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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1025/2021  
 
 
Sentenza del 19 maggio 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, Bovey, 
Cancelliera Corti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Michele Barchi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
opponente, 
 
B.________. 
 
Oggetto 
gratuito patrocinio (sequestro), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 novembre 2021 dalla III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino (13.2021.56/57). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ ha chiesto e ottenuto dal Pretore del Distretto di Lugano il sequestro sino a concorrenza di fr. 8'653.10 degli averi o crediti intestati al marito B.________ presso C.________ SA di Y.________. Quale titolo di credito ha prodotto i provvedimenti 28 marzo e 20 giugno 2019 del Presidente del Tribunale ordinario di X.________ (Italia), riconosciuti in via pregiudiziale. Nella relativa decisione 11 dicembre 2020 il Pretore ha respinto le domande di provisio ad litem nonché di concessione del gratuito patrocinio formulate da A.________.  
 
A.b. Una seconda domanda di sequestro, fondata sui medesimi titoli di credito e vertente su un importo di fr. 11'853.10 quale pretesa salariale del marito nei confronti del datore di lavoro D.________ Sagl di Y.________, è stata accolta dal Pretore in data 18 dicembre 2020. Con separata decisione 6 maggio 2021, quest'ultimo ha nuovamente respinto la domanda di provisio ad litem (per quanto ricevibile), così come l'istanza di concessione del gratuito patrocinio riproposte da A.________.  
 
B.  
Il Presidente della III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino (di seguito: il Presidente) ha respinto, con il qui impugnato giudizio 5 novembre 2021, il reclamo interposto da A.________ in data 17 maggio 2021 contro la pronuncia del Pretore del 6 maggio 2021 nonché la combinata istanza di concessione del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo. 
 
C.  
A.________ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato il 10 dicembre 2021 ricorso in materia civile, subordinatamente ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la pronuncia cantonale, chiedendone la riforma nel senso della concessione del gratuito patrocinio per la prima e la seconda sede cantonali. Essa ha pure postulato la concessione del gratuito patrocinio per la sede federale. 
 
Non sono state chieste osservazioni.  
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Impugnata è una decisione di ultima (e suprema) istanza cantonale (art. 75 LTF) concernente il rifiuto del gratuito patrocinio. Nella misura in cui essa conferma il rifiuto del gratuito patrocinio per la procedura cantonale di prima istanza, la decisione impugnata rappresenta l'esito di un reclamo (art. 121 CPC) ed è dunque senz'altro impugnabile avanti al Tribunale federale in virtù dell'art. 75 LTF; lo è tuttavia anche nella misura in cui il Presidente della Corte di appello ha statuito sull'istanza di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo presso di lui condotta (DTF 143 III 140 consid. 1.2; 138 III 41 consid. 1.1 con rinvio; sentenze 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 3.1; 5A_893/2018 del 10 aprile 2019 consid. 1.2). L'istanza di gratuito patrocinio è stata respinta dal Pretore con decisione separata dal merito, ed è stata l'unico oggetto della procedura di reclamo cantonale; in tali circostanze, la decisione impugnata va considerata finale ai sensi dell'art. 90 LTF (DTF 139 V 600 consid. 2.2; sentenza 5D_37/2021 del 2 febbraio 2022 consid. 1.2). La ricorrente, soccombente in sede cantonale, è legittimata a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF). Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Trattandosi, nella particolare fattispecie, di una decisione finale avulsa dalla procedura di merito, il valore di lite non può essere quello del sequestro accordato nel merito, contrariamente a quanto propone la ricorrente. Volendosi piuttosto orientare riferendosi alle presumibili spese legali che dovrà sostenere la ricorrente, il valore di lite è comunque inferiore al limite esatto per il ricorso in materia civile. Rimane pertanto aperto alla ricorrente unicamente il ricorso sussidiario in materia costituzionale giusta gli art. 113 segg. LTF. Non è peraltro sollevata una questione di diritto d'importanza fondamentale ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, che aprirebbe eccezionalmente la via del ricorso ordinario: i motivi addotti in tal senso dalla ricorrente sono di natura eminentemente personale (così la pretesa situazione particolarmente precaria suscettibile di ulteriore aggravamento) rispettivamente attengono a questioni di diritto già ampiamente trattate dalla giurisprudenza (la necessità di far capo ad un legale e la cosiddetta riserva di soccorso), delle quali è qui unicamente controversa l'applicazione al caso concreto.  
 
 
2.  
Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF su rinvio dell'art. 117 LTF; DTF 147 II 44 consid. 1.2 con rinvio). Questo significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, precisamente quali suoi diritti costituzionali sarebbero stati violati, e in che modo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2; sentenze 4A_518/2021 del 6 aprile 2022 consid. 2.2; 5A_476/2021 del 20 aprile 2022 consid. 2; 5A_362/2021 del 12 aprile 2022 consid. 2). 
 
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore, che può rettificare o completare d'ufficio se il loro accertamento è avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 1 e 2 LTF), ciò che incombe alla parte ricorrente di far valere con la dovuta precisione (art. 117 combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 332 consid. 2.2; 133 III 439 consid. 3.2; da ultimo sentenza 4D_20/2022 del 3 maggio 2022 consid. 2.3). Di particolare rilevanza è in questo contesto ovviamente la violazione del divieto d'arbitrio giusta l'art. 9 Cost. (Hansjörg Seiler, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2aed. 2015, n. 3 e 4 ad art. 118 LTF; sentenza 4D_13/2015 del 3 giugno 2015 consid. 2). La correzione deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1; sentenza 4D_20/2022, cit., loc. cit.). 
 
Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono di principio esclusi, mentre nuove conclusioni so no inammissibili (art. 99 combinato con l'art. 117 LTF; sentenza 4D_20/2022, cit., loc. cit.). 
 
3.  
 
3.1. Secondo l'art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le condizioni poste dall'art. 117 CPC corrispondono a quelle della garanzia costituzionale minima sancita dall'art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 142 III 131 consid. 4.1; sentenza 5A_691/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.2.1).  
 
3.2. Una persona è indigente quando non è in grado di assumere le spese del processo senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (DTF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Determinante è la situazione finanziaria nel momento dell'inoltro della domanda. Solo le spese effettivamente pagate possono essere incluse nel calcolo del minimo vitale (DTF 135 I 221 consid. 5.1; sentenze 4A_326/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 3.3; 5A_181/2019 del 27 maggio 2019 consid. 3.1.1 con rinvii). La parte dei mezzi finanziari che eccede ciò che è necessario per coprire i bisogni personali deve essere comparata ai costi prevedibili del procedimento. Il gratuito patrocinio non è concesso quando la quota mensile disponibile permette di coprire le spese giudiziarie e di rappresentanza entro un anno al massimo per le cause relativamente semplici, ed entro due anni per le altre cause (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.1).  
 
Laddove il gratuito patrocinio venga rifiutato in ragione della sostanza di cui dispone parte istante, si pone la questione della cosiddetta "riserva di soccorso". Come espone il Presidente, si suole indicare con quel termine il limite al di sotto del quale la sostanza del richiedente non può essere messa a contributo (v. anche DTF 144 III 531 consid. 4.1 con rinvii); l'importo va fissato in funzione dei bisogni futuri, tenuto conto delle circostanze concrete. Va nondimeno precisato che il diritto a una riserva di soccorso non deriva dall'art. 29 cpv. 3 Cost.: la parte richiedente che ritiene che il giudice le abbia riconosciuto a tale titolo un importo insufficiente non può pertanto lamentare una violazione di detta norma costituzionale (da ultimo sentenza 5A_2/2020 del 15 gennaio 2020 consid. 4 con rinvii). 
 
3.3. Nei procedimenti relativi alla concessione o al rifiuto del gratuito patrocinio, il principio inquisitorio è attenuato dall'obbligo di collaborare del richiedente (Messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 6675 n. 5.8.4 ad art. 117 del progetto CPC; sentenze 5A_934/2020 del 9 febbraio 2022 consid. 3.3; 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2). Alla parte istante incombe l'onere di indicare e dimostrare in modo completo - per quanto possibile - la propria situazione economica, in particolare l'entità delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese. Quest'obbligo di collaborazione si evince in particolare dall'art. 119 cpv. 2 CPC, il quale prevede che l'istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Spetta quindi al richiedente motivare la sua domanda con riferimento alle condizioni di concessione del gratuito patrocinio previste all'art. 117 CPC così come fornire tutti i mezzi di prova necessari e utili a tal fine (sentenze 5A_934/2020 cit. consid. 3.2 e 3.3; 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2; 4D_22/2020 del 29 giugno 2020 consid. 4.2.2).  
 
3.4. Il giudice deve invitare la parte non assistita da un rappresentante professionale, la cui domanda di gratuito patrocinio è lacunosa, a completare le informazioni fornite e i documenti prodotti per poter verificare se le condizioni dell'art. 117 CPC sono validamente soddisfatte. Tale obbligo d'interpello da parte del giudice, dedotto dall'art. 56 CPC, vale soprattutto per le persone non rappresentate e giuridicamente inesperte. Il giudice non è infatti tenuto, in virtù del suo obbligo d'interpello, a compensare la mancanza di collaborazione che ci si può ragionevolmente aspettare dalle parti nell'accertamento dei fatti, né a rimediare agli errori di procedura da loro commessi. Il richiedente assistito da un avvocato o con conoscenze giuridiche ha quindi un obbligo accresciuto di collaborazione, poiché è a conoscenza delle condizioni necessarie per la concessione del gratuito patrocinio e degli obblighi di motivazione che gli spettano per dimostrare che tali requisiti sono soddisfatti. Il giudice non è pertanto obbligato a concedergli un termine suppletorio per completare la sua domanda di gratuito patrocinio lacunosa o imprecisa (sentenza 5A_934/2020 cit. consid. 3.3 con rinvii).  
 
4.  
Il Tribunale di appello ha respinto il reclamo per due ordini di ragioni: da un lato, ha considerato che la ricorrente non aveva comprovato la propria indigenza (v. infra consid. 5); dall'altro, che la procedura di sequestro avviata con istanza 18 dicembre 2020 non necessitava dell'assistenza di un legale (v. infr a consid. 6).  
 
5.  
 
5.1. Il Presidente, confermando quanto a suo tempo già constatato dal Pretore, ha rilevato la discrepanza fra il patrimonio indicato nell'attestazione ISEE del 19 febbraio 2020 (EUR 41'792.--) e gli estratti bancari prodotti, che attestano, per il medesimo lasso di tempo, importi inferiori, segnatamente EUR 7'840.21 al 30 settembre 2020. Rimprovera alla ricorrente di non essersi confrontata con la menzionata incongruenza, bensì di essersi limitata ad affermare il graduale progressivo consumo del proprio patrimonio mobiliare, e di non aver nemmeno prodotto l'estratto bancario suscettibile di contestualizzare temporalmente l'attestazione ISEE. Secondo il Presidente, mancano inoltre indicazioni sui costi del suo nucleo familiare. A suo dire, non basta addurre, tramite l'attestazione ISEE, un reddito annuale modesto di EUR 6'600.--, corrispondente ai contributi dovuti dal marito peraltro nemmeno integralmente versati: la ricorrente avrebbe dovuto sostanziare in particolare il fabbisogno della famiglia, che non emerge nemmeno dalle decisioni italiane 28 marzo 2019 e 20 giugno 2019. Peraltro, la ricorrente non spiega come mai il saldo del suo conto bancario sia diminuito di poco fra il 30 giugno e il 30 settembre 2020, attestandosi a EUR 7'840.21. Obiettando che comunque, non la si poteva obbligare a consumare quel capitale, riserva di soccorso ammessa dalla giurisprudenza, ella omette poi di considerare che gli importi ritenuti a tale titolo si rapportano a una situazione di vita in Svizzera, dove il costo della vita è circa il doppio rispetto alla vita in Calabria, dove lei risiede. Da ultimo, il Presidente ha escluso l'applicabilità dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari (RS 0.211.213.02), non avendo la ricorrente mai preteso di aver beneficiato del gratuito patrocinio in Italia.  
 
5.2. Le obiezioni ricorsuali in punto alla propria asserita indigenza sono inconsistenti.  
 
5.2.1. Dopo aver esposto che all'accertamento giudiziario di tale questione si applica il grado di prova della verosimiglianza semplice, la ricorrente si limita a ribadire le cifre già note, la pretesa progressiva erosione della sua sostanza mobile e il reddito annuale limitato, e a ritenere chiara la propria indigenza. Sono, quelle riassunte, censure di carattere meramente appellatorio, peraltro nemmeno accompagnate da una precisa menzione di diritti costituzionali lesi, non bastando a tal titolo un elenco astratto e avulso da ogni contesto di principi costituzionali ipoteticamente topici (v. supra consid. 2) : richiamarsi al grado di prova della verosimiglianza semplice - che non è un diritto fondamentale - non basta per far apparire arbitrari i dubbi del Pretore e del Giudice cantonale a proposito dell'asserita erosione del patrimonio, tanto più che la ricorrente medesima ammette di non aver quantificato e dettagliato il fabbisogno della famiglia.  
 
5.2.2. La ricorrente cerca avanti al Tribunale federale di rimediare all'omessa quantificazione del proprio fabbisogno asserendo che, visto che il Giudice cantonale ha ipotizzato un costo della vita in Calabria pari alla metà di quello in Svizzera, basti ritenere a tal titolo la metà del minimo esistenziale LEF, dunque fr. 1'175.-- o EUR 1'127.86, ben al di sopra degli EUR 369.80 corrisposti mensilmente dal marito. Questo argomento appare nuovo: non lo si desume dalla sentenza impugnata né la ricorrente pretende di averlo già sottoposto, senza essere ascoltata, all'attenzione delle autorità precedenti. In applicazione del principio dell'esaurimento dei rimedi di diritto cantonali (art. 75 cpv. 1 LTF applicabile su rinvio dell'art. 114 LTF; DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1; da ultimo sentenza 5A_826/2020 del 30 marzo 2022 consid. 2.3), esso è irricevibile.  
 
5.2.3. Alla perplessità del Pretore e del Giudice di appello per la ridotta erosione del suo capitale fra fine giugno e fine settembre 2020, la ricorrente risponde spiegando che "come facilmente immaginabile" il marito non le versava regolarmente la stessa cifra per il suo mantenimento. A parte che non si vede per quale ragione dovesse essere facilmente immaginabile che il marito pagasse importi variabili, incombeva alla ricorrente rendere verosimile quanto affermato presentando le pezze giustificative relative almeno ai mesi di luglio, agosto e settembre 2020, dalle quali avrebbe potuto emergere - ma la ricorrente, invero, nemmeno lo pretende - che in quei mesi il marito aveva versato importi tali da permetterle di attingere dal proprio conto bancario in misura inferiore alla media. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.  
 
5.2.4. Per quanto attiene, infine, all'impossibilità di finanziare la causa giudiziaria sulla scorta della sua riserva di soccorso pari a EUR 7'840.21 la ricorrente si limita a ribadire che si tratti di "un fatto notorio e non necessita di essere circostanziato e dettagliato" rispettivamente che "con il patrimonio rimasto a disposizione [...] non vi era nemmeno la possibilità di coprire il fabbisogno minimo [di lei] e delle sue figlie". Non vi è chi non veda che con una tale superficiale asserzione non è sostanziato arbitrio alcuno né alcun'altra violazione di diritti fondamentali o convenzionali (art. 6 CEDU) a carico dell'autorità giudiziaria precedente. Anche questa censura è inammissibile.  
 
6.  
 
6.1. Il Pretore aveva respinto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio anche per un secondo motivo. Aveva ritenuto che la ricorrente non necessitava dell'assistenza di una legale: il procedimento era unilaterale, ed inoltre vi era già stata una prima istanza di sequestro accolta e sfociata nella decisione di exequatur dei provvedimenti italiani, sicché la seconda domanda di sequestro si fondava su un titolo già riconosciuto ed era di conseguenza ancora più semplice, essendo peraltro a disposizione dell'interessata un formulario disponibile sul sito del Cantone. Il Presidente ha avallato la decisione di prima sede rammentando che la ricorrente si era vista rifiutare il gratuito patrocinio già in occasione della prima istanza di sequestro a motivo che l'iter da seguire non era complesso, avendo lei a disposizione il formulario già menzionato; e contro il primo rifiuto dell'assistenza giudiziaria, la ricorrente nulla aveva eccepito. Ha aggiunto che la ricorrente in Italia era patrocinata da un'avvocata, ancora quando fu avviata la procedura di sequestro, e che non sussistevano difficoltà linguistiche.  
 
6.2. Le obiezioni della ricorrente sono, ancora una volta, apodittiche e astratte. Limitandosi ad osservare che già conoscere l'esistenza di un particolare istituto giuridico come il sequestro, sapere a quale autorità rivolgersi e quali documenti produrre, non sia alla portata di tutti, ella non si confronta con la motivazione delle autorità precedenti, segnatamente con l'asserzione che la disponibilità di un formulario apposito sul sito del Cantone facilitava il compito, e che inoltre il secondo sequestro era - in virtù dell'esperienza fatta con il primo sequestro - ancora più semplice da ottenere. Se si considera poi che la ricorrente non si avvale, in questo preciso contesto, di alcuna violazione di un determinato diritto fondamentale, la censura va dichiarata inammissibile per carente motivazione.  
 
7.  
La ricorrente - tornando inaspettatamente sulla prima motivazione del giudizio impugnato, ovvero la mancata comprova della propria situazione economica e patrimoniale - solleva la censura di una violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. nella forma del divieto di formalismo eccessivo. A suo dire, pur ribadito l'obbligo di principio della parte che chiede il beneficio del gratuito patrocinio di chiarire la propria situazione economica, sarebbe costitutivo di una violazione del divieto di formalismo eccessivo esigere la produzione di attestazioni. Inoltre, quand'anche la giurisprudenza non faccia obbligo al giudice di fissare un termine suppletivo alla parte assistita da un legale per migliorare la propria istanza (v. supra consid. 3.4), nel presente caso tanto il Pretore quanto il Tribunale di appello avrebbero potuto - e dunque dovuto - chiedere un complemento di informazione.  
 
La ricorrente non pretende di aver sollevato questa censura in sede di reclamo, né essa appare trattata nel giudizio impugnato. Essa si rivela pertanto nuova in questa sede, e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LTF (su rinvio dell'art. 114 LTF) per mancato esaurimento delle vie di ricorso ( v. in merito supra consid. 5.2.2).  
 
8.  
 
8.1. Il Presidente ha infine negato il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo in ragione degli "argomenti del tutto inconsistenti per quanto non già inammissibili" sollevati dalla ricorrente, ovvero per l'assenza di possibilità di esito favorevole sin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC).  
 
 
8.2. A ciò, la ricorrente oppone, quale secondo argomento che va tuttavia trattato per primo, la censura di violazione del proprio diritto di essere sentita per causa di insufficiente motivazione.  
 
Per costante giurisprudenza, la motivazione è sufficiente e l'art. 29 cpv. 2 Cost. - che la ricorrente, invero, nemmeno invoca espressamente - è rispettato quando la parte interessata è messa in condizione di comprendere il provvedimento che la concerne e di poterlo impugnare con cognizione di causa. In quest'ottica basta che l'autorità esponga, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Essa non è quindi tenuta a esporre e discutere tutti i fatti, mezzi di prova e censure invocati dalle parti, ma può limitarsi a quelli che possono essere ritenuti, senza arbitrio, pertinenti. L'essenziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti che sono stati accertati e le deduzioni giuridiche tratte dalla fattispecie determinante (DTF 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3; 142 II 154 consid. 4.2 con rinvii; 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii; sentenze 6B_62/2021 del 3 maggio 2022 consid. 2.2; 5A_1014/2018 del 9 febbraio 2022 consid. 3). 
 
Lamentando che il Giudice cantonale non abbia "neppure [...] fatto rinvio alle considerazioni già espresse relativamente alla domanda di gratuito patrocinio davanti al Pretore", la ricorrente formula una censura di merito. La motivazione nel giudizio impugnato, seppur lapidaria, è perfettamente comprensibile, oltre che in sintonia con l'esame nel merito delle censure sollevate dalla allora reclamante. Semmai ricevibile, la censura si appalesa infondata. 
 
8.3. Nel merito, la ricorrente confessa di far "fatica a capire il giudizio secondo cui gli argomenti proposti in sede di ricorso [ recte : reclamo] sarebbero stati del tutto inconsistenti per quanto non già inammissibili", visto come "la situazione reddituale e patrimoniale è stata sufficientemente illustrata e comprovata".  
 
La motivazione della presente censura, già priva di un seppur superficiale rimando a un principio costituzionale asseritamente violato, appare - ancora una volta - insufficiente, mancando ogni spiegazione del perché, a giudizio della ricorrente, gli argomenti sollevati in sede di reclamo fossero fondati e comunque ammissibili. 
 
9.  
In conclusione, il ricorso sussidiario in materia costituzionale va respinto nella ridotta misura della sua ammissibilità. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Come dimostrano i considerandi precedenti, buona parte delle censure sollevate non sono ammissibili per insufficiente motivazione; l'unica censura appena sufficientemente argomentata si appalesa manifestamente infondata. A tali condizioni, mancano i presupposti per concedere il gratuito patrocinio per la sede federale (art. 64 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto. 
 
3.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
4.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
5.  
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 maggio 2022 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Corti