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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_723/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 febbraio 2015  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Herrmann, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Giuseppe Cotti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Roberto Rulli, 
opponente. 
 
Oggetto 
modifica di una sentenza di divorzio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2014 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con sentenza 8 luglio 2004 il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio di B.________ (1961) e A.________ (1958). La convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dai coniugi ed omologata dal Pretore prevedeva, al suo punto 2, l'affidamento dei figli alla madre con l'esercizio dell'autorità parentale e l'attribuzione alla moglie ed ai figli dell'abitazione coniugale di X.________ (di proprietà del marito) fino al compimento del 18° anno di età dell'ultimo figlio, ossia al più tardi fino al 31 ottobre 2013, la moglie impegnandosi fino a tale data a risiedere nel Cantone Ticino con i figli e a non trasferire altrove la loro residenza. Al punto 4 la convenzione fissava l'obbligo per il marito di versare alla moglie un contributo alimentare vita natural durante di fr. 6'800.-- mensili dal 1° aprile 2004 fino al 31 ottobre 2013 e fr. 6'000.-- mensili dal 1° novembre 2013 (ridotto dell'importo pari alla rendita AVS da ella percepita) e prevedeva inoltre che "Al fine di ulteriormente assicurare il debito mantenimento di A.________ dopo il divorzio, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia ex art. 124 CC, B.________ pagherà alla stessa i seguenti importi: fr. 250'000.-- entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio; fr. 250'000.-- entro il 1° marzo 2013; fr. 400'000.-- entro il 30 aprile 2014 (...). I versamenti del 1° marzo 2013 e del 30 aprile 2014 di cui sopra sono condizionati alla permanenza dei figli in Ticino fino al compimento del 18° anno di età di ognuno di loro, salvo consenso scritto e anticipato del padre. Pertanto qualora A.________ dovesse, senza consenso del padre, trasferire i figli fuori dal Ticino prima della loro maggiore età, tali obblighi di pagamento a carico di B.________ decadranno". Al punto 6 la convenzione precisava che nessun coniuge disponeva di un capitale di previdenza accumulato durante il matrimonio e che "Essendo la previdenza di entrambi i coniugi già garantita dalla presente convenzione (per la moglie come da pattuizione di cui sopra al punto 4) o dalla situazione economica personale (per il marito), non si da luogo a riparti o a versamenti di ulteriori indennità ex art. 124 CC".  
 
A.b. Il 24 aprile 2006 B.________, venuto a conoscenza dell'intenzione dell'ex moglie di trasferirsi al di fuori del Cantone Ticino con i figli, si è rivolto al medesimo Pretore perché modificasse la sentenza di divorzio.  
A.________ ha traslocato con i figli nella Svizzera romanda nel giugno 2006, così autorizzata dal Pretore con decreto cautelare 30 maggio 2006. In pendenza di causa i figli sono tornati nel Cantone Ticino, mentre l'ex moglie è rimasta nel Cantone Friborgo. 
Ad un'udienza del 7 settembre 2011 le parti hanno sottoscritto una transazione a completa definizione della procedura di modifica della sentenza di divorzio. L'accordo prevedeva, tra l'altro, la cancellazione del diritto di abitazione in favore di A.________ a carico del fondo di X.________ (n. 1), la consegna seduta stante delle chiavi dell'ex abitazione coniugale a B.________ (n. 2), la radiazione della restrizione della facoltà di disporre sull'immobile di X.________ che garantiva il versamento di fr. 400'000.-- all'ex moglie (n. 3), la regolamentazione delle questioni concernenti i figli ancora minorenni (n. 5-12), la continuazione dell'obbligo di versamento dei contributi alimentari in favore di A.________ pattuiti nella convenzione sugli effetti del divorzio (n. 13), nonché la precisazione secondo cui l'accordo " sostituisce integralmente la convenzione di divorzio omologata con sentenza 8 luglio 2004 (...). Con l'esecuzione del presente accordo sono da ritenersi integralmente liquidati tutti i rapporti di dare-avere tra le parti. In particolare: B.________ non potrà reclamare alcunché da A.________ per la situazione della casa di X.________; A.________ non potrà reclamare da B.________ il pagamento di fr. 250'000.-- e di fr. 400'000.-- pattuiti al momento del divorzio (...). A.________ potrà comunque trattenere i fr. 250'000.-- già versati" (n. 14). 
Il 12 settembre 2011 A.________ ha scritto al Pretore chiedendo, tra l'altro, l'annullamento della transazione del 7 settembre 2011. Con decisione 2 febbraio 2012 (poi rettificata il 7 febbraio 2012) il Pretore ha omologato l'accordo, non ravvisando gli estremi per non approvarlo. 
 
B.   
Con sentenza 12 agosto 2014 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un appello di A.________ e confermato la decisione pretorile. 
 
C.   
Con " ricorso in materia di diritto civile " 15 settembre 2014 A.________ si è aggravata al Tribunale federale. Riassumendo le sue conclusioni, in via principale ella chiede l'annullamento della sentenza di appello, in particolare nella misura in cui conferma l'omologazione delle clausole n. 1, 2, 3, 13 e 14 dell'accordo del 7 settembre 2011, ed il rinvio degli atti al Tribunale d'appello rispettivamente al Pretore per nuova decisione. In via subordinata postula la riforma della sentenza cantonale nel senso di cancellare le clausole n. 1-3 dell'accordo del 7 settembre 2011, di modificare la clausola n. 13 obbligando l'ex marito a continuare a versarle i contributi alimentari fissati nella convenzione sulle conseguenze del divorzio, nonché di modificare la clausola n. 14 obbligando l'ex marito a versarle gli importi di fr. 250'000.-- e fr. 400'000.-- pure pattuiti nella convenzione sugli effetti del divorzio. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il gravame è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità giudiziaria ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore al limite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di massima ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 133 III 589 consid. 2).  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF
 
1.3. Il ricorso in materia civile al Tribunale federale è un rimedio di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF). Il ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve anche in linea di principio formulare delle conclusioni sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3 con rinvii).  
La conclusione cassatoria formulata in via principale dalla ricorrente, senza spiegare per quale motivo nella fattispecie concreta il Tribunale federale non sarebbe in grado di statuire esso stesso sul merito del litigio, è pertanto inammissibile (v. DTF 134 III 379 consid. 1.3 con rinvio). La conclusione sussidiaria mediante la quale la ricorrente ha postulato la riforma della sentenza di appello è invece ammissibile. 
 
2.   
Secondo l'art. 111 cpv. 1 prima frase CC, se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e producono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. 
La ricorrente sostiene che il Pretore avrebbe violato tale disposto di legge (a suo dire applicabile per analogia alla procedura di modifica della sentenza di divorzio) per non avere sentito separatamente le parti prima dell'omologazione dell'accordo di modifica del 7 settembre 2011. 
Tale critica dell'agire del Pretore risulta di primo acchito inammissibile perché non è rivolta contro la decisione di ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
Giusta l'abrogato art. 140 cpv. 2 CC (in vigore fino al 31 dicembre 2010; ora v. art. 279 cpv. 1 CPC), prima di omologare la convenzione sugli effetti del divorzio il giudice si assicura che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata. 
Giova precisare che in concreto non risulta contestato che il Pretore dovesse omologare l'intero accordo del 7 settembre 2011 di modifica della sentenza di divorzio applicando, per analogia, la predetta norma. 
La ricorrente ritiene che tale accordo non poteva essere omologato poiché concluso senza una sua matura riflessione (infra consid. 3.1) e poiché inadeguato per quanto riguarda la sua previdenza per la vecchiaia (infra consid. 3.2). 
 
3.1. Secondo la ricorrente, il Tribunale d'appello avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente inesatto per avere ritenuto che il Pretore si sia assicurato che ella avesse firmato l'accordo del 7 settembre 2011 dopo matura riflessione ai sensi dell'abrogato art. 140 cpv. 2 CC. La ricorrente rileva che formalmente ciò non risulta dal verbale di udienza e che, considerato anche il suo atteggiamento impulsivo durante l'udienza (ha spontaneamente depositato le chiavi dell'abitazione di X.________ sul tavolo del Giudice di prime cure), il Pretore non poteva ignorare che ella necessitava "di almeno alcuni giorni, per esaminare e far proprie le conseguenze dell'accordo".  
L'insorgente si limita tuttavia ad esporre la propria opinione, senza nemmeno tentare di dimostrare che la valutazione contenuta nel giudizio impugnato sia arbitraria. Ella omette del tutto di considerare che l'autorità inferiore ha appurato che il testo della transazione è stato discusso ed elaborato nel corso dell'udienza in un ambiente disteso ed è poi stato sottoscritto dagli ex coniugi con i rispettivi patrocinatori. Disattende inoltre che i Giudici cantonali hanno accertato che le parti al termine dell'udienza hanno espressamente chiesto al Pretore di "passare indilatamente a sentenza". Trascura pure il fatto che, secondo quanto stabilito dall'autorità inferiore, il Giudice di prima istanza aveva ancora constatato in coda all'udienza, discutendo con le parti, come l'accordo fosse a piena soddisfazione di tutti. Con questi accertamenti - che confutavano il rimprovero mosso al Pretore di non essersi assicurato che la conclusione della transazione fosse avvenuta dopo una matura riflessione - la ricorrente non si confronta minimamente. La censura risulta pertanto inammissibile per difetto di una moti vazione che soddisfi le esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF
 
3.2. A dire della ricorrente, stabilendo che il Pretore non era tenuto a rifiutare l'omologazione dell'accordo del 7 settembre 2011 per inadeguatezza della soluzione previdenziale, l'autorità inferiore avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente inesatto ed applicato in modo erroneo il diritto federale (segnatamente l'abrogato art. 140 cpv. 2 CC, ma anche l'abrogato art. 141 cpv. 3 CC). L'insorgente considera che i Giudici cantonali avrebbero completamente trascurato il fatto che i versamenti pattuiti in suo favore nella convenzione sugli effetti del divorzio di fr. 250'000.-- e fr. 400'000.-- (entro il 1° marzo 2013, rispettivamente entro il 30 aprile 2014) erano anche intesi a assicurarle "un'adeguata previdenza per la vecchiaia". La sua rinuncia all'incasso di tali importi prevista nell'accordo di modifica della sentenza di divorzio (v. clausola n. 14) creerebbe pertanto una lacuna nella sua situazione previdenziale.   
Appare superfluo determinare se il versamento di complessivi fr. 650'000.-- fosse pure destinato a garantire la previdenza per la vecchiaia dell'ex moglie. La ricorrente fonda infatti la sua argomentazione sull'errato presupposto che la transazione del 7 settembre 2011 l'abbia privata di tale versamento. Sennonché la convenzione sugli effetti del divorzio prevedeva che l'erogazione di tale somma era vincolata al realizzarsi di una condizione sospensiva, ovvero la sua permanenza con i figli nel Cantone Ticino fino al compimento del 18° anno di età di ognuno di loro, condizione che la ricorrente ha incontestatamente disatteso. Il 7 settembre 2011 ella ha quindi "rinunciato" ad un importo che non avrebbe in ogni modo potuto ottenere. A ben guardare, avversando l'accordo di modifica della sentenza di divorzio nella misura in cui stabilisce che l'ex moglie non può reclamare dall'ex marito il pagamento di complessivi fr. 650'000.-- pattuito al momento del divorzio, la ricorrente tenta di rimettere in questione la condizione sospensiva concordata nella convenzione sulle conseguenze del divorzio. Tuttavia, come già rettamente sottolineato dal Tribunale d'appello, una eventuale inadeguatezza di quanto pattuito in tale convenzione andava semmai constatata dal giudice del divorzio al momento della sua omologazione nel 2004. 
Del resto, la Corte cantonale ha pure evidenziato come la soluzione stipulata nell'accordo di modifica non peggiori la posizione dell'ex moglie anche per il fatto che l'ex marito ha al contempo rinunciato a ragguardevoli pretese di risarcimento danni, la cui parvenza di fondamento era notevole, per lo stato di degrado in cui era stato lasciato l'ex alloggio coniugale (v. clausola n. 14). Limitandosi a genericamente sostenere che tali pretese non sono assolutamente verosimili e che non possono essere messe in relazione con l'assenza di un'adeguata previdenza per la vecchiaia dell'ex moglie, la ricorrente non riesce a dimostrare l'infondatezza di tale argomento. 
Del tutto inidonea a far apparire inadeguata la transazione del 7 settembre 2011 di modifica della sentenza di divorzio, la motivazione ricorsuale non può trovare accoglimento. 
 
4.   
Ne discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non occorre assegnare ripetibili all'opponente, il quale non è stato invitato a produrre una risposta e non è quindi incorso in spese per la procedura dinanzi al Tribunale federale. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 febbraio 2015 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini