 
 
ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro il decreto emanato il 16 febbraio 2007 dal Presidente della I Camera civile del Tribunale 
di appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Il 31 agosto 2004 A.________Limited ha convenuto B.________SpA, l'avv. dott. C.________, l'avv. D.________ e la Repubblica X.________ dinanzi al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud rivendicando la comproprietà per il 25.11 % (e un valore di nominali US$ 270 000 000) di note promissorie (pagherò) emesse dal banca E.________; in subordine ha postulato lo scioglimento della comproprietà con la suddivisione dei titoli e un risarcimento dei danni. 
2. 
Contestualmente alla petizione A.________Limited ha chiesto di obbligare le controparti, in via cautelare, a depositare in Pretura tutte le note promissorie in loro possesso oppure di ordinare, sempre in via cautelare, il blocco dei titoli e il divieto di disporne. 
2.1 Con decreto supercautelare del 13 settembre 2004 il giudice ha ordinato all'avv. D.________ di "non spossessarsi e di non disporre in qualsiasi modo", sotto comminatoria penale, delle note promissorie (pagherò) in suo possesso, per un valore complessivo di nominali US$ 910 000 000. 
2.2 Il 22 settembre seguente B.________SpA e l'avv. D.________ hanno domandato di revocare o perlomeno modificare il decreto cautelare, nonché di obbligare A.________Limited a prestare una garanzia di US$ 280 000 000 per gli eventuali danni cagionati dal provvedimento e a depositare una cauzione processuale imprecisata per il rimborso delle loro spese e ripetibili. 
2.3 Una volta effettuato il contraddittorio, con decreto del 31 gennaio 2007 il giudice ha ridotto la portata del blocco imposto all'avv. D.________ (limitandolo a sette note promissorie per un valore complessivo di nominali US$ 275 000 000), respinto la domanda di garanzia e ingiunto a A.________Limited il pagamento di una cauzione processuale di fr. 5'000'000.-- entro il termine di 30 giorni, in applicazione dell'art. 153 CPC/TI. 
3. 
L'8 febbraio 2007 A.________Limited è insorta dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino postulando l'annullamento del predetto decreto, previa concessione dell'effetto sospensivo alla sua impugnativa. 
Con decreto del 16 febbraio 2007 il Presidente della I Camera civile ha accolto solo parzialmente la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo all'appello. L'ha accolta limitatamente al blocco delle note promissorie, mentre l'ha respinta con riferimento al pagamento della cauzione processuale, non avendo A.________Limited sostenuto che l'obbligo di prestare garanzia in pendenza di appello le cagionerebbe un pregiudizio grave o difficilmente riparabile. 
4. 
Contro questa decisione A.________Limited ha interposto, il 22 marzo 2007, un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, volti ad ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo ai gravami, la modifica del decreto cantonale nel senso della concessione dell'effetto sospensivo anche in relazione al pagamento della cauzione processuale. 
 
La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo ai ricorsi introdotti dinanzi al Tribunale federale è stata respinta l'8 maggio 2007. Rammentate le condizioni che secondo la giurisprudenza permettono di concedere - eccezionalmente - effetto sospensivo a un ricorso avente per oggetto la condanna a una prestazione pecuniaria (cfr. DTF 107 Ia 269 consid. 2), il Presidente della I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha rilevato che nel caso concreto queste non erano adempiute: d'un canto perché la ricorrente non ha menzionato difficoltà finanziarie suscettibili di impedirle il versamento dell'importo richiesto, dall'altro perché non vi era alcuna incertezza quo alla restituzione della somma versata a titolo di cauzione, la stessa rimanendo depositata presso l'autorità giudiziaria sino alla fine del procedimento. 
Con risposta dell'11 maggio 2007 B.________SpA e l'avv. D.________ hanno proposto di respingere i ricorsi. 
5. 
Constatato che la cauzione processuale non è stata versata entro il termine assegnato, B.________SpA e l'avv. D.________ hanno chiesto al Pretore di stralciare la procedura dai ruoli, come previsto dall'art. 153 cpv. 3 CPC/TI. 
 
5.1 In occasione dell'udienza di discussione del 6 luglio 2007 il giudice ha dunque accertato la caducità del provvedimento cautelare a causa del mancato versamento della cauzione processuale. 
 
5.2 Con decreto del 31 agosto 2007 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha a sua volta dichiarato l'appello senza oggetto e stralciato la causa dai ruoli. 
6. 
Preso atto di questa decisione, con scritto del 20 settembre 2007 l'avv. D.________ si è rivolto al Tribunale federale chiedendo anche lo stralcio della procedura ricorsuale pendente dinanzi al Tribunale federale. 
6.1 Le altre parti coinvolte nel procedimento sono state invitate a esprimersi su questa richiesta entro il 10 ottobre 2007. 
6.2 L'autorità cantonale ha reagito il 2 ottobre 2007, confermando il proprio decreto di stralcio. 
 
Dal canto suo la ricorrente A.________Limited ha dichiarato, il 9 ottobre 2007, di voler di per sé mantenere il ricorso. 
Nessuna delle altre parti si è determinata entro il termine assegnato. 
7. 
Nello scritto indirizzato al Tribunale federale la ricorrente spiega di non essere stata in grado di versare la cauzione processuale di fr. 5'000'000.-- nelle more dei ricorsi; sperava infatti di poter ottenere una decisione sia dal Tribunale d'appello che dal Tribunale federale sulla questione di fondo della legittimità della richiesta di cauzione. 
Questa affermazione impone le seguenti osservazioni. 
7.1 La ricorrente si è trovata nell'obbligo di versare la cauzione processuale in pendenza dei ricorsi perché la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è stata respinta e ciò per il motivo ch'essa non ha addotto né tantomeno reso verosimile che l'obbligo di pagare la cauzione implicava per lei particolari difficoltà finanziarie (cfr. quanto già esposto al consid. 4). 
7.2 L'omissione del versamento della cauzione entro il termine assegnato - vale a dire 30 giorni dopo la ricezione della decisione del Tribunale federale sull'effetto sospensivo - ha comportato lo stralcio della procedura cautelare cui la cauzione si riferiva (art. 153 cpv. 3 CPC/TI) e, di conseguenza, l'impossibilità per il Tribunale d'appello di pronunciarsi sul merito del decreto impugnato. 
7.3 Come rilevato nel decreto di stralcio del 31 agosto 2007, la caducità dell'appello fa decadere automaticamente anche tutti i provvedimenti interlocutori disposti dal Presidente della Camera, fra cui il decreto del 16 febbraio 2007 concernente la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello, impugnato con i ricorsi introdotti al Tribunale federale il 22 marzo 2007. 
Essendo il decreto impugnato venuto a cadere, non è possibile pretendere che il Tribunale federale si pronunci su questi rimedi. Anche la procedura dinanzi al Tribunale federale è divenuta priva d'oggetto e la causa va stralciata dai ruoli. 
8. 
Rimane da definire la questione della ripartizione delle spese giudiziarie così come quella delle ripetibili, dato che B.________SpA e l'avv. D.________ hanno presentato una (unica) risposta al ricorso. 
8.1 La Corte cantonale ha posto oneri processuali e spese ripetibili della procedura d'appello a carico di A.________Limited, poiché la fine del processo senza sentenza in appello va ricondotta al suo comportamento (art. 148 cpv. 3 CPC/TI), avendo essa omesso di fornire la cauzione imposta dal Pretore e facendo così decadere il decreto cautelare impugnato. 
8.2 Il principio secondo cui le spese inutili sono poste a carico di chi le ha cagionate vale anche dinanzi al Tribunale federale (art. 66 cpv. 3 LTF), indi per cui anche le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale vanno poste a carico di A.________Limited. 
8.3 Si può comunque osservare che, contrariamente a quanto sembra credere la ricorrente, quand'anche la procedura non fosse divenuta priva d'oggetto, il Tribunale federale non si sarebbe comunque pronunciato sulla legittimità della cauzione processuale né sul suo ammontare. 
 
Oggetto dei ricorsi del 22 marzo 2007 era infatti unicamente la decisione del Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello di rifiutare la concessione dell'effetto sospensivo al decreto pretorile in punto al versamento della cauzione. A questo proposito, nell'allegato inoltrato al Tribunale federale la ricorrente si limita a dichiarare - di passaggio e genericamente - che il giudice ticinese avrebbe ritenuto a torto ch'essa non aveva sostenuto che l'obbligo di prestare garanzia le avrebbe cagionato un pregiudizio finanziario grave o difficilmente riparabile; non indica però dove e quando avrebbe allegato e sostanziato tale argomento, preferendo concentrare le sue energie sul merito della causa e sulla decisione d'imporle il versamento della cauzione processuale. Ciò significa che i ricorsi sarebbero stati disattesi. 
8.4. Anche tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha terminato la lite (art. 72 PC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 71 LTF), le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale devono dunque essere sopportati dalla ricorrente, siccome in ogni caso soccombente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Esse vengono comunque ridotte in considerazione del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 66 cpv. 2 LTF). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 32 cpv. 2 LTF
il Presidente della I Corte di diritto civile decide: 
1. 
I ricorsi sono divenuti privi di oggetto e la causa 4A_64/2007 è stralciata dai ruoli. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà agli opponenti B.________SpA e D.________ complessivi fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 18 ottobre 2007 
Il presidente: La cancelliera: