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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_22/2020  
 
 
Sentenza del 19 febbraio 2020  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Jacquemoud-Rossari, Muschietti, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Ettore Item, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (appropriazione indebita), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2019, interpretata d'ufficio il 27 gennaio 2020, dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.135). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 7 maggio 2019 B.________ ha inoltrato una denuncia penale contro A.________, già amministratore unico di C.________ SA, sciolta in seguito a fallimento, per i titoli di appropriazione indebita e di truffa. Esponeva di aver corrisposto dei soldi alla società, con cui aveva concluso un contratto d'impresa generale (GU-Werkvertrag) per la ristrutturazione di un immobile. Sennonché, i lavori pattuiti non sarebbero stati eseguiti né sarebbero state pagate le aziende terze. Non sarebbe chiaro quale destino sia stato riservato al denaro, che avrebbe dovuto essere utilizzato come da accordi: secondo il denunciante, A.________ avrebbe addotto costi e spese verosimilmente inesistenti per spingerlo a effettuare ulteriori versamenti e si sarebbe presumibilmente appropriato del denaro per far fronte a problemi di liquidità della società. 
 
2.   
Con decisione del 14 maggio 2019 il Procuratorie pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine sia all'ipotesi di appropriazione indebita, il denaro versato dal denunciante non potendo essere considerato affidato, sia a quella di truffa, non sussistendo alcun inganno astuto. 
 
3.   
In parziale accoglimento del reclamo inoltrato da B.________, con sentenza del 2 dicembre 2019, interpretata d'ufficio in data 27 gennaio 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha annullato il decreto di non luogo a procedere, rinviando gli atti al magistrato inquirente per procedere nei suoi incombenti. In breve l'autorità cantonale ha condiviso l'analisi del pubblico ministero in relazione all'ipotizzata truffa, osservando che il denunciante avrebbe dovuto dare prova di maggiori prudenza e accortezza prima di effettuare versamenti unicamente sulla base di rassicurazioni verbali, considerato che non era un incompetente in materia. Ha per contro evidenziato l'esistenza di indizi per concludere che il denaro corrisposto fosse affidato alla società proprio allo scopo della ristrutturazione concordata e quindi la necessità di approfondire il presupposto dell'affidamento, per poi rivalutare la fattispecie oggetto della denuncia. 
 
4.   
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando la riforma del giudizio della CRP nel senso che il reclamo inoltrato da B.________ sia integralmente respinto e il decreto di non luogo a procedere emanato il 14 maggio 2019 integralmente confermato. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
5.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 207 consid. 1). 
 
5.1. La sentenza impugnata, pronunciata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), è una decisione resa in materia penale contro cui è proponibile un ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF. La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 LTF), come pure la tempestività del gravame (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
5.2. Sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale le decisioni finali (art. 90 LTF), le decisioni parziali (art. 91 LTF), nonché le decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 92 e 93 LTF; per le diverse nozioni v. DTF 141 III 395 consid. 2.2).  
 
5.2.1. La contestata sentenza della CRP non è una decisione finale, dal momento che non pone fine al procedimento (art. 90 LTF). La Corte cantonale ha infatti rinviato gli atti al magistrato inquirente per approfondimenti in relazione all'ipotesi di appropriazione indebita e rivalutazione della fattispecie.  
 
5.2.2. Non costituisce neanche una decisione parziale. La CRP non ha statuito solo su talune conclusioni che potevano essere giudicate indipendentemente dalle altre giusta l'art. 91 lett. a LTF, non potendo le stesse fare oggetto di un procedimento autonomo in quanto relative al medesimo complesso fattuale (v. al riguardo sentenza 5A_203/2018 del 7 agosto 2018 consid. 1.3.2). La sentenza impugnata neppure pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti ai sensi dell'art. 91 lett. b LTF, dal momento che il procedimento penale è diretto esclusivamente contro il ricorrente.  
 
5.2.3. Non essendo né finale né parziale, il giudizio impugnato si raffigura quale decisione incidentale (DTF 141 III 395 consid. 2.2). Poiché non concerne la competenza e neppure una domanda di ricusazione (art. 92 LTF), esso è dunque impugnabile unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Queste condizioni mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 144 III 253 consid. 1.3 e rinvii). La possibilità di impugnare a titolo indipendente decisioni pregiudiziali e incidentali costituisce l'eccezione a questa regola e deve essere applicata restrittivamente, ritenuto che, secondo l'art. 93 cpv. 3 LTF, tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (DTF 144 III 475 consid. 1.2 e rinvii).  
 
Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento dei citati requisiti, fatti salvi i casi in cui essi risultano in modo manifesto dalla decisione impugnata o dalla natura della causa (DTF 141 IV 284 consid. 2.3). 
 
5.2.4. Non avvedendosi della natura incidentale della sentenza impugnata, l'insorgente nulla indica in merito all'adempimento delle condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF. E neanche risultano date in modo manifesto. Il pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve infatti essere di natura giuridica, deve in altre parole costituire un danno che nemmeno una decisione finale favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non sono quindi sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3). Il giudizio della CRP costituisce una decisione di rinvio e in quanto tale, nonostante il prolungamento della procedura, non causa al ricorrente alcun danno giuridico irreparabile. Quanto alla seconda ipotesi contemplata dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, è interpretata in modo molto restrittivo e di regola non si realizza in materia penale (DTF 141 IV 284 consid. 2, 289 consid. 1.1) Niente peraltro lascia supporre nella fattispecie che gli approfondimenti che il pubblico ministero è chiamato a svolgere in merito all'affidamento del denaro comporterebbero una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.  
 
In assenza dei presupposti per ricorrere contro la decisione impugnata, di natura incidentale, non è possibile entrare nel merito del gravame. 
 
6.   
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico del ricorrente. 
 
Non si accordano ripetibili agli opponenti che, in mancanza di uno scambio di scritti, non sono incorsi in spese in questa sede (art. 68 LTF
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 febbraio 2020 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy