Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_847/2019
Sentenza del 18 dicembre 2019
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Hänni,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Luca Pestelacci,
ricorrente,
contro
Sezione della popolazione,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Permesso per confinanti UE/AELS,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 4 settembre 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.93).
Fatti:
A.
Il cittadino italiano residente in Italia A.________ ha in passato occupato le autorità penali nei seguenti termini (ripresa dell'elenco contenuto nel giudizio impugnato) :
20.09.2010: decreto penale del G.I.P. del Tribunale di X.________ (esecutivo il 31.12.2010) prevedente un'ammenda di EUR 1'560.-, oltre alla sospensione della patente di guida per 6 mesi, per il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (commesso il 02.06.2009);
10.06.2014: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - c.d. allargato del G.I.P. del Tribunale di Y.________ (irrevocabile il 20.07.2014) prevedente 3 anni e 8 mesi di reclusione ed una multa di EUR 12'000.-, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (accertato il 16.03.2013); con ordinanza del 22.09.2014 del magistrato di sorveglianza di Z.________ è stata disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata in ragione di 45 giorni e per liberazione anticipata speciale in ragione di 75 giorni; con decreto del 02.10.2014 del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Y.________ è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della pena in ragione di 3 anni, 1 mese e 19 giorni; con ordinanza del 14.10.2014 del G.I.P. del Tribunale di Y.________ è stata disposta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni; con ordinanza del 20.04.2015 del magistrato di sorveglianza di Z.________ è stata disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata in ragione di 90 giorni; con ordinanza del 14.05.2015 del Tribunale di sorveglianza di X.________ è stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale; con ordinanza del 18.01.2016 del magistrato di sorveglianza di Z.________ è stata disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata in ragione di 45 giorni; con ordinanza del 01.02.2017 del Tribunale di sorveglianza di X.________ è stata dichiarata l'estinzione della pena pecuniaria non riscossa e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova.
B.
II 12 ottobre 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto la richiesta di rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera, formulata da A.________.
Richiamato l'art. 5 allegato I dell'accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), la citata autorità ha motivato il suo rifiuto con ragioni di ordine pubblico (condanne penali pronunciate in Italia). Nel seguito, il diniego del permesso è stato confermato sia dal Consiglio di Stato (16 gennaio 2019) che dal Tribunale amministrativo ticinese (4 settembre 2019).
C.
Con ricorso del 9 ottobre 2019, A.________ si è rivolto al Tribunale federale domandando il riconoscimento del diritto alla concessione del permesso richiesto.
Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Alla querelata pronuncia ha fatto rinvio anche la Sezione della popolazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte. Con decreto del 10 ottobre 2019, il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha concesso l'effetto sospensivo al gravame.
Diritto:
1.
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Dal momento che il ricorrente è cittadino italiano, e l'accordo sulla libera circolazione delle persone gli conferisce, di principio, il diritto di lavorare nel nostro Paese ( art. 4 e 10 cpv. 7 ALC ; art. 2 cpv. 1, 7 e 28 allegato I ALC ; art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]), la menzionata norma non trova però applicazione (sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 1.2).
1.2. Presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) e diretta contro una decisione finale di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF), l'impugnativa è quindi ammissibile e va esaminata quale ricorso ordinario.
2.
2.1. Il diritto federale è applicato d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione posto dalla legge ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), il Tribunale federale si confronta di regola solo con le censure sollevate. Esigenze più severe valgono poi per la denuncia di violazioni di diritti fondamentali; simili critiche vanno in effetti formulate in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.).
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, fattispecie data anche quando i fatti sono stati constatati in maniera incompleta (art. 105 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_273/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 1.3). A meno che non ne dia motivo il giudizio querelato, non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono comunque essere posteriori allo stesso (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).
3.
3.1. Sul piano del diritto interno, l'art. 35 LStrI indica che il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera, che esso è di durata limitata, può essere prorogato e vincolato ad altre condizioni (cpv. 1-3). Dal medesimo disposto risulta nel contempo che la proroga del permesso - quindi anche il suo rilascio - sono subordinati all'assenza di motivi di revoca giusta l'art. 62 LStrI.
Tuttavia, l'ordinamento interno si applica nei confronti dei cittadini comunitari, solo se l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI; sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 2.1).
3.2. Come tutti i diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC, anche il diritto per i lavoratori frontalieri dipendenti, cittadini di una parte contraente, di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente (art. 4 ALC; art. 2 cpv. 1 e art. 7 allegato I ALC ), può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità conformemente all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC (DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.; sentenza 2C_310/2012 del 12 novembre 2012 consid. 2.2 con ulteriori rinvii).
Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allontanamento presuppone la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Una condanna può venir presa in considerazione a giustificazione di un simile provvedimento soltanto se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale che implica una minaccia attuale per l'ordine pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa essere preso unicamente a titolo preventivo o dissuasivo. A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 139 II 121 consid. 5.3 pag. 125 seg.; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; sentenza 2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 4.3 non pubblicato in DTF 137 II 233). Proceduto all'esame del caso nell'ottica dell'art. 5 allegato I ALC, va infine verificato anche il rispetto del principio della proporzionalità (sentenza 2C_310/2010 del 12 novembre 2012 consid. 2.2).
4.
Come detto, chiamato a esprimersi il Tribunale amministrativo ticinese ha condiviso l'opinione della Sezione della popolazione e del Consiglio di Stato ticinese. Rilevata l'esistenza di un motivo di revoca in base al diritto interno (art. 62 cpv. 1 lett. b e c LStrI), anch'esso ha infatti concluso che il diniego del permesso richiesto fosse rispettoso sia dell'art. 5 allegato I ALC che del principio della proporzionalità.
5.
5.1. Nella fattispecie, l'esistenza di un motivo di revoca in base al diritto interno non è a ragione contestata. Preso atto della condanna inflitta al ricorrente il 10 giugno 2014 (3 anni e 8 mesi di reclusione per detenzione illecita di stupefacenti), per lo meno il motivo di revoca previsto dall'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI è infatti dato e non occorre chiedersi se ve ne siano di ulteriori (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg. e 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; con specifico riferimento a delle condanne inflitte all'estero, cfr. inoltre la sentenza 2C_662/2016 dell'8 dicembre 2016 consid. 2.1 con una serie di rinvii).
5.2. A differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, date sono però anche le condizioni per una limitazione dei diritti garantiti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone giusta l'art. 5 allegato I ALC.
5.2.1. Come detto, secondo questa norma una condanna può essere motivo per limitare i diritti conferiti dall'accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid., 5.3 pag. 125 seg.; 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; sentenze 2C_143/2019 del 14 febbraio 2019 consid. 3.1.1; 2C_634/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 4.1 e 2C_511/2018 del 2 luglio 2018 consid. 3.4.1, da cui risulta che le condizioni per limitare la libera circolazione delle persone possono essere riunite pure nel caso del compimento di reati patrimoniali).
La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa è importante, quanto minori sono le esigenze in merito all'ammissione di un rischio di recidiva (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20).
5.2.2. Ora, nel caso in esame la Corte cantonale ha messo correttamente in evidenza come i fatti alla base della condanna inflitta al ricorrente nel giugno 2014 devono essere qualificati come molto gravi.
Dagli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato, qui determinanti (art. 105 cpv. 1 LTF) e che danno a ragione conto anche di una precedente condanna in altro ambito (sentenze 2C_841/2013 del 18 novembre 2013 consid. 2 e 2C_136/2013 del 30 ottobre 2013 consid. 4, in cui è confermata la possibilità di considerare anche sentenze non più iscritte negli appositi registri), emerge in effetti che il 16 marzo 2013 egli è stato trovato in possesso di 5'781 grammi di hashish, 2 grammi di marijuana e 754 grammi di ecstasy, ovvero di una quantità di sostanze stupefacenti molto elevata, che ha condotto l'autorità penale a pronunciare una pena altrettanto consistente (3 anni e 8 mesi di reclusione insieme a una multa di 12'000 euro).
5.2.3. D'altra parte, proprio il genere di reato, unitamente al fatto che il compimento dello stesso non è ancora lontano nel tempo (sentenza 2C_104/2019 del 2 maggio 2019 consid. 5.3 con ulteriori rinvii), conduce ad esaminare la questione della recidiva con grande rigore (precedente consid. 5.2.1. e la giurisprudenza citata).
Nonostante il ricorrente sia stato condannato "solo" per possesso di stupefacenti, il quantitativo delle sostanze in discussione non può infatti certo portare a concludere che esse fossero destinate unicamente ad uso personale e va quindi sottolineato anche che il suo consumo sarebbe stato atto a mettere in pericolo la salute di molte persone (sentenza 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 4.2.2, concernente un caso per certi versi analogo e che ha condotto il Tribunale federale a confermare la revoca del permesso di domicilio a un cittadino italiano nato in Svizzera nel 1975, sempre vissuto nel nostro Paese).
5.2.4. Pure gli specifici rilievi contenuti nell'impugnativa in relazione all'applicazione dell'art. 5 allegato I ALC non portano infine a un diverso risultato.
Una condotta corretta è infatti attesa da ogni cittadino. Il grande rigore richiesto a causa della gravità di quanto gli è stato rimproverato - che trova riscontro in una pena importante, non ancora lontana nel tempo - giustifica inoltre di relativizzare rispettivamente di giudicare con estrema cautela anche i segnali positivi sin qui mostrati, posti in evidenza nel ricorso, e di riservarsi un giudizio diverso soltanto se la via intrapresa verrà mantenuta rispettivamente consolidata.
5.3. Confermato il sussistere di una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico, va infine rilevato che la sentenza impugnata non lede neppure il principio della proporzionalità.
5.3.1. In effetti, il rifiuto del rilascio di un nuovo permesso per confinanti non obbliga l'insorgente a spostare il centro dei suoi interessi affettivi e familiari e non pone pertanto particolari problemi di adattamento, poiché egli già vive nella regione italiana di confine.
5.3.2. Sul piano professionale il pregiudizio è invece più marcato, dato che, pur non vietandogli l'ingresso del territorio svizzero, il provvedimento in discussione impedisce al ricorrente di continuare a lavorarvi. In questo contesto, non si può però non rilevare che egli è attivo nel nostro Paese solo dal giugno 2017, che è ancora giovane e che potrà far valere l'esperienza acquisita rispettivamente le referenze fornitegli dall'attuale datore di lavoro anche per cercare nuovi impieghi nella vicina Lombardia o altrove in Italia.
6.
Per quanto precede, il ricorso è respinto e il giudizio impugnato confermato. Le spese giudiziarie vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza ( art. 66 cpv. 1 e 65 LTF ). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 18 dicembre 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Savoldelli