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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_47/2021  
 
 
Sentenza del 19 febbraio 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Giudice presidente, 
Jametti, Müller, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Luca Loser, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; denegata e ritardata giustizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 dicembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2020.311). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
La madre di A.________ è stata ricoverata presso una casa anziani il 13 ottobre 2016, in seguito a un precedente ricovero presso un ospedale. Vi è deceduta il 7 dicembre 2016. L'8 marzo 2018 A.________ ha segnalato l'accaduto alla Commissione di vigilanza sanitaria: in data 11 aprile 2019 quest'ultima ha disposto l'archiviazione del procedimento. 
 
B.   
Il 18 febbraio 2019 A.________ ha presentato una denuncia penale al Ministero pubblico nei confronti del medico curante e di un'infermiera della casa di riposo per titolo di esposizione a pericolo della vita o salute altrui e abbandono. Il Procuratore pubblico (PP), aperta l'istruzione, ha fatto esperire una valutazione medico legale, allestita il 29 agosto 2019. Il medico legale ha concluso che, nell'impossibilità di accertare la causa del decesso della madre della denunciante, era impossibile indicare quali eventuali esami o terapie avrebbero potuto teoricamente procrastinarlo. Il 3 marzo 2020 la denunciante ha esteso la querela ai reati di omicidio intenzionale e coazione. L'8 settembre 2020 ha presentato un reclamo per denegata giustizia e una domanda di ricusa, poi stralciati. L'11 novembre 2020 ha inoltrato un reclamo per denegata e ritardata giustizia e formulato un'istanza di ricusazione nei confronti del PP. Con giudizio del 21 dicembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto il reclamo. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di accoglierlo e di ordinare al PP di procedere all'assunzione di tutte le prove da lei richieste entro un mese dalla data di decisione. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 II 276 consid. 1 pag. 279).  
 
1.2. Il ricorso in materia penale, tempestivo e diretto contro una decisione resa dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 78 cpv. 1 e 80 cpv. 1 LTF) è, sotto questo profilo, ammissibile. Essa non pone fine al procedimento penale e costituisce quindi una decisione incidentale, che può essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale di massima solo alle condizioni poste dall'art. 93 LTF, ossia se può causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a). Secondo la giurisprudenza, si può tuttavia rinunciare a questa esigenza quando si è in presenza di un asserito diniego di giustizia formale nella forma della ritardata giustizia (DTF 138 IV 258 consid. 1.1 pag. 261; sentenza 1B_179/2020 del 28 maggio 2020 consid. 1.1). La ricorrente, accusatrice privata, è abilitata, quale parte nella procedura, a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce in tale veste (DTF 136 IV 29 consid. 1.9 pag. 40).  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale, rimedio ordinario, devolutivo e di regola riformatorio (art. 107 cpv. 2 LTF), deve contenere le conclusioni (cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3 pag. 317; 133 II 409 consid. 1.4 pag. 414). Nelle sue conclusioni la ricorrente, assistita da un legale, non postula tuttavia l'annullamento della decisione della CRP, che continua pertanto a produrre i suoi effetti, limitandosi a chiedere di invitare il PP a procedere all'assunzione delle prove da lei richieste. Ora, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF; sentenza 1C_476/2020 del 22 settembre 2020 consid. 1.3; sul tema vedi FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2aed., n. 14, 17 e 20 ad art. 42; LAURENT MERZ, in: BSK Bundesgerichtsgesetz, 3aed., n. 15 seg., 20 e 22 ad art. 42). Il ricorso, in quanto ammissibile, sarebbe comunque, infondato.  
 
2.  
 
2.1. Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole. Lo stesso ordinamento è previsto dall'art. 6 n. 1 CEDU in contestazioni in materia penale. L'art. 5 cpv. 1 CPP concretizza inoltre il principio di celerità della procedura penale, disponendo che le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati. Questo principio vale sia per le autorità di perseguimento penale sia per le autorità giudicanti. L'esame della durata del procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire entro un termine che risulti essere giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze del caso, generalmente sulla base di una valutazione globale. Devono in particolare essere considerati la portata e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura (DTF 144 II 486 consid. 3.2 pag. 489; 143 IV 373 consid. 1.3.1 pag. 377). Ha diritto alla celerità della procedura anche l'accusatore privato (sentenza 1B_66/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 3.1).  
 
2.2. La CRP ha ritenuto che il reclamo doveva essere esaminato nell'ottica del principio della celerità, e non in quello della ritardata o denegata giustizia, visto che la ricorrente rimprovera al PP una certa lentezza nella conduzione del procedimento. Il decesso litigioso ha avuto luogo il 7 dicembre 2016, ma soltanto in data 18 febbraio 2019 è stata inoltrata la denuncia penale e, in seguito, complementi alla querela e un reclamo poi stralciato dai ruoli. Il 29 agosto 2019 è stata allestita la citata valutazione medico legale, mentre la ricorrente è stata sentita il 28 settembre 2020. La CRP ha aggiunto che, dopo l'inoltro del reclamo per denegata e ritardata giustizia, il PP ha conferito un mandato alla polizia. Sotto il profilo della celerità, la Corte cantonale ha ritenuto che l'istruzione è stata avviata celermente e che l'esito della valutazione medico legale ha evidenziato le difficoltà di proseguire il procedimento penale data l'impossibilità di accertare la causa del decesso e, pertanto, quali eventuali esami o terapie avrebbero potuto teoricamente differirlo. Ha stabilito che, in particolare a causa del tempo trascorso dai fatti, e dalle conclusioni esposte nella valutazione medico legale, l'inchiesta non è semplice. Ne ha concluso che, seppure non in modo rapidissimo, il PP ha agito, considerato che la denunciante non ha semplificato il lavoro degli inquirenti, rilevando che il tempo trascorso dall'inizio dell'istruzione è inferiore rispetto a quello passato tra il decesso e l'inoltro della denuncia penale.  
 
2.3. La ricorrente non si confronta di per sé con queste conclusioni, limitandosi a rimproverare alle autorità inquirenti di non avere assunto le testimonianze da lei richieste, segnatamente del medico che si era occupato di sua madre, del personale infermieristico e della direzione della struttura, come pure il piano dei turni, allo scopo di identificare il personale presente al momento di un presunto "intervento mancato/mal dispensato che ha poi condotto la paziente alla morte". Al riguardo la ricorrente osserva che la paziente era giunta il 13 ottobre 2016 presso la struttura in questione dopo una precedente degenza in un ospedale in seguito a un ematoma sottodurale dopo trauma cranico contusivo del 2 settembre 2016. Dal 21 al 31 ottobre 2016 era stata nuovamente ricoverata d'urgenza presso un ospedale per uno stato di male focale epilettico. A partire dal 23 novembre 2016 la gravità del suo stato clinico si sarebbe notevolmente acuito comportando una progressiva perdita dell'autonomia funzionale, associata a uno stato confusionale e agitazione psicomotoria fino al decesso. Richiamata la prassi relativa all'imperativo di celerità (art. 5 CPP), osserva che si tratterebbe di accertare violazioni delle regole della prudenza e dei doveri di diligenza in ambito medico e di non meglio specificate tematiche organizzative della casa anziani, al suo dire sottovalutate, che sarebbero connesse con il decesso in esame. Aggiunge che nonostante il fatto che occorra procedere a una valutazione globale della durata del procedimento, vi sarebbero stati periodi di inattività e che non sarebbero state assunte le prove da lei proposte. Osserva che il rischio di vuoti di memoria aumenta esponenzialmente con il passare del tempo, come il rischio che le prove documentali non potrebbero più essere disponibili, definendo scioccante l'asserito ritardo.  
 
2.4. Al riguardo giova rilevare che, come rettamente sottolineato dalla Corte cantonale, il lasso di tempo dell'inchiesta è inferiore rispetto a quello trascorso tra il decesso e l'inoltro della denuncia e che la ricorrente non indica alcun motivo che le avrebbe impedito di agire tempestivamente, proprio allo scopo di evitare gli invocati inconvenienti. Per lo stesso motivo mal si comprende l'assunto ricorsuale secondo cui una conduzione più rapida del procedimento sarebbe necessaria per impedire che vi sarebbero altre vittime, ciò in relazione a non meglio specificate lacune organizzative e gestionali della casa anziani, che sarebbero accentuate dall'attuale situazione Covid, fattispecie peraltro inesistente all'epoca dei fatti. Con quest'argomentazione la ricorrente misconosce inoltre ch'ella non è legittimata a presentare un ricorso nell'asserito interesse di terzi o nell'interesse generale (DTF 137 II 40 consid. 2.3 pag. 43). Le generiche critiche ricorsuali non dimostrano che, considerate le specificità del caso in esame, sarebbero adempiuti gli estremi di una violazione del principio di celerità. Ciò nondimeno le autorità inquirenti dovranno procedere celermente nei loro incombenti.  
 
3.  
Ne segue che in quanto ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 febbraio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri