Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_408/2024
Sentenza del 19 maggio 2025
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Chaix, Kneubühler, Müller, Mecca, Giudice supplente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca della licenza di condurre,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 giugno 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.131).
Fatti:
A.
A.________, nato nel 1953, ha conseguito la licenza di condurre (cat. B) nel 1973. Organizzatore di eventi gastronomici di professione, non ha precedenti in materia di circolazione stradale. Il 28 luglio 2018, verso le ore 12.20, ha circolato in territorio di Casaccia (Canton Grigioni), all'interno dell'abitato, ad una velocità punibile di 104 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vigeva un limite di 50 km/h. Il conducente, dopo averla in un primo tempo negata, ha ammesso la propria responsabilità, precisando che l'intento iniziale era quello di guadagnare tempo in vista dell'entrata in vigore dell'allora prevista revisione legislativa. Sulla dinamica dei fatti ha poi osservato di non essersi reso conto della potenza della vettura e della velocità raggiunta.
B.
Il 21 febbraio 2019 la Sezione della circolazione ha notificato a A.________ l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre, poi sospeso, su richiesta dell'interessato, sino al termine dell'inchiesta penale allora in corso.
C.
Con sentenza del 12 aprile 2021, il Tribunale regionale di Maloja ha ritenuto A.________ colpevole di infrazione grave qualificata alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), condannandolo alla pena detentiva di 12 mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre al pagamento di una multa di fr. 2'000.--. Questa sentenza non è stata impugnata.
D.
Con decisione 22 settembre 2023, dopo aver riattivato il procedimento e raccolto le sue osservazioni, la Sezione della circolazione ha revocato a A.________ la licenza di condurre per la durata di 24 mesi (dal 23 ottobre 2023 al 22 ottobre 2025 inclusi), autorizzando per tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione si fonda sugli art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a
bis LCStr, nonché sull'art. 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51). Il 20 marzo 2024, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento. Adito dall'interessato, con giudizio del 4 giugno 2024, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.
E.
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di riformarlo nel senso di limitare a 12 mesi la durata della revoca della licenza di condurre.
La Sezione della circolazione propone di respingere il gravame, il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre la Corte cantonale si riconferma nell'impugnato giudizio: queste osservazioni sono state trasmesse al ricorrente.
Con decreto presidenziale del 20 settembre 2024 al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo.
Diritto:
1.
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso (art. 82 lett. a LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), e la legittimazione del ricorrente (art. 89 cpv. 1 LTF) sono pacifiche.
1.2. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere in particolare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.1). Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso dev'essere tuttavia motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 150 V 340 consid. 2).
2.
2.1. Il ricorso si incentra e si esaurisce in sostanza nel contestare la durata della controversa revoca della licenza di condurre, che la Corte cantonale ha ritenuto conforme agli art. 16 e 16c LCStr e ai principi generali fissati dal diritto amministrativo. Senza contestare i fatti accertati dalla precedente istanza, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6), precisato che la condanna penale è divenuta definitiva sotto l'egida della normativa (art. 90 LCStr) in vigore prima del 1° ottobre 2023, il ricorrente adduce che l'autorità amministrativa era tenuta a rivedere, autonomamente e a titolo pregiudiziale, il giudizio penale, non avendo il Tribunale regionale di Maloja considerato l'attenuante specifica, per il caso di un autore primario, introdotta dall'art. 90 cpv. 3ter LCStr, entrato in vigore solo dopo la sentenza emessa. Lamenta che i giudici cantonali avrebbero così ignorato la ratio legis dell'art. 16c cpv. 2 lett. a
bis LCStr, e violato il principio di proporzionalità, disattendendo il principio della "
lex mitior ".
2.2. Secondo l'art. 90 cpv. 3 LCStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore. Il cpv. 4 della disposizione, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2023, prevedeva che il cpv. 3 era in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata, tra l'altro, di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h (lett. a); di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h (lett. b). Queste disposizioni sono state adottate dal legislatore federale nel contesto del programma d'intervento della Confederazione volto ad aumentare la sicurezza sulle strade "
Via sicura ", ispirandosi in particolare al progetto dell'iniziativa popolare "
Protezione contro i conducenti spericolati " (cfr. FF 2012 4831; DTF 150 IV 481 consid. 2.2; 142 IV 137 consid. 7.1 e 7.3).
2.3. Dando seguito a diversi atti parlamentari, ravvisando la necessità di attuare alcuni correttivi specifici, segnatamente per quanto concerne le disposizioni in materia di guida spericolata, il Consiglio federale ha considerato gli interventi parlamentari che avevano chiesto di lasciare ai giudici un maggiore potere discrezionale per tenere conto delle circostanze concrete nei casi di eccessi di velocità, di abolire la pena detentiva minima e di ridurre la durata minima della revoca della licenza di condurre (cfr. messaggio del 17 novembre 2021 concernente la modifica della LCStr [FF 2021 3026 pag. 12 seg.]). Il Governo ha quindi proposto di modificare i cpv. 3 e 4 dell'art. 90 LCStr, nel senso di rinunciare alla pena detentiva minima di un anno, prevedendo unicamente una pena detentiva massima di quattro anni, lasciando ai giudici investiti della causa l'apprezzamento della fattispecie oggettiva e soggettiva nel singolo caso. La proposta di modifica non prevedeva più un'applicazione automatica dell'art. 90 cpv. 3 LCStr nei casi degli eccessi di velocità menzionati dal cpv. 4 della disposizione (FF 2021 3017 pag. 8; messaggio citato, pag. 64 seg.).
Nel corso dei dibattiti parlamentari, il legislatore ha preso atto dell'intenzione manifestata dalla Fondazione RoadCross Svizzera, che persegue in particolare gli scopi di prevenzione degli incidenti e delle lesioni causate dal traffico stradale nonché la promozione della sicurezza della circolazione stradale, di promuovere un referendum contro la prevista modifica legislativa. Per evitarlo, le Camere federali hanno adottato una soluzione di compromesso, mantenendo la pena detentiva minima di un anno dell'art. 90 cpv. 3 LCStr, ma introducendo nel contempo delle eccezioni, disciplinate ai cpv. 3
bise 3
ter della disposizione (cfr. CN seduta del 13 settembre 2022, relatori Piller Carrard e Bregy, BU 2022 CN 1383-1384; CS seduta del 28 novembre 2022, relatore Burkart, BU 2022 CS 1059-1060). Secondo l'art. 90 cpv. 3bis LCStr, in caso di infrazione secondo il cpv. 3, la pena detentiva minima di un anno può essere ridotta in presenza di una circostanza attenuante giusta l'art. 48 CP, in particolare se l'autore ha agito per motivi onorevoli. Secondo l'art. 90 cpv. 3ter LCStr, in caso di infrazione secondo il cpv. 3, la pena può essere una pena detentiva sino a quattro anni o una pena pecuniaria se nei dieci anni precedenti l'atto l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale e che hanno cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi. Queste disposizioni sono entrate in vigore il 1° ottobre 2023 (RU 2023 453).
3.
3.1. Il ricorrente, come già nella sede cantonale, non contesta i fatti rimproveratigli, né la loro qualifica giuridica. Pretende che l'autorità amministrativa proceda ad una commisurazione pregiudiziale astratta della pena, inferiore al minimo legale di cui all'art. 90 cpv. 3 LCStr, a fronte dell'attenuante specifica entrata in vigore con il nuovo art. 90 cpv. 3bise 3ter LCStr e della propria incensuratezza (sui recenti sviluppi di questa norma in ambito penale vedi sentenza 6B_1372/2023 del 13 novembre 2024 consid. 2 destinato a pubblicazione). Richiama al riguardo la sentenza 1C_626/2021 del 3 novembre 2022 consid. 4.1 in fine (pubblicata in DTF 149 II 96), adducendo che l'esame della "
lex mitior " nel contesto di un procedimento di revoca a scopo di ammonimento, va effettuato indipendentemente ("
ungeachtet ") dal fatto che le circostanze sono già state oggetto di un giudizio penale, cresciuto in giudicato, reso sotto l'egida del diritto anteriore.
3.2. L'istanza precedente, accertato che il 28 luglio 2018 il ricorrente ha circolato all'interno di una zona abitata ad una velocità di 104 km/h, su un tratto in cui vigeva il limite di 50 km/h, superando così di 54 km/h la velocità massima consentita, ha ritenuto adempiuti tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, di un'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione ai sensi degli art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr (DTF 143 IV 508 consid. 1.6; sentenza 6B_271/2020 del 3 settembre 2020 consid. 3.1). A fronte dell'entità della condanna pronunciata dal Tribunale regionale di Maloja, e ritenendo di non potersi sostituire all'autorità penale, i giudici cantonali hanno negato l'applicazione del mutato art. 16c cpv. 2 lett. a bis LCStr, non considerandone adempiuti i presupposti, e confermato la decisione impugnata.
3.3.
3.3.1. L'art. 16c cpv. 2 lett. a bis LCStr prescrive che dopo un'infrazione grave, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per almeno due anni se, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità ai sensi dell'articolo 90 capoverso 4, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore; la durata minima della revoca può essere ridotta di al massimo 12 mesi se è pronunciata una pena inferiore a un anno ( art. 90 cpv. 3bis o 3ter LCStr ). La norma, entrata anch'essa in vigore il 1°ottobre 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026), è il corrispettivo amministrativo dell'art. 90 cpv. 3 LCStr (sentenza 1C_768/2021 del 15 dicembre 2022 consid. 5.1; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, pag. 408 segg.).
3.3.2. L'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, precisando le condizioni per scostarsene. Occorre tenere conto infatti del principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, motivo per cui, per quanto possibile, le decisioni contraddittorie devono essere evitate, anche nell'interesse della sicurezza del diritto (DTF 150 II 519 consid. 4.5; 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 362 consid. 2.3.2). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2c; sentenza 1C_546/2024 del 7 novembre 2024 consid. 2.1). L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente ad una valutazione giuridica differente dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento della messa in pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (DTF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; sentenza 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2, in: RtiD I-2014 n. 47; MIZEL, op. cit., pag. 686 segg.).
3.3.3. Secondo la giurisprudenza, la revoca a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa di natura preventiva, simile a una sanzione ma indipendente da essa, il cui scopo principale è quello di educare il conducente inadempiente nell'interesse della sicurezza stradale e non di punirlo. Tenuto conto della sua natura giuridica, alla revoca a scopo di ammonimento si applicano, per analogia, diverse norme e principi del diritto penale, costituzionale e convenzionale applicabili alle sanzioni (DTF 133 II 331 consid. 4.2 con rinvii). In particolare, in caso di modifica della legge, le nuove norme risultano applicabili se sono meno severe per la persona interessata (DTF 149 II 96 consid. 4.1; 133 II 331 consid. 4.2; 104 Ib 87 consid. 2).
3.3.4. Il principio della
lex mitior, giusta l'art. 2 cpv. 2 CP, che trova applicazione anche in ambito amministrativo (sui criteri della sua applicazione vedi DTF 149 II 96 consid. 4.2 in fine e 5.1; PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, Vol. I, 3aed. 2012, pag. 185 seg. e 201 seg.), costituisce un'eccezione al divieto di retroattività (DTF 147 IV 241 consid. 4.2.1; sentenza 6B_486/2024 del 20 settembre 2024 consid. 2.4.3; N ATHALIE DONGOIS/KASTRIOT LUBISHTANI in: Commentaire romand, Code pénal I, 2aed. 2021, n. 45 ad art. 2 CP). Esso disciplina il caso in cui un tribunale (o nell'ambito della circolazione stradale un'autorità amministrativa) debba giudicare una determinata situazione di fatto, non secondo il regime legale vigente all'epoca della commissione del reato, ma sulla base delle norme applicabili al momento della decisione (DTF 149 II 96 consid. 4.2; sentenza 1C_219/2023 dell'11 settembre 2023 consid. 4.3).
Il principio della
lex mitior si applica anche alle procedure di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento, non solo in riferimento alla modifica delle norme riferite alle misure a carattere amministrativo, ma anche a quelle relative alla valutazione penale del reato, nella misura in cui queste siano rilevanti per il procedimento amministrativo (DTF 150 IV 481 consid. 2.4; 149 II 96 consid. 4.1; sentenza 1C_158/2024 del 14 marzo 2025 consid. 5.1). Il tribunale deve così (ipoteticamente) esaminare il reato, sia sulla scorta della vecchia che della nuova legge e, confrontandone gli esiti, determinare, secondo criteri oggettivi, in base a quale delle due norme il trasgressore si trovi in una posizione migliore (DTF 149 II 96 consid. 5.1).
3.4. Sulla base della sentenza del 12 aprile 2021 del Tribunale di Maloja, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di un'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione ai sensi dell' art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr e condannato ad una pena sospesa di 12 mesi di detenzione, con decisione del 22 settembre 2023 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per una durata di 24 mesi. La misura amministrativa si è fondata sull'art 16c cpv. 1 lett. a LCStr e sul precedente art. 16c cpv. 2 lett. a bis LCStr, secondo cui la patente di guida doveva essere ritirata per almeno due anni dopo un'infrazione grave qualificata ( art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr ).
Dagli accertamenti svolti dalla Corte cantonale non risultano precedenti in materia di circolazione stradale a carico del ricorrente nei dieci anni precedenti il reato. Di conseguenza, il conducente è considerato un trasgressore
primario ai sensi dell'art. 90 cpv. 3ter LCStr ed è ipotizzabile che, in base alle nuove norme, possa essere punito anche con una pena detentiva inferiore ad un anno o con una multa per avere commesso una grave infrazione al codice della strada ( art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr ). La situazione era diversa in relazione alle norme in vigore al momento dell'infrazione, commessa il 28 luglio 2018, secondo le quali il conducente doveva essere punito con una pena detentiva di almeno un anno. L'intervenuta modifica legislativa potrebbe quindi avere un impatto sulla durata del ritiro della patente di guida, considerato che la revoca minima di due anni potrebbe essere ridotta qualora venisse, in astratto, pronunciata una pena detentiva inferiore a un anno (art. 16c cpv. 2 lett. a bis LCStr).
Il principio della
lex mitior ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CP va pertanto rispettato e, se necessario, deve essere applicata la legge in vigore dal 1° ottobre 2023, che potrebbe essere più favorevole al ricorrente. Non può quindi essere seguita la Corte cantonale laddove conclude, senza particolari motivazioni, di non potersi sostituire all'autorità penale. In simile evenienza, i giudici cantonali non erano infatti chiamati a rivedere il giudizio del tribunale penale, cresciuto in giudicato incontestato, non costituendo la
lex mitior di per sé un motivo di revisione (sentenze 1C_219/2023, citata, consid. 4.3 e 6B_815/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2.1), ma piuttosto a verificare se la patente di guida deve essere revocata per un periodo inferiore a due anni, sulla base degli art. 90 cpv. 3tere 16c cpv. 2 lett. a bis LCStr, entrambi entrati in vigore posteriormente alla sentenza penale.
4.
4.1. Con sentenza del 12 aprile 2021 il Tribunale di Maloja ha riconosciuto il ricorrente colpevole di una grave violazione qualificata delle norme della circolazione ai sensi dell' art. 90 cpv. 3 e 4 lett. b LCStr . Malgrado la gravità degli addebiti, l'interessato ha rinunciato ad impugnare la decisione di condanna a 12 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre al pagamento di una multa di fr. 2'000.--, che è così cresciuta in giudicato incontestata.
4.2. Il ricorrente, richiamando la propria incensuratezza e fondandosi sul parere giuridico di parte fatto allestire all'occorrenza dal prof. B.________, si limita a sostenere che il superamento del limite di 50 km/h fissato dall'art. 90 cpv. 4 lett. b LCStr sarebbe stato oltrepassato di soli 4 km/h, e dunque poco oltre la soglia determinante l'infrazione grave qualificata (art. 90 cpv. 3 LCStr), osservando anche che la durata del periodo di prova sarebbe stata ridotta al minimo legale di due anni (art. 44 cpv. 1 CP). Rilevando che il giudice penale ha pronunciato una pena detentiva di un anno, ovvero tenendosi al minimo legale, ipotizza quindi che, in applicazione astratta dell'art. 90 cpv. 3ter LCStr, la pena sarebbe stata con molta probabilità inferiore ad un anno.
4.3. La mera assenza di precedenti specifici in materia di circolazione stradale non comporta tuttavia, di per sé, una riduzione automatica della pena. L'art. 90 cpv. 3ter LCStr dispone infatti un'attenuante facoltativa (cfr. sentenza 6B_1372/2023, citata, consid. 2.6). Ciò non implica quindi che, in presenza di un autore primario, la sanzione debba necessariamente situarsi al di sotto della soglia prevista di un anno di pena detentiva, visto che il legislatore ha concesso un margine di apprezzamento al giudice. Ne consegue, in altre parole, che anche per gli autori primari continua a valere la durata minima della revoca di due anni giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. a bis LCStr. Se, in base all' art. 90 cpv. 3bis o 3ter LCStr , è stata pronunciata una pena detentiva inferiore a un anno, le autorità possono tuttavia valutare, sulla base delle circostanze del singolo caso, se sia giustificata una riduzione della durata minima di revoca di 2 anni (sentenza 1C_158/2024, citata, consid. 5.4.3).
4.4. In concreto, è incontestato che il ricorrente abbia circolato all'interno dell'abitato di Casaccia a una velocità di 104 km/h, già dedotto il margine di tolleranza, su un tratto dove vigeva il limite di 50 km/h. Come rilevato nel suo verbale di interrogatorio dell'8 febbraio 2019 e accertato nella decisione governativa del 20 marzo 2024, il ricorrente aveva rallentato e fermato la sua autovettura per agevolare il passaggio di un'altra che sopraggiungeva in senso inverso, effettuando poi un'accelerazione da 0 a 104 km/h, al suo dire senza rendersi conto della potenza dell'autovettura, con un motore di più di 400 cavalli. Come constatato dal Tribunale regionale Maloja, essendo in una zona residenziale con abitazioni su entrambi i lati, egli non poteva escludere la presenza di pedoni, poiché dove finisce il marciapiede si trovano gli accessi a diverse case. Per di più, essendo transitato innumerevoli volte in quella località, egli conosceva il limite di velocità vigente e la potenza del motore gli era nota. Il ricorrente ha quindi gravemente superato il limite di velocità in misura tale da commettere il reato di infrazione grave qualificata ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr, in combinazione con l'art. 90 cpv. 3 LCStr. Ha rischiato fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti. Alla luce di tali circostanze, sembra molto dubbio che, a fronte della gravità dei fatti, la condanna a una pena detentiva di un anno, comminata dal Tribunale distrettuale di Maloja, sarebbe stata inferiore in base alla nuova legge. La questione può nondimeno rimanere indecisa. Come si dirà nei considerandi che seguono, anche una pena detentiva inferiore ad un anno non avrebbe comportato infatti, automaticamente, una riduzione del periodo minimo di revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. a bis LCStr.
5.
5.1. Per stabilire la durata della revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. a bis LCStr, occorre riferirsi ai principi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr, secondo cui vanno considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione del conducente, come anche la necessità professionale di condurre (HANS GIGER, SVG Kommentar, 9aed. 2022, n. 15 ad art. 16c LCStr; cfr. sentenza 1C_59/2023 dell'11 luglio 2023 consid. 5.3; 1C_354/2022 del 10 luglio 2023 consid. 3.2).
5.2. In base alla chiara formulazione dell'art. 16c cpv. 2 lett. a bi s LCStr, una riduzione del periodo minimo di revoca della licenza di condurre non è obbligatoria, anche se il conducente è incensurato (sentenza 1C_158/2024, citata, consid. 5.5.2). La norma riserva infatti all'autorità amministrativa, anche nel caso di un giudizio penale che pronuncia una pena inferiore ad un anno, comunque la facoltà di operare una riduzione ("
può essere ridotta "; "
peut être reduite "; "
darf reduziert werden "), di al massimo 12 mesi, della durata della revoca, analogamente a quelle accordate ai sensi dell'art. 90 cpv. 3bise 3ter LCStr (cfr. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5aed. 2024, n. 8.5.1 all'art. 16c LCStr). Come risulta anche dai materiali legislativi (cfr. CN seduta del 1° marzo 2023, relatori Piller Carrard e Bregy, BU 2023 CN 72), il testo legale della menzionata norma prescrive un chiaro carattere potestativo ("
Kann-Vorschrift ") che conferisce, a priori, un determinato margine di apprezzamento all'autorità competente nel vagliare se, in concreto, si giustifichi, o meno, di concedere una riduzione della durata della revoca della licenza.
5.2.1. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha richiamato il giudizio penale già pronunciato dal Tribunale regionale di Maloja, condividendone, quantomeno implicitamente, l'esito e l'entità della condanna. Richiamata la condizione di cui all'art. 16c cpv. 2 lett. a bis LCStr, e ricordata la gravità dell'infrazione, i giudici cantonali hanno quindi ritenuto di confermare la misura amministrativa adottata e di non operare alcuna riduzione della durata della revoca. In questi termini, il margine di apprezzamento che compete alla Sezione della circolazione, rispettivamente all'autorità superiore che ha statuito con pieno potere d'esame, in concreto il Consiglio di Stato, non può dirsi violato. D'altro canto, lo stesso ricorrente, che ammette trattarsi di un'infrazione grave e qualificata alle norme della circolazione, richiamando l'applicazione dell'art. 16c cpv. 2 lett. a bis LCStr, già in vigore all'epoca della decisione 20 marzo 2024 del Consiglio di Stato e dell'impugnato giudizio, da atto della latitudine di giudizio conferita all'autorità amministrativa ma, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta con questo argomento, determinante per l'esito della vertenza. Neppure tenta di spiegare perché quest'ultima, anche nell'ipotesi di una condanna penale inferiore ad un anno di detenzione, avrebbe dovuto far uso del proprio margine di apprezzamento, scendendo al di sotto del periodo di revoca minimo previsto dalla legge (cfr. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., n. 8.5.1 all'art. 16c LCStr). Circostanza che peraltro, tenuto conto di una tale gravità dei fatti, nonché del rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, circolando in una zona abitata ad una velocità di 104 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), apparirebbe poco comprensibile, risultando la misura di revoca della licenza di condurre per un periodo di due anni, senz'altro rispettosa del principio di proporzionalità e sostenibile nel risultato.
5.2.2. Tenuto conto della colpa e del comportamento dell'interessato, come pure dell'oggettiva gravità dell'infrazione commessa, già ampiamente riconosciute nell'incontestata sentenza del 12 aprile 2021 del Tribunale regionale di Maloja, e del fatto che, qualora il conducente abbia violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, rischiando fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, la durata della revoca deve essere di almeno due anni (art. 16c cpv. 2 lett. a bis LCStr), nella fattispecie la conferma della revoca della licenza di condurre pronunciata dalla Sezione della circolazione rientra senz'altro nei limiti del potere di apprezzamento di cui dispone l'autorità cantonale, non potendosi ravvisare alcun abuso o eccesso di tale potere (DTF 123 II 63 consid. 3c/bb). Ne discende che, confermando la contestata revoca di due anni, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale.
6.
Infine, neppure il generico accenno del ricorrente ad una pretesa lesione del principio di celerità e di proporzionalità può comportare una riduzione del limite minimo legale di revoca della licenza di condurre, non avendo il tempo sin qui trascorso privato la misura del suo scopo educativo (sentenza 1C_591/2012, citata, consid. 4.2 e 4.3; cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.3). Il provvedimento di revoca della licenza di condurre di due anni, giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. a bis LCStr, risulta d'altro canto del tutto adeguato, rispettoso del principio della proporzionalità e conforme al diritto federale.
7.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 19 maggio 2025
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: Crameri