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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_28/2021  
 
 
Sentenza del 19 gennaio 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
" A.________, 
patrocinato dall'avv. Enzio Bertola, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Permesso per frontalieri UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 novembre 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.541). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 13 luglio 2020 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha negato a A.________ il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS. Con decisione del 14 ottobre 2020 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame sottopostogli dall'interessato contro il citato rifiuto siccome questi non aveva versato entro il termine impartito l'anticipo delle spese giudiziarie richiesto. 
Con giudizio del 23 novembre 2020 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, dichiarata inammissibile la domanda di restituzione in intero dei termini (per versare il sopramenzionato anticipo) presentata da A.________, ha respinto il gravame esperito da costui contro la decisione governativa. Preso atto che il mancato pagamento non era contestato, la Corte cantonale è giunta alla conclusione che l'applicazione del diritto procedurale cantonale non prestava il fianco a critica alcuna e che le ragioni avanzate dall'insorgente per giustificare la sua omissione erano inconsistenti. 
 
B.   
L'11 gennaio 2021 A.________, tramite il suo patrocinatore, ha presentato dinanzi al Tribunale federale un "ricorso con ricorso di diritto pubblico" con cui chiedeva l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio della causa all'autorità precedente. 
Con scritto del 14 gennaio 2021 il patrocinatore ha informato il Tribunale federale che A.________ era deceduto il giorno precedente, ragione per cui il ricorso era diventato privo d'oggetto. Ha chiesto inoltre l'esenzione da tasse e spese, rispettivamente un'applicazione moderata della tariffa. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Sebbene, in linea di principio, il processo davanti al Tribunale federale è sospeso per legge in caso di decesso di una parte (art. 6 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF), non occorre nel caso concreto pronunciare una simile sospensione (art. 6 cpv. 2 PC per analogia). Nella presente causa la lite è infatti iniziata con il rifiuto di rilasciare al de cuius un permesso per frontalieri UE/AELS. Altrimenti detto questi era toccato nei propri interessi personali e fruiva di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione querelata. Ora, diritti strettamente individuali come quelli oggetto di disamina non possono essere esercitati da terzi, segnatamente da (eventuali) eredi: non vi è più pertanto un soggetto giuridico. Di conseguenza la causa dev'essere stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto. 
 
2.   
Quando una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico per le parti, il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF). In tale contesto, il Tribunale federale statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose esistente prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 72 PC in relazione con l'art. 71 LTF; DTF 118 Ia 488 consid. 4a). Nel caso concreto il ricorso appariva, in mancanza di una motivazione topica riferita al tema della causa (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3), di primo acchito irricevibile. Infatti i pochi argomenti sollevati dal de cuius si riferivano tutti al merito della causa, allorché oggetto di disamina poteva essere unicamente il giudizio d'inammissibilità confermato dal Tribunale cantonale amministrativo in applicazione del diritto procedurale cantonale. Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia tuttavia a prelevare spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Considerato il presumibile esito del gravame non si accordano ripetibili al patrocinatore del de cuius, le quali peraltro non sono nemmeno state chieste (art. 68 cpv. 2 a contrario LTF), né ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
La causa 2C_28/2021 è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie e non si concedono ripetibili per la sede federale. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del de cuius, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM (per informazione). 
 
 
Losanna, 19 gennaio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud