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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
H 194/05{T 7} 
 
Sentenza del 19 marzo 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Borella e Buerki Moreni, giudice supplente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
S.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente, 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 novembre 2005. 
 
Fatti: 
A.a S.________, di professione consulente informatico e aziendale, è iscritto alla Cassa di compensazione del Canton Ticino (in seguito Cassa) in qualità di lavoratore indipendente dal 1° ottobre 1998. In base a questo statuto l'amministrazione ha emanato quattro decisioni definitive di fissazione dei contributi relative agli anni 2000 - 2003, in data 28 novembre 2002, 5 aprile 2004, 16 novembre 2004 e 18 gennaio 2005. 
A.b Nel corso del mese di luglio 2004, la Cassa ha esperito, tramite il proprio servizio ispettorato, un controllo contabile presso la A.________ SA riguardante il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, e ha ripreso, insieme ad altri, salari (non notificati) in favore di S.________ per un importo di fr. 577'185.- (v. anche decisione di tassazione d'ufficio del 19 luglio 2004). 
 
L'amministrazione ha sostanzialmente confermato - per quanto riguarda S.________ - la propria posizione il 30 agosto 2004 anche in seguito all'opposizione presentata dalla A.________ SA. 
B. 
Opponendosi alle riprese salariali, la A.________ SA, rappresentata dall'avv. Pier Carlo Blotti, è insorta al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, mediante pronunzia del 28 novembre 2005, ha parzialmente accolto il gravame della società, non tuttavia in relazione alla qualifica di S.________, che è stato ritenuto esercitare, per il periodo in esame, un'attività lucrativa salariata per la A.________ SA. 
C. S.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede di venir considerato, per gli anni dal 2000 al 2003, quale indipendente. Delle motivazioni si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. 
 
Chiamata a pronunciarsi sul gravame, la Cassa propone di respingerlo, mentre la A.________ SA, per il tramite dell'avv. Blotti, protestate spese e ripetibili, fatte alcune considerazioni si è rimessa al giudizio del Tribunale federale. Per parte sua, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura è disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Oggetto del contendere è la qualifica di dipendente o indipendente dell'attività di consulente informatico svolta da S.________ dal 2000 al 2003 in favore di A.________ SA. 
3. 
3.1 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS. Poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme (materiali) vigenti al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche - in concreto lo svolgimento dell'attività lavorativa e la sua remunerazione negli anni 2000-2003 -, si applicano sia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002 che quelle vigenti dal 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4; per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 pag. 4). 
3.2 La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Questo Tribunale deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte non è vincolata dai motivi sollevati dalle parti e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG). 
3.3 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari (AF). Poiché attengono alla legislazione cantonale, essi sfuggono al controllo giudiziale di questa Corte, la quale, in virtù dell'ordinamento applicabile in concreto, è legittimata a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 145 consid. 1 pag. 146 e riferimento). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
3.4 Decisioni in materia di contributi paritetici devono essere notificate non solo al datore di lavoro tenuto al loro conteggio, bensì, per principio, anche al lavoratore interessato, al quale spetta un diritto di ricorso autonomo (RCC 1979 pag. 115; 1978 pag. 61). Giusta l'art. 103 lett. a OG ha diritto di interporre ricorso di diritto amministrativo chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. La legge non prevede limitazioni particolari in merito alla legittimazione di persone cointeressate che non hanno presentato ricorso in prima istanza. Deve pertanto bastare, ai fini della legittimazione attiva nella procedura di ricorso di diritto amministrativo, l'esistenza di un interesse degno di protezione del cointeressato alla soppressione o modifica del provvedimento impugnato. Ciò che, in caso di decisioni concernenti contributi paritetici, deve di principio essere riconosciuto al lavoratore interessato (sentenza inedita del Tribunale federale delle assicurazioni H 343/95 del 21 gennaio 1997; cfr. pure STFA 1965 pag. 238 consid. 3 pag. 243). Tanto più che, nel caso concreto, avendo la A.________ SA già interposto opposizione e poi ricorso contro la decisione su opposizione dell'amministrazione, S.________ non aveva motivo di ugualmente contestare questa decisione (cfr. per analogia DTF 127 V 107 consid. 2b pag. 110). Ne consegue pertanto che all'interessato può essere riconosciuta la legittimazione ad agire, la pronuncia cantonale toccando la sua posizione assicurativa (cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 31/04 del 21 marzo 2005, consid. 1.3 con riferimenti). 
4. 
4.1 Il Tribunale di prime cure ha considerato l'interessato quale dipendente ritenendo prevalenti le caratteristiche di tale qualifica. In particolare, ha fondato la propria valutazione sul fatto che l'assicurato non avrebbe agito in proprio nome e per proprio conto, non avrebbe sopportato il rischio economico dell'attività, avrebbe disposto di un ufficio presso la A.________ SA e, infine, sarebbe stato vincolato (ma anche tutelato) da un accordo di collaborazione che stabiliva la durata e le modalità di disdetta del contratto che lo legava alla società. I primi giudici hanno sì riconosciuto una certa indipendenza nell'organizzazione del lavoro, la quale tuttavia sarebbe stata relativizzata dalla necessità di concordare modalità e scadenze nei casi più importanti e soprattutto non sarebbe stata tale da rovesciare gli altri elementi in favore di una qualifica dipendente dell'attività svolta. 
4.2 Per parte sua, il ricorrente ritiene di dover essere considerato indipendente sia da un punto di vista dell'indipendenza organizzativa che del rischio aziendale. 
5. 
5.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente esposto come in materia di AVS l'obbligo contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa dipenda, tra l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un determinato periodo di tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS). Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri. 
 
Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, la Corte giudicante ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura, dal profilo del diritto civile, del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente. 
 
Di principio si deve ammettere l'esistenza di un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta il rischio economico a carico del datore di lavoro. Vi è infatti attività dipendente se sono dati gli elementi tipici del contratto di lavoro, in particolare se l'assicurato lavora a tempo, se dipende economicamente dal datore di lavoro e se durante il tempo di lavoro è inserito nell'azienda e praticamente non può eseguire altre attività. Indizi a favore di questo tipo di rapporto sono l'esistenza di un determinato piano di lavoro, la necessità di rendere conto sullo stato dei compiti svolti, così come la dipendenza dall'infrastruttura esistente sul posto di lavoro (DTF 122 V 169 consid. 3c pag. 172). 
 
Un'attività indipendente è invece caratterizzata da investimenti rilevanti e dall'utilizzo di uffici e personale propri. Il rischio aziendale specifico consiste nel fatto che, indipendentemente dal successo dell'attività, insorgono delle spese che devono essere sostenute dall'assicurato stesso (DTF 122 V 169 consid. 3c pag. 172). 
 
Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 161 consid. 1 pag. 162; 122 V 169 consid. 3a pag. 171; 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). 
5.2 Nella misura in cui le circostanze del caso concreto non impongano di concludere diversamente, questa Corte ha ripetutamente considerato i consulenti in informatica lavoratori dipendenti (VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60; 1995 pag. 147; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, Basilea 2007, pag. 1236, cifra marg. 100; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed. 1996, pag. 133 cifre marg. 4.65 e 4.66). Il Tribunale federale ha tuttavia pure già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti). In caso contrario questi collaboratori non verrebbero mai considerati indipendenti. 
6. 
6.1 In casu, il ricorrente, iscritto quale indipendente alla Cassa, sostiene di aver avviato la propria attività nell'ottobre 1998. Per fare ciò si è visto costretto a rimborsare alla B.________ SA, suo precedente datore di lavoro - i fatti non sono contestati -, fr. 24'000.-, investiti in favore della formazione triennale da lui intrapresa presso la scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Tale investimento è stato poi riconosciuto dall'autorità fiscale quale costo di avviamento. Egli ha inoltre dichiarato di aver investito circa ulteriori fr. 12'000.- in strumenti di lavoro e mobili, alfine di poter svolgere attività lucrativa in un proprio ufficio. Dagli accertamenti esperiti in sede cantonale risulta anche che oltre al mandato in favore di A.________ SA, sua cliente principale, nel medesimo periodo egli ha fornito anche altre consulenze di natura informatica e aziendale e che dall'inizio dell'attività è iscritto nel registro dei contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto ed è tassato quale indipendente. 
6.2 Per quanto concerne l'attività concretamente svolta per A.________ SA - società considerata da S.________ di fatto un'intermediaria per i rapporti con la Banca X.________, che per motivi di praticità voleva far capo ad un unico interlocutore -, dall'accordo di collaborazione concluso il 4 agosto 1998 emerge che oggetto del contratto era l'attività di "sviluppo e manutenzione del software bancario". Riguardo alle modalità di esecuzione, risulta che le prestazioni erano "richieste di volta in volta dalla A.________ SA, precisando tempi e modalità di esecuzione" e che l'interessato ("il mandatario") poteva effettuare le prestazioni presso gli uffici della A.________ SA o presso clienti della stessa. L'accordo è stato concluso per un anno rinnovabile e l'assicurato si è impegnato a lavorare per almeno 80 giorni lavorativi. La remunerazione avveniva in base ad una tariffa giornaliera. A proposito del rimborso spese, il contratto precisa che l'ammontare dei compensi era "comprensivo di ogni e qualsiasi spesa, fatta eccezione per le spese straordinarie che il mandatario dovesse sostenere in relazione a trasferte effettuate per conto e su esplicita autorizzazione della A.________ SA". Il rimborso spese doveva essere concordato di volta in volta a dipendenza del luogo di lavoro, della durata del viaggio e del soggiorno. Dal contenuto delle fatture risulta essere stata conteggiata la tariffa giornaliera pattuita, alla quale è stata aggiunta l'IVA, per i giorni in cui l'interessato ha effettivamente lavorato. 
6.3 Su espressa domanda del Tribunale di prime cure, l'assicurato ha precisato di non avere ricevuto alcuna direttiva concernente l'orario di lavoro, la pianificazione e la sua esecuzione. Ha inoltre aggiunto che, per ovvi motivi, l'attività veniva svolta presso gli istituti bancari dove era installato il software e che egli organizzava il lavoro in maniera da soddisfare al meglio le esigenze del cliente. A suo dire gli interventi concernevano attività di manutenzione e di sviluppo del software bancario: nel primo caso egli interveniva per risolvere eventuali malfunzionamenti; nel secondo caso, egli pianificava e eseguiva il lavoro a seconda delle sua disponibilità, se si trattava di piccole modifiche, mentre per gli sviluppi importanti concordava modalità e scadenze con il team di progetto guidato generalmente da un rappresentante di un istituto bancario. Le affermazioni del ricorrente trovano conferma nelle dichiarazioni che A.________ SA ha esposto nel ricorso inoltrato presso la Corte cantonale e vengono ammesse pure dal Tribunale di prime cure. Le modalità operative stabilite tra A.________ SA e la Banca X.________, infine, risultano simili a quelle pattuite tra la A.________ SA e l'assicurato. 
7. 
7.1 Da quanto sopra, emerge che l'assicurato, per avviare la propria attività indipendente, ha dovuto effettuare investimenti di una certa entità e in misura superiore rispetto ad altri assicurati attivi nel medesimo settore (si veda a titolo di esempio VSI 2001 pag. 55), ritenuto che, oltre che all'acquisto dei necessari mobili d'ufficio e dei macchinari, è stato tenuto anche a rimborsare quanto anticipatogli dal datore di lavoro per portare a termine la formazione avviata presso la SUPSI. 
L'assicurato ha sempre unicamente fatturato il lavoro effettivamente svolto e non risulta aver ricevuto alcuna indennità di presenza oppure un indennizzo minimo. Del resto, durante il periodo in esame egli ha pure svolto mandati, seppur di minor entità, per altri clienti. Non deve inoltre ritenersi decisivo il fatto che la A.________ SA fosse il suo più grosso cliente, ritenuto che all'avvio di un'attività indipendente ciò è piuttosto usuale (si veda in proposito la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.3). 
 
Alla luce di quanto sopra esposto si può senz'altro ritenere che l'assicurato abbia sopportato un certo rischio aziendale. 
7.2 Per quanto concerne l'indipendenza organizzativa, riconosciuta parzialmente anche dal Tribunale cantonale, dagli atti non emerge che il ricorrente disponeva di un vero e proprio ufficio presso la A.________ SA e che vi doveva presenziare a determinati orari; pattuito era unicamente che egli vi potesse (ma non dovesse) lavorare (in effetti il contratto di collaborazione si esprime nei termini seguenti: "il mandatario potrà effettuare le prestazioni presso gli uffici della A.________ SA"). Del resto, per ovvi motivi, nel caso di attività di manutenzione e di cattivo funzionamento, egli si recava presso gli uffici della banca (non di A.________ SA), dove disponeva di totale libertà organizzativa per quanto riguardava i piccoli interventi (nel rispetto dei bisogni della banca) e di una relativa subordinazione nel caso di sviluppi importanti del progetto in cui doveva agire con un gruppo di lavoro (si veda in proposito il caso simile di cui alla sentenza citata H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.4). 
 
In simili condizioni, malgrado la libertà organizzativa appaia più limitata rispetto a quella di cui disponeva il consulente esaminato in VSI 2001 pag. 55 seg., che agiva in maniera del tutto indipendente, essa risulta comunque ben più ampia di quella di cui al caso pubblicato in DTF 121 V 1 consid. 4b (in quest'ultima vertenza, pur essendo gli aspetti dell'attività dipendente stati ritenuti prevalenti, la qualifica iniziale di indipendente non era comunque stata modificata per difetto dei presupposti per un riesame della decisione). Essa è inoltre paragonabile a quella di cui alla sentenza citata H 155/04 del 14 febbraio 2005, in cui l'interessato era stato considerato indipendente. 
7.3 Inoltre, in ragione delle complicazioni che potrebbero sorgere in caso di modifica retroattiva dei conteggi e per il fatto che, in casi limite, non si dovrebbe senza necessità scostarsi dalla valutazione dell'autorità fiscale, il fatto di aver pagato l'IVA, pur non essendo da solo un criterio decisivo, non permette di non qualificare a titolo di indipendente un'attività, che manifesta importanti caratteristiche in tal senso (sentenza citata H 155/04, consid. 4.5 con riferimento). 
7.4 Vanno infine considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto soprattutto nelle situazioni limite in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 12/04 del 17 febbraio 2005, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti). In tale contesto va così considerato che per rapporto agli altri clienti il ricorrente è stato qualificato indipendente. 
8. 
Tutto ben ponderato si deve concludere che, contrariamente a quanto ritenuto, in violazione del diritto federale, dai primi giudici, l'attività svolta da S.________, negli anni 2000-2003, in favore della A.________ SA andava considerata di natura indipendente e che pertanto non si è verificata alcuna modifica dello statuto lavorativo in esame. 
 
In tali condizioni, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso di diritto amministrivo dev'essere accolto, mentre il giudizio del 28 novembre 2005 e la decisione su opposizione del 30 agosto 2004 vanno annullati nella misura in cui si riferiscono alla ripresa salariale e ai contributi dovuti per l'attività svolta da S.________ in favore della A.________ SA. 
9. 
9.1 Non trattandosi in concreto di una procedura tendente all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni assicurative, essa non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico della Cassa. 
9.2 Il ricorrente non è patrocinato da un legale e, sebbene risulti vincente in lite, non ha diritto a ripetibili (che peraltro nemmeno reclama; DTF 110 V 82). Per contro alla A.________ SA, rappresentata da un legale, benché non abbia formulato conclusioni particolari, devono essere riconosciute delle ripetibili (ridotte), che saranno poste a carico della Cassa soccombente (art. 159 OG; DTF 123 V 159; SVR 1995 AHV no. 70 pag. 214 consid. 6; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 221/02 del 17 marzo 2003, consid. 5; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 184). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è accolto; di conseguenza, il giudizio cantonale del 28 novembre 2005 e la decisione su opposizione del 30 agosto 2004 sono annullati nella misura in cui si riferiscono ai contributi di diritto federale concernenti l'attività svolta, negli anni 2000-2003, da S.________ per la A.________ SA. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.- sono poste a carico della Cassa di compensazione. 
3. 
L'anticipo spese di fr. 4'000.- prestato dal ricorrente viene retrocesso. 
4. 
La Cassa verserà alla A.________ SA la somma di fr. 800.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di ripetibili per la procedura federale. 
5. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nonché ad A.________ SA, Lugano. 
Lucerna, 19 marzo 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: