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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_504/2021  
 
 
Sentenza del 19 gennaio 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Bovey, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Lorenzo Fornara, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 maggio 2021 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2020.105). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. C.________, cittadino italiano domiciliato a X.________, è deceduto a Y.________ (Ucraina) il 22 gennaio 2019. Ha lasciato la moglie A.________, la figlia comune D.________ (2004) e una figlia di primo letto, B.________ (1996), riconosciuta davanti all'ufficiale dello stato civile di Milano il 12 gennaio 1996. Il de cuius non risulta aver redatto disposizioni di ultima volontà.  
 
A.b. Il 21 febbraio 2019 A.________ ha richiesto al competente Pretore il rilascio del certificato ereditario del marito; il successivo 18 marzo ha confermato di accettare l'eredità, ciò che il curatore ha fatto anche per la figlia allora minorenne D.________, il 25 maggio 2020. B.________ l'ha da parte sua accettata in data 4 maggio 2020. Il 27 luglio 2020 il Pretore ha emesso il certificato ereditario richiesto, menzionandovi quali eredi la vedova e le due figlie.  
 
B.  
Il 10 agosto 2020 A.________ ha adito la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino chiedendo che dal certificato ereditario fosse stralciata B.________. Con il qui impugnato giudizio, il 17 maggio 2021 la Corte cantonale ha respinto l'appello. 
 
C.  
Contro il giudizio cantonale, il 18 giugno 2021 A.________ ha interposto ricorso in materia civile e, con medesimo atto, ricorso sussidiario in materia costituzionale. In suo accoglimento, chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della decisione impugnata e la sua riforma nel senso che il certificato ereditario sia emesso al solo nome suo e della figlia comune D.________. 
La richiesta di conferire effetto sospensivo al ricorso è stata respinta con decreto presidenziale 24 giugno 2021. Non sono state chieste osservazioni né su tale istanza né sul merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il rilascio di un certificato ereditario avviene in procedura graziosa (o non contenziosa; DTF 118 II 108 consid. 1; 94 II 55 consid. 2 in fine; 91 II 395 consid. 1; sentenze 5D_305/2020 del 4 maggio 2021 consid. 1; 5A_441/2020 dell'8 dicembre 2020 consid. 1.1; 5A_91/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 1). In concreto, il valore della causa (di natura pecuniaria: cfr. sentenza 5A_91/2019 citata consid. 1 con rinvii) richiesto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è raggiunto, avendo i Giudici cantonali constatato che l'ultima tassazione agli atti del de cuiuse della ricorrente attestava una sostanza di fr. 787'000.--. Il ricorso in materia civile, introdotto dalla parte che ha partecipato al procedimento nell'istanza inferiore uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 LTF), è anche tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è infine rivolto contro una decisione presa su ricorso da parte di un'istanza cantonale suprema (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF). Esso è pertanto, in linea di principio, ammissibile. Ne discende che il ricorso sussidiario parimenti inoltrato è di primo acchito inammissibile (art. 113 LTF).  
 
1.2. Poiché la procedura di allestimento e di rilascio del certificato ereditario non statuisce materialmente sulla qualità di erede e ritenuto che il certificato ereditario non partecipa alla forza di cosa giudicata materiale, la relativa decisione di rilascio costituisce una misura provvisionale ai sensi dell'art. 98 LTF (sentenza 5A_91/2019 citata consid. 2 con numerosi rinvii). Dinanzi al Tribunale federale, la parte ricorrente può quindi unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali, che il Tribunale federale esamina soltanto se la relativa censura è stata sollevata e motivata conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e, nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, rettifica o completa gli accertamenti di fatto solo se il ricorrente dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Ciò significa, in pratica, che il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_588/2022 del 1° dicembre 2022 consid. 1.2).  
 
1.4. Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 349 consid. 3). Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio è ravvisabile soltanto quando la decisione impugnata risulti manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro e indiscusso principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve essere inoltre arbitraria anche nel suo risultato e non solo nella sua motivazione. L'arbitrio non si realizza già solo qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 144 I 170 consid. 7.3 con rinvii).  
D'altra parte, l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove violano il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 con rinvii). 
 
2.  
Litigiosa nella presente procedura è la menzione dell'opponente quale erede (prima figlia) nel certificato ereditario. 
 
2.1. La ricorrente, infatti, asserisce che il riconoscimento in tale documento del preteso rapporto di filiazione dell'opponente con il de cuius confermato dai Giudici cantonali nella sentenza impugnata sarebbe arbitrario (art. 9 Cost.), lesivo della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e delle garanzie procedurali generali, in particolare del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), poiché si baserebbe su una semplice fotocopia dell'atto di riconoscimento firmato il 12 gennaio 1996 dall'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, peraltro prodotto in causa dall'opponente solo dopo aver a lungo temporeggiato e aver adottato un atteggiamento evasivo e irrispettoso, cui mancherebbe l'apostilla prevista dalla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4). A suo dire, a torto il Tribunale cantonale avrebbe avallato la valenza probatoria di un simile documento rispetto all'esistenza di un rapporto di filiazione ai sensi del diritto italiano, tanto più che vi sarebbe una serie di ulteriori circostanze suscettibili di mettere in discussione l'esistenza di tale rapporto.  
 
2.2. Al proposito va preliminarmente rilevato che, in generale, la motivazione del ricorso non soddisfa pienamente le esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. supra consid. 1.2). Le argomentazioni della ricorrente sono esposte in maniera ripetitiva, senza che la progressione logica del ragionamento risulti sempre chiara. Manca inoltre spesso una critica puntuale e separata per ogni censura sollevata: più volte la ricorrente lamenta infatti genericamente che una determinata conclusione della sentenza impugnata costituirebbe " un'evidente violazione dei diritti costituzionali dati dall'art. 8 (...), dall'art. 29 (...) e dall'art. 9 Cost. (...) ", impedendo, in questa misura, al Tribunale federale di entrare nel merito della singola censura. Per quanto attiene poi alla censura relativa ad una violazione dell'art. 8 Cost., essa non può essere esaminata poiché la ricorrente si limita a ripetere in diversi punti del ricorso che, ammettendo la produzione di una documentazione non originale o non in copia conforme debitamente legalizzata, la precedente istanza avrebbe commesso una "manifesta disparità di trattamento" sia al cospetto di tutti i cittadini ai quali le autorità chiedono la presentazione di atti originali o in copia conforme, sia rispetto a lei stessa, che in causa ha invece presentato documenti originali "con tutti i crismi della fedefacenza", ma non sostanzia ulteriormente il suo ragionamento. Irricevibili sono poi le parti del ricorso nelle quali la ricorrente invoca la violazione di varie disposizioni del CPC (RS 272) e degli art. 2 e 8 CC, che non costituiscono diritti fondamentali.  
 
3.  
Con questa premessa, va innanzitutto esaminata la censura, di natura formale, relativa alla violazione del diritto di essere sentiti. 
 
3.1. La ricorrente sostiene che, avallando la decisione del Pretore di rilasciare il certificato ereditario sulla base di documenti prodotti in copia senza le valide legalizzazioni, dopo aver ignorato le richieste di complemento di prova presentate dalla vedova e senza aver indetto il dibattimento finale e statuito sulle conclusioni delle parti, il Tribunale cantonale l'avrebbe privata di un grado di giurisdizione (cfr. art. 29 Cost.).  
 
3.2. Ora, è vero che i Giudici cantonali stessi hanno qualificato l'operato del Pretore come una "manifesta disattenzione" del diritto di essere sentito. Gli hanno in particolare rimproverato di non aver preso in considerazione le argomentazioni formulate dalla vedova rispetto alla presentazione di documenti con autentiche apostillate e di aver emanato il certificato ereditario sulla base di giustificativi non completi, senza indire il dibattimento finale e senza invitare i partecipanti a formulare conclusioni. Dopo aver definito questa situazione "incresciosa", hanno addirittura aggiunto che se in futuro si fossero ripresentate circostanze analoghe, il certificato ereditario avrebbe potuto "solo essere annullato e gli atti ritornati al Pretore perché indica il dibattimento finale, statuisca sulle conclusioni dei partecipanti e notifichi la decisione contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC) ". Essi sono poi comunque (invero senza spiegarne la ragione, ma verosimilmente perché in quella sede la vedova non aveva sollevato la corrispondente censura, limitandosi ad affermare che la decisione del Pretore era stata "prematura") entrati nel merito dell'appello ed ora, in questa sede, la ricorrente non argomenta l'asserita violazione del diritto di essere sentita da parte del Tribunale cantonale in maniera autonoma e puntuale (cfr. art. 106 cpv. 2 LTF), ma, una volta menzionato di passaggio l'art. 29 Cost., argomenta la sua tesi soltanto in relazione al divieto dell'arbitrio, sostenendo piuttosto che la preclusione dei complementi probatori da lei richiesti sarebbe stata iniqua e che la decisione fondata su tale lacuna sarebbe quindi arbitraria. Ne consegue che la questione può essere esaminata da quella prospettiva. Ad ogni modo, è bene rilevare che sebbene il diritto di essere sentito sia una garanzia di natura formale la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, esso non costituisce comunque un fine in sé: l'ammissione della corrispondente censura presuppone che nella propria motivazione il ricorrente esponga quali argomenti avrebbe fatto valere nella procedura cantonale e in che modo questi sarebbero stati pertinenti. Se ciò non è il caso, il rinvio al giudice precedente rischia di ridursi ad una vana formalità, prolungando inutilmente la procedura (sentenza 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017 consid. 3.1.3 con rinvii), che, per di più, nel concreto caso non conduce nemmeno ad una decisione materiale sulla qualità di erede (cfr. supra consid. 1.2).  
 
3.3. Su questo punto, per quanto ammissibile, il ricorso va quindi respinto.  
 
4.  
R esta così da esaminare se il Tribunale cantonale sia incorso nell'arbitrio. 
 
4.1. La ricorrente lamenta un'applicazione arbitraria (cfr. art. 9 Cost.) degli art. 178 e 180 CPC, che avrebbe portato ad una crassa inversione dell'onere probatorio rispetto all'autenticità dei documenti prodotti dall'opponente e ad un risultato iniquo, conferendo tra l'altro una valenza probatoria ad un atto che a suo dire non potrebbe costituire un valido riconoscimento di un rapporto di filiazione secondo il diritto italiano. Oltre all'apprezzamento arbitrario delle prove, censura poi tra le righe anche un accertamento manifestamente errato dei fatti, evocando un "rischio di falso materiale" dell'atto di nascita prodotto, sospetto che tuttavia ammette di non poter sostanziare, sicché su questo punto il ricorso è di primo acchito infondato.  
 
4.2. Nella loro sentenza i Giudici cantonali hanno rammentato che in virtù dell'art. 179 CPC in relazione con l'art. 9 CC, i registri e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto. Lo stesso principio vale pure per registri e documenti pubblici stranieri, sempre che siano a beneficio di una certificazione ufficiale o di una convenzione internazionale. Dopo aver debitamente spiegato la differenza fra "legalizzazione" e "apostilla", essi hanno precisato che, per quanto concerne gli estratti esteri completi dei registri dello stato civile, in virtù della Convenzione del 26 settembre 1957 concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile (RS 0.211.112.12) - ratificata tanto dalla Svizzera quanto dall'Italia - sul territorio degli Stati contraenti non è richiesta la legalizzazione delle copie conformi, né degli estratti, di atti di stato civile provveduti della firma e del bollo dell'autorità che li ha emessi (art. 4); fra questi rientrano pure gli atti di riconoscimento di figli naturali, emessi o trascritti dagli ufficiali di stato civile (art. 5). La sentenza impugnata ha poi rilevato che al medesimo risultato perviene anche l'Accordo del 16 novembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio (RS 0.211.112.445.4; cfr. art. 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1) e che quindi il già evocato formulario 12 gennaio 1996, prodotto dall'opponente in copia conforme all'originale come dichiarato da un'ufficiale dello stato civile con bollo e firma del 21 febbraio 2019, soddisfaceva le esigenze summenzionate.  
Ora, a mente di questa Corte, un simile ragionamento - sebbene frutto di una procedura che in effetti avrebbe potuto accordare maggiore attenzione ad aspetti formali non insignificanti - non può essere considerato arbitrario, a fortiori se si tien conto del fatto che il certificato ereditario non è un documento che partecipa alla forza di cosa giudicata materiale rispetto ad un'eventuale contestazione del rapporto di filiazione e che, d'altro canto, comunque, è assodato che esista una fotocopia (dichiarata conforme all'originale "per uso notarile") dell'atto di riconoscimento 12 gennaio 1996 e che il riconoscimento sia stato trascritto il 22 febbraio 1996 nei registri di stato civile del Comune di Vo'.  
 
4.3. Rispetto ai dubbi sollevati dalla ricorrente in relazione all'autenticità del documento in questione (cfr. art. 178 CPC), la sentenza impugnata ha rammentato che per dimostrare l'inesattezza del contenuto di un titolo pubblico non basta una contestazione generica, ma occorrono seri dubbi fondati su concreti sospetti di falsificazione o alterazione del contenuto o delle forme. Quando ciò avvenisse, la parte che intende avvalersi dell'atto in questione deve allora provarne l'autenticità. Nel caso specifico, tuttavia, le circostanze addotte dalla ricorrente in appello (la scarsa collaborazione dell'opponente nel produrre la documentazione richiesta, la produzione di un atto inidoneo ad esplicare gli effetti del riconoscimento di un rapporto di filiazione e, per finire, un comportamento evasivo e irrispettoso dell'opponente) non sono state considerate sufficienti.  
Nemmeno tale deduzione può essere considerata insostenibile, le motivazioni addotte dalla ricorrente nella procedura cantonale e reiterate in questa sede essendo sempre state piuttosto generiche ed inconferenti. Non appare in effetti per nulla iniquo o insostenibile ritenere che elementi quali la semplice reticenza e l'asserito "atteggiamento arrogante e irrispettoso" dell'opponente riguardo alla produzione di un atto di nascita, oppure la presunta "nebulosità e inattendibilità" dei documenti non costituiscano fonte di fondato sospetto rispetto all'esistenza di un rapporto di filiazione. D'altro canto, arbitrario non è nemmeno il fatto di non aver dato un peso probatorio alle generiche affermazioni della ricorrente rispetto ad "altri atti da cui non si evince minimamente l'esistenza di un rapporto di filiazione giuridicamente riconosciuto" o al fatto che "l'atto notorio del notaio italiano" non indichi "una benché minima connessione tra il de cuiuse i dichiaranti al momento dei fatti", tutte illazioni, queste, che del resto la ricorrente non sostanzia chiaramente nemmeno dinnanzi al Tribunale federale.  
 
4.4. I Giudici di appello hanno infine rilevato che quand'anche la dichiarazione di conformità all'originale "per uso notarile" relativa all'atto di riconoscimento fosse stata prodotta in fotocopia, in virtù dell'art. 180 cpv. 1 seconda frase CPC, le fotocopie sono fedefacenti a meno che vi sia motivo di dubitare dell'autenticità, circostanza anche questa negata - per le stesse ragioni appena evocate al precedente considerando, senza arbitrio - dalla precedente istanza.  
 
4.5. In definitiva, avallando il rilascio da parte del Pretore di un certificato ereditario indicante quale erede anche la primogenita B.________, in esito ad un esame sommario, comunque privo di forza materiale di cosa giudicata e - come rettamente rammentato anche nella sentenza impugnata - non vincolante per il giudice ordinario che potrà essere in seguito eventualmente adito, i Giudici cantonali non hanno agito in maniera insostenibile. Anche la censura di arbitrio, per quanto ammissibile, risulta pertanto infondata.  
 
5.  
Ne segue che il ricorso in materia civile, nella misura in cui è ammissibile, è respinto. Le tasse di giustizia seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non vengono assegnate ripetibili all'opponente, che non è stata invitata ad esprimersi nella sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 gennaio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini