Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
I 226/00 Ge 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 19 aprile 2001 
 
nella causa 
P.________, ricorrente, rappresentato dall'avvocato Paolo Luisoni, Viale Stazione 16, Bellinzona, 
 
contro 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- Mediante decisione 13 maggio 1998 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha respinto una domanda intesa al riconoscimento di una rendita e alla consegna di scarpe ortopediche presentata dal cittadino portoghese P.________, nato nel 1955, operaio macchinista di fabbrica, inattivo dal mese di gennaio del 1997 a causa degli esiti di una poliomielite alla gamba destra contratta nell'infanzia. 
B.- L'interessato ha fatto deferire il provvedimento amministrativo con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
Per giudizio 15 marzo 2000 l'autorità di ricorso cantonale ha annullato la decisione impugnata in quanto riferita al rifiuto di consegnare le scarpe ortopediche, rinviando l'incarto all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici, atti a stabilire il genere di calzature adatte allo stato di salute dell'assicurato. Nella misura in cui riguardava la rendita, la decisione in lite è invece stata confermata per carenza di invalidità di rilievo. Il Tribunale cantonale assegnò ripetibili all'insorgente. 
 
C.- Assistito dall'avv. Luisoni di Bellinzona, l'assicurato interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di essere sottoposto a una perizia atta a stabilire il grado della capacità residua di lavoro in un'occupazione idonea al suo stato di salute. 
Mentre l'amministrazione propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Oggetto della presente lite è unicamente il tema di sapere se il ricorrente abbia diritto al riconoscimento di una rendita. Orbene, nei considerandi del querelato giudizio, i primi giudici hanno già correttamente ricordato le norme disciplinanti il riconoscimento di tale prestazione. 
A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 % o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 % e che, giusta il cpv. 2 della medesima disposizione, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. 
 
2.- a) Per fondare la loro decisione e pervenire in modo particolare al convincimento che il ricorrente non presentasse un'invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita, l'amministrazione e i primi giudici si sono basati essenzialmente su un rapporto peritale steso il 1° aprile 1998 dal dott. F.________, specialista di chirurgia ortopedica e di ortopedia, su richiesta dell'Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità. In tale referto si era concluso per una totale inabilità lavorativa dell'assicurato nella precedente professione di operaio macchinista di fabbrica. Eventualmente, comunque, tramite provvedimenti di ordine professionale a mente del perito si sarebbe potuto migliorare la capacità di lavoro dell'interessato nel senso che per attività in cui egli poteva stare parzialmente seduto e parzialmente in piedi senza doversi spostare su terreni sconnessi e senza dover portare pesi, sarebbe stato abile anche nella misura completa. 
 
b) Nel suo gravame il ricorrente eccepisce che il referto del dott. F.________ sia insufficiente per potere, senza ulteriori indagini, ammettere una totale abilità lavorativa in attività confacenti. Secondo l'insorgente, tale capacità completa sarebbe solo eventuale e legata all'attuazione di provvedimenti di ordine professionale, circostanze che, in concreto, non si sarebbero verificate. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni condivide questa opinione, il rapporto peritale in questione non consentendogli di pronunciarsi, con sufficiente tranquillità, sulla capacità lavorativa in attività sostitutive compatibili con lo stato di salute dell'assicurato. Il dott. F.________ non si esprime infatti con la necessaria chiarezza, lasciando spazio a dubbi interpretativi. Si impongono pertanto indagini completive. 
 
3.- a) La valutazione dell'invalidità operata dalle precedenti istanze e che ha condotto al diniego di una rendita è carente poi per un altro motivo. Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per il ricorrente, di svolgere la precedente attività, i primi giudici hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 28 cpv. 2 LAI, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essi, prevalendosi della giurisprudenza cantonale sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva per gli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg. 
 
b) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. 
La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. 
La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale del 25 % del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. 
 
c) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata. 
 
4.- In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati in quanto riferiti al rifiuto di erogare una rendita, nel senso che gli atti sono rinviati all'amministrazione perché, accertato, tramite nuove indagini mediche, il grado di capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti allo stato di salute e stabilito, in seguito, il tasso di invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto alla prestazione in lite. 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel 
senso che, annullati il giudizio querelato 15 marzo 
2000 e la decisione impugnata 13 maggio 1998 nella 
misura in cui concernono il rifiuto di rendita, gli 
atti sono rinviati all'Ufficio cantonale dell'assicurazione 
invalidità perché, dopo aver promosso gli 
accertamenti richiesti, renda un nuovo provvedimento, 
conformemente ai considerandi. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. L'amministrazione opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 2'500.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
 
 
 
IV. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni statuirà di nuovo sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede 
 
 
federale. 
 
V. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni e all'Ufficio federale 
delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 19 aprile 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: