Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_269/2017
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Sentenza del 19 maggio 2017
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Pfiffner, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato da sua madre B.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
Ticino, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 marzo 2017.
Visto:
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 10 aprile 2017 (timbro postale) contro il giudizio del 13 marzo 2017 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stato confermato che non vi è diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità,
lo scritto del 12 aprile 2017 con il quale, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel querelato giudizio,
l'atto complementare del 13 aprile 2017 di A.________ (timbro postale),
considerando:
che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o sia incorsa in accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 16 consid. 2.1. pag. 18),
che nella fattispecie oggetto del contendere davanti all'autorità cantonale era sapere se il ricorrente
avesse il diritto a prestazioni dall'assicurazione per l'invalidità per le affezioni lamentate nella sua richiesta di prestazioni per adulti del 3 giugno 2015,
che il giudice di prime cure ha ritenuto la forza probatoria degli atti medici al dossier, segnatamente quella della perizia psichiatrica del 14 marzo 2016 del Centro peritale per le assicurazioni sociali allestita dalla dott. Ciavaglioli, che hanno consentito di concludere per l'assenza dei presupposti del diritto a una prestazione dell'assicurazione per l'invalidità,
che il ricorrente ribadisce il suo punto di vista circa il preteso peggioramento del suo stato valetudinario alla base dell'impedimento dell'esercizio di un'attività lucrativa, richiedendo anche in questa sede l'esperimento di nuovi accertamenti medici per poter definire più dettagliatamente il suo stato di salute,
che egli si limita dunque a critiche di natura meramente appellatoria (a tal proposito cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266), senza spiegare il motivo per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti,
che per quanto concerne la nuova documentazione medica prodotta con il presente gravame, ossia il certificato del medico curante dott. Candolfi del 3 aprile 2017, essa non può essere presa in considerazione già solo perché allestita dopo il giudizio impugnato (cosiddetti "echte nova") e pertanto inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. fra tante, sentenza 9C_280/2015 del 6 giugno 2016 consid. 4.3.2; DTF 140 V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548),
che lo stesso vale anche per la censura, che risulta immotivata, sull'importo di fr. 500.- quale tassa di giustizia dinanzi il Tribunale cantonale, in quanto il ricorrente si limita ad affermare apoditticamente che sarebbe eccessiva avuto riguardo alla sua situazione finanziaria,
che dunque, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso e l'atto complementare non soddisfano manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dall'addossare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 maggio 2017
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Pfiffner
La Cancelliera: Cometta Rizzi