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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.192/2002 /viz 
 
Sentenza del 18 novembre 2002 
I Corte civile 
 
Giudici federali Walter, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Klett e Favre, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
X.________ Ltd., 
ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Peter Heinrich, studio legale Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58, Postfach, 8027 Zurigo, 
 
contro 
 
Y.________ S.A., 
opponente, 
patrocinata dall'avv. Pietro Moggi, studio legale Sganzini, Bernasconi, Peter & Gaggini, via Somaini 10/via P. Luchhini, casella postale 3406, 6901 Lugano, 
 
Z.________ Ltd., 
intervenuta in lite a favore dell'opponente, 
 
Giudice delegato della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
art. 8, 9 e 29 cpv. 1 Cost. (misure provvisionali in materia di protezione dei marchi), 
 
ricorso di diritto pubblico contro il decreto emanato il 2 luglio 2002 dal Giudice delegato della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
La presente controversia vede opposte la società estera X.________ Ltd., che dal 6 febbraio 1998 è titolare del marchio svizzero LONSDALE per la classe internazionale di prodotti 25 (abbigliamento), e la Y.________ S.A., la quale vende abbigliamento sportivo recante il marchio "LONSDALE London" in due negozi situati a Lugano. 
 
Reputando i due marchi equivalenti, il 21 maggio 2002 la X.________ Ltd. ha presentato al Tribunale d'appello del Cantone Ticino un'istanza di provvedimenti cautelari fondata sull'art. 59 LPM - e, subordinatamente, sugli artt. 3 lett. d e 14 LCSl e art. 28c-28f CC - con la quale ha chiesto di ordinare alla Y.________ S.A. di cessare con effetto immediato la vendita in qualsiasi forma di prodotti portanti in tutto o in parte il marchio "Lonsdale" o "Lonsdale London" (con o senza la figura di un leone). La X.________ Ltd. sostiene infatti di essere l'unica titolare del marchio litigioso, avendolo essa depositato oltre tre anni prima della domanda di registrazione formulata - il 18 giugno 2001 - dalla società licenziante della Y.________ S.A., la Z.________ Ltd. Il 6 giugno 2002 quest'ultima è intervenuta in lite in favore della Y.________ S.A. 
 
Con decreto del 2 luglio 2002 il Giudice delegato della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la domanda. 
B. 
Il 5 settembre 2002 la X.________ Ltd. ha inoltrato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Prevalendosi della violazione degli artt. 8, 9 e 29 cpv. 1 Cost., essa postula l'annullamento del predetto decreto e l'accoglimento dell'istanza 21 maggio 2002; in via sussidiaria propone che la causa venga rinviata al Giudice delegato. 
 
Nel suo allegato del 31 ottobre 2002 la Y.________ S.A. ha proposto la reiezione del gravame in quanto ammissibile, mentre la Z.________ Ltd. non si è pronunciata. Il Giudice delegato ha rinunciato a presentare osservazioni. 
Diritto: 
1. 
1.1 Il decreto impugnato concerne misure provvisionali ai sensi dell'art. 59 LPM combinato con l'art. 28c CC. Secondo la prassi del Tribunale federale, simili provvedimenti - emanati dall'ultima istanza cantonale - possono essere impugnati mediante ricorso di diritto pubblico, a prescindere dalla questione di sapere se si tratta di decisioni finali o incidentali, il requisito del pregiudizio irreparabile essendo in ogni caso adempiuto (art. 87 cpv. 2 OG). Dato che con l'emanazione della decisione finale sul merito della vertenza il provvedimento cautelare viene a cadere, esso non potrà infatti più venire riesaminato nel quadro del ricorso rivolto contro di essa (cfr. DTF 117 Ia 251 consid. 1b pag. 253 seg.; DTF 118 II 369 consid. 1 pag. 371; DTF del 26.06.2002 inc. no. 4P.73/2002 pubblicata in sic! 2002 694 consid. 1.3). 
1.2 Salvo ipotesi estranee al presente caso, il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 9 Cost. ha natura meramente cassatoria (DTF 127 III 279 consid. 1b pag. 282 con rinvii). Ciò significa che il Tribunale federale può solamente annullare una decisione contraria alla Costituzione, non invece modificarla o sostituirla con la propria. Le domande volte a conclusioni diverse dal semplice annullamento del decreto sono pertanto irricevibili (DTF 127 II 1 consid. 2c , 126 II 377 consid. 8c pag. 395 con rinvii). 
2. 
Giusta l'art. 59 cpv. 1 LPM la persona che rende verosimile di subire o di temere di subire una violazione del diritto al marchio e che tale violazione rischia di causarle un pregiudizio difficilmente riparabile può chiedere che siano ordinati provvedimenti cautelari. Essa può segnatamente esigere che il giudice ordini le misure necessarie per assicurare, a titolo provvisorio, l'esecuzione delle pretese volte ad ottenere la cessazione del danno (art. 59 cpv. 2 LPM). Per il resto, si applicano per analogia gli artt. 28c-28f CO (art. 59 cpv. 4 LPM). 
 
Nel caso in rassegna, il Giudice delegato è giunto alla conclusione che la ricorrente non ha reso verosimile l'esistenza di una violazione del diritto al marchio né di un rischio in tal senso. Essa non sembra infatti potersi richiamare all'anteriorità del suo deposito, dal momento che questo concerne un marchio verosimilmente diverso da quello dell'opponente, la quale, comunque, pare legittimata ad usarlo, avendo reso verosimile di essersene servita già prima del deposito di quello della ricorrente. Donde la reiezione dell'istanza di provvedimenti cautelari. 
3. 
A mente della ricorrente questa decisione viola gli artt. 8, 9 e 29 cpv. 1 Cost. 
3.1 Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione. Ciò significa che l'allegato ricorsuale deve sempre includere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre che - ed in quale misura - la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 127 I 38 consid. 3c con rinvii). 
3.2 In concreto, nonostante il richiamo all'art. 8 Cost. - che sancisce l'uguaglianza giuridica - e all'art. 29 cpv. 1 Cost. - giusta il quale nei procedimenti giudiziari ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole - la ricorrente non spende una parola per sostanziare l'asserita violazione di queste norme. 
 
Su questo punto il ricorso di diritto pubblico va pertanto dichiarato inammissibile per carente motivazione. 
4. 
L'argomentazione ricorsuale verte piuttosto sull'applicazione arbitraria dei principi vigenti in materia di violazione del diritto dei marchi e dell'art. 14 LPM
4.1 In primo luogo la ricorrente contesta che i due marchi possano essere considerati diversi. 
 
Rammentato che la similitudine fra due marchi va giudicata sulla base del presupposto della confondibilità dei segni - a sua volta determinata dall'impressione d'insieme ch'essi suscitano nei consumatori, i quali li ricordano figurativamente - il Giudice delegato ha rilevato che il segno utilizzato dall'opponente è figurativo, composto di due elementi verbali (Lonsdale e London) abbinati alla grafia particolare Cinemascope, mentre quello della ricorrente è semplicemente verbale. Ciò basta, secondo il giudice, per escludere la confondibilità dei due segni, tanto più che la cerchia di consumatori che acquista abbigliamento sportivo si compone di giovani e giovanissimi, ben attenti nel distinguere merce e marchi. 
 
A mente della ricorrente questa conclusione poggia su un'applicazione arbitraria dei principi che reggono il diritto dei marchi. In particolare, essa definisce manifestamente insostenibile la tesi per cui l'elemento grafico del marchio può, in concreto, prevalere sull'indicazione verbale. Si tratta infatti di un'eventualità che va ammessa solamente in casi eccezionali ed estremamente rari, fra i quali non rientra - manifestamente - quello in rassegna. 
4.2 Secondariamente, essa critica la decisione di riconoscere all'opponente, rispettivamente alla sua licenziante, il diritto richiamarsi all'art. 14 LPM
In virtù di questa norma il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che aveva già usato prima del deposito. Posto che la società licenziante dell'opponente ha reso verosimile di aver già venduto la sua merce in Svizzera, usando il marchio controverso, tra il settembre 1989 e l'agosto 2001, il Giudice delegato ha stabilito ch'essa può prevalersi di un preuso ai sensi del menzionato disposto, sicché la ricorrente non può opporvi il deposito del suo marchio del febbraio 1998. Egli ha poi respinto l'argomento secondo il quale tale preuso sarebbe avvenuto in malafede, non avendo la ricorrente fornito elementi suscettibili di rendere verosimile che l'opponente sapeva che il marchio Lonsdale era già stato oggetto di deposito (per la stessa categoria di prodotti) nel 1977 e che, prima di essere radiato, nel 1997, esso era stato ceduto due volte, dapprima a una persona fisica - nel 1993 - e poi da quest'ultima alla ricorrente, nel 1997. 
 
La ricorrente definisce queste considerazioni irrealistiche. La cessione di un marchio che continua - manifestamente - ad essere utilizzato non influisce minimamente sul fatto che, agli occhi dei terzi, esso continua ad esistere; la malafede dell'opponente è innegabile. 
5. 
5.1 Per costante giurisprudenza, un giudizio cantonale viola il divieto dell'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost., quando appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182). 
 
L'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 128 II 259 consid. 5 pag. 280 seg. con rinvio). Incombe alla parte che ricorre l'onere di dimostrare - conformemente alle esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione arbitraria nel senso appena descritto. Giovi inoltre rammentare che un gravame fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello in esame, non può essere sorretto da argomentazioni con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 125 I 492 consid. 1b pag. 495). 
5.2 Chiamato a pronunciarsi sull'adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 59 LPM, il giudice - che in tale ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - deve offrire anche alla controparte la possibilità di esprimersi ed accertare la fattispecie nella maniera più completa possibile (DTF del 7 dicembre 1992 inc., no. 4P.221/1992 pubblicato in SMI 1994 360 consid. 4). 
Trattandosi di un giudizio fondato sulla verosimiglianza, egli non può tuttavia esigere che le parti forniscano la prova assoluta delle circostanze di fatto da loro allegate, basta che le rendano verosimili. La valutazione del buon fondamento dell'azione è forzatamente sommaria, giacché il provvedimento cautelare non può né deve anticipare il giudizio di merito. 
 
Ne discende che le misure di cui all'art. 59 LPM non possono essere ordinate se ad un esame sommario delle questioni giuridiche l'azione sembra priva di possibilità di esito favorevole nel merito (DTF 108 II 69 consid. 2a pag. 72; cfr. anche DTF del 28 ottobre 1985 inc. no. P.2131/1985 pubblicata in Rep 1986 222 consid. 2a). 
5.3 In concreto non si può affermare che il Giudice delegato abbia abusato dell'ampio margine di apprezzamento concessogli. 
 
In particolare, egli ha spiegato che la sua decisione si fonda principalmente sul fatto che la società licenziante dell'opponente ha reso verosimile di aver venduto in Svizzera capi d'abbigliamento recanti il marchio litigioso già dal 1989. La domanda di provvedimenti cautelari si scontra pertanto con il suo diritto di continuare a usarlo, nella stessa misura (art. 14 LPM). 
 
Ammesso che la buona fede costituisca un presupposto per poter beneficiare della protezione garantita dall'art. 14 LPM, il giudice è dell'avviso che la ricorrente non è riuscita a rendere verosimile la malafede della controparte. La sua valutazione appare sostenibile. Innanzitutto non si sa di che tipo fosse il marchio depositato nel 1977; in secondo luogo pare che nel 1997, quando il marchio è stato radiato, la titolare originaria del marchio verosimilmente non esistesse più o, comunque, non fosse più attiva; infine, non risulta che l'opponente fosse a conoscenza delle varie cessioni del marchio intervenute nel frattempo, l'ultima proprio nel 1997, a favore della ricorrente. A quest'ultimo riguardo il Giudice delegato formula un'osservazione pertinente: il fatto che il marchio sia stato radiato per mancata richiesta di proroga quando la ricorrente ne aveva già assunto la titolarità può indurre a ritenere che, verosimilmente, a quell'epoca essa non era interessata a servirsene in Svizzera. Tenuto conto di tutte queste circostanze e del carattere sommario del procedimento in esame, la decisione di escludere la malafede dell'opponente, rispettivamente della sua licenziante, non appare manifestamente insostenibile o in contrasto con la situazione reale. 
 
L'applicazione dell'art. 14 LPM resiste alla censura di arbitrio. 
5.4 La questione di sapere se il rischio di confusione fra i due marchi sia stato negato arbitrariamente - come sostenuto dalla ricorrente - può quindi rimanere irrisolta. 
Si può tuttavia, abbondanzialmente, osservare che la scelta del Giudice delegato di tenere conto dell'impressione globale suscitata presso la cerchia di consumatori cui sono destinati i prodotti contrassegnati dai due marchi in esame, dando la priorità alla presentazione figurativa dei segni e lasciando - per contro - in secondo piano i principi evocati dalla ricorrente, appare sostenibile. 
5.5 In conclusione, il Giudice delegato non è incorso nell'arbitrio considerando che la ricorrente non ha reso verosimile l'asserita violazione del suo marchio; la decisione di respingere la domanda di provvedimenti cautelari non è pertanto il risultato di un'applicazione arbitraria dell'art. 59 LPM
6. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà all'opponente fr. 3'500.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 18 novembre 2002 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: