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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.103/2004 /biz 
 
Sentenza del 19 gennaio 2005 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
Comunione ereditaria A.________, composta da: B.________ e 56 litisconsorti, 
ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. Franco Villa, 
studio legale W.________, 
 
contro 
 
banca X.________, 
opponente, 
patrocinata dall'avv. Andrea Molino, 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 e 29 Cost.
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 15 marzo 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 24 settembre 1986 lo sceicco A.________ si è recato alla sede luganese della banca X.________, dove ha incontrato due dirigenti di tale istituto. Fra le persone che lo accompagnavano vi era C.________, all'epoca presidente della società bahamense Y.________, il quale in tale occasione ha pure funto da interprete. 
 
Il 6 ottobre 1986 lo sceicco ha depositato presso la banca X.________ a Lugano US$ 2'500'000.--. Due giorni dopo la somma di US$ 2'000'000.-- è stata girata su di un conto intestato alla società Y.________ presso la banca X.________ di Nassau, su ordine di C.________, con la dicitura "purchase in name of A.________, of 200.000 società Y.________ shares". 
B. 
Asserendo che C.________ non disponeva di alcun potere di rappresentanza, il 26 ottobre 1993 A.________ ha adito direttamente il Tribunale d'appello del Cantone Ticino chiedendo la condanna della banca X.________ al riaccredito dell'importo bonificato, di US$ 2'000'000.--, alla restituzione dei rimanenti US$ 500'000.--, colpiti da un sequestro civile richiesto dalla società Y.________, nonché al versamento di US$ 1'000'000.-- a titolo di risarcimento danni per spese legali, deprezzamento del dollaro e perdita d'interessi, per un totale di US$ 3'500'000.--, oltre interessi. La banca X.________ si è opposta integralmente all'azione. 
 
A.________ è deceduto il 10 luglio 2003. La Corte cantonale non ne è stata informata. 
 
Con sentenza del 15 marzo 2004 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la petizione. 
C. 
Contro tale decisione gli eredi di A.________ sono insorti dinanzi al Tribunale federale, il 3 maggio 2004, sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma. 
 
Con il primo rimedio, fondato sulla violazione degli art. 9 e 29 Cost., essi hanno postulato l'annullamento della sentenza impugnata. 
 
Nelle osservazioni del 13 ottobre 2004 la banca X.________ ha proposto la reiezione del gravame nella misura in cui fosse ammissibile, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a pronunciarsi. 
D. 
In parziale accoglimento dell'istanza presentata dall'opponente il 25 giugno 2004, con decreto del 16 luglio 2004 il Presidente della I Corte civile del Tribunale federale ha imposto ai ricorrenti di fornire una cauzione processuale di fr. 25'000.--, somma che è stata tempestivamente versata. 
 
Diritto: 
1. 
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1). Nel caso in esame non sono ravvisabili motivi per derogare alla regola. 
2. 
I ricorrenti sono i cinquantasette eredi di A.________ (due mogli con i rispettivi discendenti, nonché i figli di tre matrimoni precedenti). La loro qualità di eredi è confermata dal certificato ereditario rilasciato dall'Alta Corte di L.________. Gli interessi della comunione ereditaria in questa causa sono stati affidati a quattro rappresentanti, i quali hanno a loro volta dato mandato di patrocinio allo studio legale W.________. Le attestazioni versate agli atti bastano per riconoscere ai ricorrenti il diritto d'insorgere dinanzi al Tribunale federale quali successori legittimi in causa dell'attore originario (art. 88 OG). 
 
Dal momento che nessuna delle parti formula censure a questo proposito, si può prescindere dall'esaminare le conseguenze del decesso di A.________, avvenuto prima dell'emanazione della sentenza querelata, senza che l'autorità cantonale ne sia stata informata. 
3. 
Dato il tenore dell'allegato ricorsuale, prima di entrare nel merito delle tematiche ivi sollevate sono necessarie alcune precisazioni di carattere formale. 
 
3.1 Chiamato a pronunciarsi su un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale vaglia solo gli argomenti che sono stati sollevati in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure sancito dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cosiddetto "Rügeprinzip"). In virtù di questa norma, l'impugnativa deve infatti contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione. In altre parole, l'allegato ricorsuale deve sempre presentare un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, eventualmente in quale misura, la decisione impugnata lede il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
Un gravame fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello in esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui la parte ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione delle norme invocate (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312). 
3.2 L'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost., non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Il Tribunale federale annulla una sentenza cantonale per violazione dell'art. 9 Cost., solo se il giudice cantonale abusa dell'ampio margine di apprezzamento concessogli ed emana un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione ma bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii). 
 
Quando vengono censurati l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti la parte ricorrente deve in particolare dimostrare che l'autorità cantonale - la quale in questo ambito gode di un grande potere discrezionale - non ha tenuto conto, senza alcuna seria ragione, di un elemento di prova atto a modificare il suo giudizio; che ha manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un determinato mezzo di prova, oppure ha ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF citato). 
3.3 Infine, giovi rammentare come, qualora la decisione cantonale si fondi su due motivazioni indipendenti - sia pure una sussidiaria rispetto all'altra, ma entrambe sufficienti - il ricorrente è tenuto ad esporre le ragioni per le quali ognuna di esse implica la violazione di un diritto costituzionale. Se non lo fa, oppure se una delle motivazioni resiste alle critiche, il ricorso di diritto pubblico si rivela irricevibile, rispettivamente infondato (DTF 121 IV 94 con rinvii). 
4. 
In concreto, la Corte cantonale ha esaminato separatamente e ha respinto per motivi diversi le tre pretese distinte fatte valere dall'attore. 
4.1 In assenza di censure a questo riguardo, non è necessario soffermarsi sulle ragioni che hanno indotto il Tribunale d'appello a respingere le domande volte alla restituzione della somma sequestrata (US$ 500'000.--) e al risarcimento dei danni (US$ 1'000'000.--). 
4.2 La critica ricorsuale verte infatti sul giudizio concernente il bonifico di US$ 2'000'000.-- alla società Y.________. 
 
Nell'ambito del chiarimento delle circostanze in cui è avvenuto tale versamento, i giudici cantonali hanno preliminarmente rilevato come le testimonianze raccolte si suddividessero in due gruppi diametralmente opposti, l'uno favorevole all'attore e l'altro alla convenuta; ne hanno dedotto che l'uno o l'altro gruppo di persone non ha detto la verità. L'esame concreto degli atti istruttori ha portato l'autorità ticinese a decidere di prediligere le deposizioni favorevoli alla convenuta - rilasciate da C.________ nonché dai dirigenti della stessa, D.________ e E.________ - e ad ammettere, di conseguenza, che in occasione dell'incontro svoltosi il 24 settembre 1986 l'attore aveva conferito il potere di gestire i propri conti a C.________. Ciò significa ch'egli ha impartito il contestato ordine bancario in veste di rappresentante secondo l'art. 32 segg. CO. Abbondanzialmente, escludendo per ipotesi l'esistenza di una valida procura, la Corte cantonale ha stabilito che l'assenza di autorizzazione sarebbe comunque stata sanata in applicazione dell'art. 33 cpv. 3 CO, secondo cui l'estensione della facoltà di rappresentanza nei confronti di un terzo è giudicata sulla base della comunicazione a quest'ultimo. 
In concreto, hanno spiegato i giudici ticinesi, i tre requisiti per l'applicazione della citata norma - agire del rappresentante in nome del mandante, comunicazione della facoltà di rappresentanza e buona fede del terzo - risultano infatti adempiuti. Donde l'esclusione di una violazione contrattuale da parte della banca per aver dato seguito all'ordine di bonifico ricevuto da C.________. 
5. 
Nella prima parte del gravame, ai capitoli 1 e 2, i ricorrenti insorgono contro due ordinanze sulle prove emanate dal giudice delegato - la prima del 29 novembre 1996 e la seconda del 14 gennaio 1997 - concernenti le domande rogatoriali da sottoporre a C.________ rispettivamente a F.________ e G.________. In ambedue i casi il giudice delegato, accogliendo parzialmente le opposizioni della convenuta, ha modificato e in parte stralciato i quesiti proposti dalla parte attrice. 
 
A mente dei ricorrenti, così facendo l'autorità cantonale avrebbe impedito la prova di fatti rilevanti ai fini del giudizio. Essi le rimproverano pertanto la violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), del principio della parità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.) nonché del diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.). 
5.1 Le ordinanze sulle prove - decisioni incidentali che di regola non provocano un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 87 cpv 2 OG - possono di per sé essere impugnate insieme con la sentenza finale di merito (art. 87 cpv. 3 OG; cfr. sentenza dell'11 aprile 2000 consid. 1d pubblicata in RDAT 2000 II n. 66 pag. 247 segg.). 
5.2 Ciononostante le censure sollevate nel gravame a questo proposito risultano d'acchito inammissibili in virtù del principio di sussidiarietà assoluta sancito dall'art. 84 cpv. 2 OG, giusta il quale il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solamente se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta al tribunale o a un'altra autorità federale mediante azione o altro rimedio. 
 
Il diritto alla prova del quale si prevalgono i ricorrenti è infatti garantito dall'art. 8 CC (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg. con rinvii), norma del diritto federale la cui violazione va fatta valere nel quadro di un ricorso per riforma, in concreto ammissibile, trattandosi di una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG; art. 43 cpv. 1 e 46 OG). La possibilità di introdurre un ricorso per riforma per violazione dell'art. 8 CC - della quale i ricorrenti hanno peraltro fatto uso - esclude dunque quella di un ricorso di diritto pubblico per rifiuto arbitrario di un mezzo di prova e violazione del diritto di essere sentito (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 4.4.3 ad art. 43 OG, pag. 168). 
5.3 Va detto che nei sottotitoli dei capitoli 1 e 2 del loro allegato i ricorrenti hanno menzionato anche alcune disposizioni del diritto processuale cantonale, segnatamente l'art. 183, 184 e 231 CPC/TI. 
 
Dato che essi non hanno poi però speso nemmeno una parola per sostanziare l'asserita violazione delle norme procedurali ticinesi, il Tribunale federale non può rivederne l'applicazione (cfr. quanto esposto al consid. 3.1). 
6. 
Nella seconda parte dell'atto ricorsuale, al capitolo 3, dedicato alla sentenza di merito "nel suo insieme", i ricorrenti si dolgono della violazione degli art. 9 e 29 cpv. 1 Cost., nonché degli art. 90, 183, 184 e 285 cpv. 2 lett. e CPC/TI. Anche in questo caso gli argomenti proposti si rivelano in larga misura inammissibili. Per il resto sono infondati. 
6.1 Di nuovo le disposizioni del diritto cantonale sono soltanto menzionate nel sottotitolo, senza motivazione. Fa eccezione l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC/TI, che a mente dei ricorrenti sarebbe stato violato perché la Corte cantonale non ha spiegato i motivi per i quali ha ignorato le deposizioni dei testi F.________ e G.________, favorevoli alla parte attrice, per fare invece ampio riferimento alle dichiarazioni del teste C.________. 
 
La norma citata stabilisce che le sentenze ed i decreti devono contenere "l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto". L'interpretazione data dai ricorrenti a questo disposto è di per sé giusta. Se il legislatore impone di motivare una decisione, il giudice ha l'obbligo di spiegare perché ha optato per una determinata soluzione; e se questa scelta dipende dall'accertamento di fatti contestati in relazione ai quali sono state assunte delle prove, egli deve precisare nella motivazione, anche solo sommariamente ma riferendosi alle prove assunte, le ragioni che l'hanno indotto ad ammettere taluni fatti piuttosto che altri (DTF 101 Ia 545 consid. 4d, pag. 552 con rinvii). Deve però trattarsi di mezzi di prova pertinenti (DTF citato consid. 4d in fine). 
6.2 I ricorrenti affermano che le due deposizioni trascurate dall'autorità cantonale avrebbero in particolare chiarito i motivi per i quali C.________ era stato destituito dalle funzioni dirigenziali che svolgeva presso il gruppo Y.________, fra i quali vi sarebbero anche le divergenze che hanno originato la presente causa. I ricorrenti non spiegano tuttavia perché il chiarimento di tali fatti sarebbe stato importante né tantomeno indicano se questi avrebbero influito sulla motivazione principale oppure su quella sussidiaria esposta dall'autorità cantonale per respingere la pretesa di restituzione della somma di US$ 2'000'000.--. In simili circostanze non è insostenibile ritenere che accertamenti sulle cause dell'allontanamento di C.________ dal gruppo Y.________ non fossero di pertinenza, perlomeno nell'ambito della motivazione principale del giudizio impugnato, basata sulla procura conferita a C.________ durante l'incontro svoltosi il 24 settembre 1986 presso la sede luganese dell'opponente, al quale i due testimoni non erano presenti. 
6.3 Nulla muterebbe se, concedendo un'interpretazione assai generosa dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, si volesse tenere conto delle argomentazioni esposte al capitolo 2 del gravame (giudicate inammissibili nel considerando 5). 
 
In tale contesto i ricorrenti hanno asserito d'un canto che F.________ e G.________ avrebbero potuto deporre sulle relazioni d'affari e gli eventuali litigi sorti tra C.________ e l'opponente, smentendo così le affermazioni fatte in causa da quest'ultima, secondo le quali C.________ era un partner apprezzato e corretto che godeva della massima fiducia; dall'altro sostengono che il raffronto delle due deposizioni con altri atti istruttori avrebbe potuto essere utile per valutare la credibilità in genere dei testimoni. 
 
Sennonché l'autorità cantonale si è prevalsa della fiducia della quale godeva C.________ presso l'opponente solamente nell'ambito della motivazione sussidiaria, nella quale è stata ipotizzata l'assenza di una valida procura. La qualità dei rapporti d'affari in discussione non ha per contro influito in alcun modo sulla motivazione principale, con la quale i giudici cantonali hanno accertato che durante l'incontro del 24 settembre 1986 C.________ aveva ricevuto la procura per gestire i conti dello sceicco. Quanto all'affidabilità dei testimoni, che è effettivamente stata oggetto di una riflessione particolare da parte dell'autorità cantonale, essa non è assimilabile ad un fatto specifico, che andava accertato in vista del chiarimento di un aspetto determinante ai fini del giudizio sulla lite; si tratta piuttosto di un presupposto comune a ogni accertamento dei fatti, che va sempre verificato dal giudice in adempimento del dovere, impostogli dall'art. 90 CPC/TI, di valutare le prove secondo il suo libero convincimento, in base alle risultanze del processo. 
7. 
Nell'ultima parte dell'atto ricorsuale, al capitolo 4, concernente i singoli punti della decisione impugnata, i ricorrenti rimproverano all'autorità cantonale di aver violato l'art. 9 Cost. nonché gli art. 90, 183 e 285 cpv. 2 lett. e CPC/TI per "accertamento errato dei fatti, accertamento errato delle prove e violazione dell'obbligo di motivazione". 
 
Fatti salvi i due passaggi esaminati qui di seguito, si tratta in realtà di un lungo atto d'appello, nel quale i ricorrenti contrappongono la loro versione dei fatti a quella ritenuta dalla Corte cantonale: commentando abbondantemente le prove agli atti (soprattutto documenti e testimonianze) essi mettono infatti l'accento su circostanze che non sarebbero state accertate, su prove che non sarebbero state considerate a scapito di altre, sul significato che a loro giudizio occorreva attribuire a determinati passaggi delle deposizioni testimoniali. Si tratta insomma di critiche contro la valutazione dei mezzi di prova agli atti formulate in modo inammissibile (cfr. quanto esposto al consid. 3.1-3.2). 
7.1 I ricorrenti rimproverano al tribunale ticinese di aver ignorato prove che avrebbero permesso di accertare i fatti precedenti l'incontro del 24 settembre 1986 presso la sede luganese della convenuta. Così facendo essa si sarebbe posta in aperto contrasto con l'ordinanza dell'11 agosto 1994, nella quale i medesimi fatti erano stati definiti rilevanti. 
 
I ricorrenti alludono al giudizio con il quale il giudice delegato si era pronunciato - respingendola - sull'istanza processuale dell'opponente, la quale aveva chiesto di assegnare all'attore un termine per presentare una petizione più succinta (cfr. art. 115 cpv. 3 CPC/TI). In tale occasione il giudice delegato aveva effettivamente considerato rilevanti le circostanze precedenti l'incontro del 24 settembre 1986. Appare tuttavia ovvio come un giudizio del genere, interlocutorio e fondato sulla sola lettura della petizione - e quindi persino anteriore alla risposta dell'opponente - non possa essere vincolante per l'apprezzamento concreto delle prove eseguito dai giudici cantonali al termine della lunga fase istruttoria. L'apparente contraddizione evidenziata dai ricorrenti non è pertanto costitutiva di arbitrio. 
7.2 Già si è detto che la Corte cantonale ha escluso una violazione contrattuale da parte della banca per aver dato seguito all'ordine di bonifico ricevuto da C.________ perché questi disponeva di un valido potere di rappresentanza. È stato infatti accertato che durante la riunione del 24 settembre 1986 lo sceicco lo aveva autorizzato a gestire i propri conti. 
 
In coda al loro allegato i ricorrenti asseriscono che - qualora tale accertamento venisse mantenuto nonostante le critiche esposte precedentemente - la Corte cantonale avrebbe dovuto accorgersi che C.________ non era un semplice rappresentante, bensì aveva ricevuto "un vero e proprio mandato di gestione" e che tale mandato era stato revocato con un telex del 6 ottobre 1986, versato agli atti sub doc. E. 
 
Sennonché, come rettamente obiettato dall'opponente, la tesi della revoca del mandato va dichiarata inammissibile siccome formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale. Salvo eccezioni non realizzate in concreto, nel quadro di un ricorso di diritto pubblico non è infatti permessa la presentazione di nuove allegazioni, fatti o prove che non sono stati sottoposti all'autorità cantonale (cfr. DTF 128 I 354 consid. 6c). Sia come sia, i ricorrenti non prendono posizione - come avrebbero dovuto in applicazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - sugli argomenti puntuali che hanno portato l'autorità cantonale a concludere che l'ordine di bonifico bancario all'origine della lite non era affatto in contraddizione con il doc. E. 
8. 
In conclusione, il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza, con responsabilità solidale dei cinquantasette ricorrenti (art. 156 cpv. 1 e 7 nonché art. 159 cpv. 1, 2 e 5 OG). L'indennità per ripetibili a favore dell'opponente verrà versata dalla Cassa del Tribunale federale, la quale potrà attingere dalla cauzione processuale versata, sino a concorrenza dell'importo indicato qui di seguito, nel dispositivo. L'eccedenza sarà restituita ai ricorrenti. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 20'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido, i quali rifonderanno all'opponente, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 22'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 19 gennaio 2005 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: