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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.659/2006 /biz 
 
Sentenza del 19 marzo 2007 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Wurzburger, Karlen, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Lorenzo Fornara, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rilascio del permesso di domicilio, rispettivamente del rinnovo del permesso di dimora, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emessa il 9 ottobre 2006 dal Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Entrato regolarmente in Svizzera il 16 dicembre 2000 A.________, cittadino tunisino, si è sposato il 7 febbraio 2001 con B.________, cittadina italo-svizzera. Per tal motivo gli è stato accordato un permesso di dimora, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 6 febbraio 2006. 
Interrogata il 18 marzo 2006 dalla Polizia cantonale sulla sua situazione matrimoniale, B.________ ha dichiarato che i primi screzi con il marito avevano incominciato all'inizio del 2002, aggiungendo di avere rotto definitivamente i rapporti con questi nel febbraio 2005 e di essersi fatto riconsegnare le chiavi di casa il mese successivo. Sentito a sua volta il 21 marzo successivo A.________ ha negato che il matrimonio era in crisi dal 2002 nonché ha affermato che la convivenza con la moglie era cessata nell'aprile 2005, quando lei lo aveva costretto a lasciare l'appartamento coniugale. Ha poi aggiunto che auspicava in ogni caso che si riconciliassero. 
B. 
Considerata la premessa situazione, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni ha respinto, il 15 maggio 2006, l'istanza presentata il 15 dicembre 2005 da A.________ e volta al rilascio di un permesso di domicilio nonché ha rifiutato di rinnovargli il permesso di dimora; inoltre gli ha fissato un termine con scadenza al 30 giugno 2006 per lasciare il Cantone. A sostegno della propria decisione ha osservato che, in seguito alla cessazione della convivenza, lo scopo per il quale l'autorizzazione di soggiorno era stata accordata era venuto a mancare. 
C. 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 12 luglio 2006, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 9 ottobre 2006. Rilevato che la separazione durava oramai da un anno e mezzo e che niente agli atti permetteva di pensare che la stessa fosse provvisoria, la Corte ticinese ha ritenuto che l'insorgente invocava in modo manifestamente abusivo il proprio matrimonio, svuotato di scopo e contenuto, per ottenere un permesso di dimora. Ha poi considerato che l'interessato non poteva sollecitare il rilascio di un permesso di domicilio, in quanto la separazione era avvenuta prima della scadenza del termine quinquennale previsto dalla legge per potere ottenere la citata autorizzazione. Infine, ha osservato che l'interessato non poteva dedurre un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno né dall'art. 8 CEDU né, sebbene la moglie fosse anche cittadina italiana, dall'Accordo concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC). 
D. 
Il 2 novembre 2006 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli venga rilasciato un permesso di domicilio. Censura un accertamento manifestamente incompleto dei fatti determinanti e la violazione dell'art. 7 LDDS
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo ha chiesto la conferma delle motivazioni e conclusioni della propria decisione, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. Da parte sua l'Ufficio federale della migrazione si è allineato ai considerandi della sentenza cantonale impugnata. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La decisione impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.100; cfr. RU 2006 1069); conformemente alla regola speciale enunciata dall'art. 132 cpv. 1 LTF, alla presente vertenza si applica ancora la legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RU 1969 784 segg.; cfr. anche l'art. 131 cpv. 1 LTF). 
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami). 
2. 
2.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e riferimenti). 
2.2 Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora o di domicilio. Il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora di cui beneficiava il ricorrente, tuttora sposato con una cittadina svizzera, rispettivamente di rilasciargli un permesso di domicilio, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se questo diritto sussista ancora o sia invece decaduto in virtù delle eccezioni o delle restrizioni che discendono dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e dall'abuso di diritto è per contro un problema di merito no di ammissibilità (DTF 128 II 145 consid. 1.1.2 e rinvii). 
3. 
I fatti accertati dal Tribunale cantonale amministrativo - i quali, per quanto concerne gli elementi determinanti ai fini del giudizio, non sono manifestamente inesatti o incompleti - sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). Le critiche, peraltro vaghe, rivolte all'accertamento di alcuni punti, che comunque non appaiano decisivi in concreto, vanno quindi disattese. Nella fattispecie emerge dalla sentenza querelata - ciò che peraltro il ricorrente non contesta - che dal mese di aprile 2005 la coppia, sposatasi nel febbraio 2001, vive separata, ognuno dei coniugi avendo organizzato autonomamente la propria vita. Orbene, riguardo a questa constatazione, il ricorrente non dimostra né fornisce la prova che vi sia la possibilità o perlomeno la volontà di entrambi i consorti di una ripresa della vita comune. In effetti, egli non ha presentato alcun elemento concreto che provi che vi sia un effettivo e reale ravvicinamento tra di loro come anche non ha dato alcuna indicazione precisa su cosa e quanto avrebbe intrapreso per concretizzare la sua pretesa speranza di riconciliarsi con la moglie. In queste condizioni, non vi è nessun elemento agli atti che permette di ritenere che la separazione sia provvisoria, il ricorrente limitandosi a far menzione della sua intenzione di riprendere la vita coniugale interrotta. È quindi chiaro che non sussiste più né una vera e propria relazione sentimentale tra gli interessati né la volontà di entrambi i coniugi - al di là del semplice parlato - di una ripresa della vita comune. Di conseguenza, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che la Corte ticinese è giunta alla conclusione che il ricorrente, abusando dei diritti che gli derivano dall'art. 7 cpv. 1 LDDS, si richiamava ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta con l'unico intento di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a; 123 II 49 consid. 4 e 5) e ciò sia per ottenere un permesso di domicilio dato che, come emerge dalla sentenza impugnata, la separazione della coppia è intervenuta prima della scadenza del termine quinquennale fissato dalla legge per poter pretendere al rilascio del menzionato permesso e, quindi, per il ricorrente, per potere vivere definitivamente separato dalla consorte, sia per ottenere il rinnovo del permesso di dimora. Occorre poi ricordare che, come già spiegato da questa Corte (DTF 128 II 145 consid. 3.3; 127 II 49 consid. 5d), scopo dell'art. 7 LDDS è di permettere ed assicurare giuridicamente la vita comune in Svizzera, cioè la convivenza con il coniuge svizzero domiciliato in Svizzera, non invece il soggiorno in Svizzera del coniuge straniero con un domicilio separato, tanto più se una ripresa effettiva della convivenza non sembri presa in considerazione. In caso contrario, il mantenimento del matrimonio servirebbe unicamente ad assicurare al coniuge straniero la continuazione del soggiorno in Svizzera, ciò che costituisce proprio un abuso di diritto. 
In queste circostanze, il fatto che la separazione sia avvenuta contro la volontà del ricorrente non è di rilievo ai fini del giudizio. Per prassi costante (DTF 128 II 145 consid. 3.4; 127 II 49 consid. 4d), infatti, i motivi che hanno condotto alla separazione non sono determinati; per esaminare la questione dell'abuso di diritto nell'ambito dell'art. 7 LDDS è decisivo unicamente il quesito di sapere se entrambi i coniugi siano intenzionati a riprendere la vita comune. Ciò che non è il caso in concreto. 
4. 
4.1 Il ricorrente non può neanche appellarsi all'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare. Affinché tale norma sia applicabile occorre, secondo la prassi, che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esista una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 377 consid. 1b e riferimenti). Dal momento che, come osservato in precedenza, tali presupposti non sono in concreto adempiuti, il ricorrente non può quindi invocare detto disposto. 
4.2 Infine, anche se la moglie possiede la cittadinanza italiana, egli non può nemmeno invocare l'ALC dato che, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 II 113 consid. 9) e come ben rilevato dal Tribunale cantonale amministrativo, il fatto di richiamarsi ad un matrimonio che sussiste solo formalmente comporta la decadenza del diritto conferito dall'art. 3 Allegato I ALC
 
5. 
Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui interamente condivisi, segnatamente per quanto concerne la proporzionalità del provvedimento contestato (cfr. sentenza cantonale impugnata, consid. 4 pag. 6). La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG
6. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
Losanna, 19 marzo 2007 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: