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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_281/2019  
 
 
Sentenza del 19 maggio 2020  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Muschietti, van de Graaf, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
E.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Indennizzo, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 24 gennaio 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino 
(incarto n. 17.2018.131+132+190+191). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 17 aprile 2018, la Giudice supplente della Pretura penale ha riconosciuto E.________ autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione e di infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale. Per quanto concerne quest'ultimo reato, all'imputato è stato sostanzialmente rimproverato di avere, nel corso del 2013, a X.________, Y.________ e in altre località, in correità con A.________, sfruttato senza essere autorizzato, nell'ambito della società B.________ SA, di cui era azionista insieme al correo nella misura del 50 % ciascuno, uno strumento di calcolo sottratto al suo precedente datore di lavoro C.________ AG, unitamente ad altra documentazione, sulla cui base ha allestito un'offerta e un contratto quadro tra la D.________ e la B.________ SA. 
E.________ è per contro stato prosciolto dalle imputazioni di infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale e di violazione del segreto di fabbrica o commerciale riguardo ad altri capi d'accusa, che non occorre qui evocare. Egli è stato condannato, a valere quale pena aggiuntiva ad una precedente pena di 15 aliquote giornaliere di fr. 160.-- ciascuna inflittagli il 28 febbraio 2014 dalla Pretura penale, alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 200.-- ciascuna, per complessivi fr. 12'000.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. L'imputato è inoltre stato condannato al pagamento di una multa di fr. 2'400.--, da sostituirsi con una pena detentiva di 12 giorni in caso di mancato pagamento. 
 
B.   
Con sentenza del 24 gennaio 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto un appello presentato da E.________ contro il giudizio di primo grado e lo ha interamente prosciolto dall'accusa di infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale. L'imputato è stato per contro riconosciuto autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ed è stato condannato alla pena di 30 aliquote giornaliere di fr. 170.-- ciascuna, per complessivi fr. 5'100.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 900.--, da sostituirsi con una pena detentiva di 6 giorni in caso di mancato pagamento. In parziale accoglimento della relativa istanza, la Corte cantonale gli ha contestualmente riconosciuto un'indennità di fr. 52'196.20 per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP. La CARP ha per contro respinto le pretese d'indennizzo avanzate per il danno economico e per il torto morale. 
 
C.   
E.________ impugna il dispositivo di questa sentenza relativo all'indennità giusta l'art. 429 CPP con un ricorso in materia penale del 26 febbraio 2019 al Tribunale federale. In via principale, chiede che oltre all'importo di fr. 52'196.20 assegnatogli per le spese legali, gli sia riconosciuto un indennizzo di fr. 4'256'422.-- per il danno economico. In via subordinata, postula il rinvio degli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione sull'istanza di indennità. Il ricorrente fa sostanzialmente valere la violazione dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP
 
D.   
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Le pretese d'indennità previste dall'art. 429 cpv. 1 lett. a-c CPP fanno parte del giudizio penale e rientrano quindi nelle decisioni pronunciate in materia penale giusta l'art. 78 cpv. 1 LTF (DTF 139 IV 206 consid. 1). Rivolto contro una sentenza finale (art. 90 LTF), emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e di principio ammissibile. La legittimazione a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF è data.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Non è quindi vincolato né agli argomenti sollevati nel gravame né ai considerandi della precedente istanza. Esso può accogliere il ricorso sulla base di un motivo non invocato, rispettivamente respingerlo con una motivazione diversa da quella addotta dalla precedente istanza (DTF 145 II 153 consid. 2.1; 142 V 118 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. In concreto è litigioso unicamente il rifiuto della CARP di riconoscere al ricorrente un'indennità per il danno economico ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP. Egli sostiene che a seguito dell'apertura del procedimento penale, D.________ avrebbe rescisso unilateralmente il contratto concluso il 12 dicembre 2013 con B.________ SA per la durata di otto anni (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2022) e una cifra d'affari annua prevista di fr. 4'900'000.--. Rileva che D.________ costituiva un cliente importante e che il contratto in questione avrebbe aperto alla nuova società la prospettiva di inserirsi con successo nel mercato ticinese dei servizi logistici e di acquisire in seguito ulteriori clienti. Il ricorrente fa valere il risarcimento per i mancati dividendi che avrebbe percepito quale azionista al 50 % di B.________ SA fino al 2022, qualora D.________ non avesse rescisso il contratto. Egli quantifica tale perdita economica in fr. 4'256'422.--, facendo riferimento, oltre al guadagno derivante dal contratto con D.________, a quello che avrebbe conseguito da un contratto concluso con un altro cliente (F.________) e da una prospettata crescita annua del 5 % dei ricavi della società.  
 
2.2. Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. L'art. 429 cpv. 2 CPP prevede che l'autorità esamini d'ufficio le pretese dell'imputato e possa invitarlo a quantificarle e a comprovarle. Questa normativa fonda una responsabilità causale dello Stato, il quale è tenuto a risarcire l'integralità del danno che è in un rapporto causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Per potere essere risarcito, il danno economico invocato deve trovarsi in un rapporto di causalità adeguata con il procedimento penale. Non è per contro necessario che il danno economico dell'imputato sia riconducibile ad un determinato atto procedurale (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.3 e 1.3.4). Secondo la giurisprudenza, il nesso di causalità è adeguato quando il procedimento penale è idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrre o a favorire un pregiudizio simile a quello realizzatosi. Si tratta al riguardo di una questione di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 142 IV 237 consid. 1.5.2 e rinvii).  
 
2.3. La Corte cantonale ha ritenuto che il danno derivante dalla rescissione, da parte di D.________, del contratto concluso con B.________ SA colpirebbe il patrimonio di quest'ultima società e rappresenterebbe per il ricorrente, in veste di azionista della stessa, soltanto un danno indiretto, che non sarebbe risarcibile sotto il profilo dell'art. 429 CPP. La CARP ha inoltre considerato che la perdita di valore azionario non è stata sostanziata dal ricorrente, che si era limitato ad esporre quantificazioni "prudenziali" e teoriche e non aveva dimostrato la riconducibilità di tale perdita al procedimento penale. La precedente istanza ha altresì rilevato che il contratto sottoscritto con D.________ prevedeva per l'anno 2014 una fase di implementazione, durante la quale il rapporto tra le parti poteva essere sciolto dietro pagamento di una penale. Nella fattispecie, la penale ammontava a fr. 300'000.-- ed è effettivamente stata versata da D.________ a B.________ SA.  
 
2.4. Contrariamente all'opinione della CARP, l'esistenza di un danno indiretto non è in casu di per sé decisiva per negare l'indennizzo giusta l'art. 429 CPP. Determinante per il risarcimento è, come visto, la questione di sapere se il danno è in un rapporto di causalità adeguata o meno con il procedimento penale (cfr. DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1-1.3.4). La CARP ha inoltre ravvisato a torto il danno invocato dal ricorrente nella diminuzione di valore delle azioni di B.________ SA: in realtà egli ha fatto valere la perdita economica per i mancati dividenti derivanti da tali azioni. È comunque dubbio che il ricorrente abbia sufficientemente comprovato le sue pretese relative al danno economico. Ciò, in particolare, con riferimento al contratto esistente con F.________, di cui non sono stati specificatamente addotti i motivi e le circostanze della rescissione, e all'aspettativa di una crescita, regolare e costante, del 5 % all'anno dei ricavi dell'impresa fino al 2022. La questione può nondimeno rimanere indecisa, siccome le pretese del ricorrente devono in ogni caso essere respinte.  
 
2.5. Come accertato dalla Corte cantonale sulla base del comunicato stampa del 5 giugno 2014 di D.________ allegato all'istanza di indennità, la rescissione del contratto relativo alla fornitura di servizi logistici concluso con B.________ SA è riconducibile al procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente e del coimputato. In tale comunicazione, D.________ ha precisato che il 3 giugno 2014 il consiglio di amministrazione ha  "deciso di non ritenere possibile mantenere in essere il rapporto contrattuale con B.________ SA", siccome "a seguito in particolare delle procedure penali nelle quali sono coinvolti i suoi dirigenti", la società  "non appare in grado di garantire dal 1° gennaio 2015 l'organizzazione per la fornitura ineccepibile di quei servizi che la Direzione di D.________ si aspettava". È inoltre accertato che, in conseguenza della rescissione del contratto, D.________ ha versato a B.________ SA una penale di fr. 300'000.-- conformemente a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.  
 
È quindi assodato che il procedimento penale contro il ricorrente costituisce una condizione senza la quale D.________ non avrebbe sciolto il contratto. L'esistenza di un nesso causale naturale tra il procedimento penale e la rescissione del contratto, rispettivamente il mancato guadagno invocato è perciò data. La causalità deve però anche essere adeguata, nel senso che il procedimento penale deve essere idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrre il pregiudizio invocato dal ricorrente. 
In concreto, la previsione secondo cui il procedimento penale pendente contro il ricorrente ed il coimputato avrebbe impedito alla B.________ SA di adempiere le prestazioni previste dal contratto costituisce una semplice supposizione di D.________. Nell'ambito dell'inchiesta, il ricorrente non è stato privato della libertà personale e non sostiene che non avrebbe potuto continuare a svolgere la sua attività lavorativa. Non adduce che B.________ SA non sarebbe stata in grado di fornire le prestazioni concordate. Un eventuale inadempimento del contratto non poteva apparire manifesto in quella fase della procedura e non imponeva a D.________ di rescindere anticipatamente il contratto. Tanto più che ciò ha comportato l'obbligo per D.________ di versare a B.________ SA una penale di fr. 300'000.--. L'inizio del contratto era previsto per il 1° gennaio 2015 e, in caso di inadempimento, D.________ disponeva dei rimedi previsti dal diritto contrattuale (cfr. art. 97 segg. CO). Il contratto medesimo prevedeva, in caso di inadempienza e in difetto di un intervento correttivo tempestivo, il diritto per la controparte di recedervi con un preavviso ridotto a sei mesi (cfr. punto n. 9.1 seg. del contratto). D.________ ha per contro optato per una rescissione del contratto già nel giugno 2014, durante la fase di implementazione dello stesso, dietro pagamento di una penale di fr. 300'000.-- (cfr. punto n. 11.4 del contratto). Questa scelta è stata fondata su una valutazione di opportunità e non è stata necessariamente imposta dall'apertura dell'inchiesta contro il ricorrente e il coimputato. Il fatto che nei loro confronti fosse pendente un procedimento penale promosso dal precedente datore di lavoro non era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a comportare la disdetta anticipata del contratto litigioso da parte di D.________ quale cliente di B.________ SA. In tali circostanze, non essendo realizzato un rapporto di causalità adeguata con il procedimento penale, non si giustifica di accollare alle autorità penali il pregiudizio economico che ne è derivato al ricorrente (cfr. DTF 142 IV 237 consid. 1.5.3). A maggiore ragione, un nesso causale con il procedimento in oggetto deve essere escluso nell'ipotesi, invero non accertata, che la rescissione del contratto da parte di D.________ fosse piuttosto riconducibile al procedimento penale aperto nei confronti di alcuni suoi organi. 
Considerato che, secondo il ricorrente, l'intero progetto imprenditoriale sarebbe sfumato a seguito della rescissione del contratto con D.________, devono parimenti essere respinte le sue pretese relative al danno economico per la perdita del contratto con F.________ e per il mancato incremento dell'attività di B.________ SA. 
 
2.6. Il ricorrente sostiene che il caso in esame sarebbe diverso da quello oggetto della sentenza pubblicata in DTF 142 IV 237, in cui è stata negata la causalità adeguata tra il procedimento penale e il licenziamento oggettivamente ingiustificato di un insegnante in seguito prosciolto dall'imputazione di reati contro l'integrità sessuale ai danni di un'allieva. Adduce che, in concreto, la rescissione del contratto con B.________ SA da parte di D.________ non era illegale, essendo avvenuta in modo conforme alle disposizioni del contratto.  
Tuttavia, il fatto che, nella fattispecie, il rapporto tra le parti sia stato interrotto nel rispetto dei termini contrattuali non significa ancora che questa cessazione si collochi in un rapporto di causalità adeguata con il procedimento penale nei confronti del ricorrente. Come visto, una disdetta anticipata non era di per sé giustificata dal procedimento penale, ma costituiva una scelta gestionale di D.________ che, a quello stadio della procedura, avrebbe potuto continuare il rapporto contrattuale, rescindendolo soltanto in caso di un effettivo inadempimento da parte di B.________ SA ed evitando di riflesso il pagamento di una penale di fr. 300'000.--. 
 
3.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 maggio 2020 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni