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[AZA 7] 
U 190/99 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
 
Sentenza del 19 luglio 2001 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
T._________, Italia, opponente, rappresentato dal Sindacato 
Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- T._________, nato nel 1964, lavorava come baggerista/traxista 
presso un'impresa di costruzioni di 
L._________ quando, il 29 novembre 1994, fu vittima di un 
infortunio professionale. Egli ne riportò una frattura 
diafisaria del femore destro, fratture costali, una contusione 
epatica nonché una contusione alla spalla e al polso 
sinistri. 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro 
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni 
di legge. 
Mediante decisione 11 settembre 1997, l'INSAI dispose 
l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1° 
maggio 1997 e di un'indennità per menomazione all'integrità 
del 15%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, 
il 1° settembre 1998. 
 
B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria 
(SEI), T._________ insorse con ricorso al Tribunale delle 
assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, con protesta di 
spese e ripetibili, il riconoscimento di una rendita del 
55%. 
Per giudizio 27 aprile 1999 l'autorità giudiziaria 
cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando 
l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su 
un'invalidità del 36%. L'Istituto venne inoltre condannato 
al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 600.-. 
 
C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini, 
interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo 
con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di 
stabilire il tasso d'invalidità al 25%, conformemente alla 
decisione su opposizione litigiosa. 
L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione 
del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. 
L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare 
esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado 
d'invalidità venga determinato paragonando il reddito 
del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza 
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali 
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività 
esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del 
lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse 
diventato invalido. I primi giudici hanno poi rilevato, pure 
a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità 
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario 
disporre di documenti che devono essere rassegnati 
dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, 
da un lato, come il compito del medico consista nel 
porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in 
quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace 
al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca 
un importante elemento di giudizio per determinare 
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. 
A questa esposizione può essere fatto riferimento 
e prestata adesione. 
 
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente 
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati 
nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 novembre 1996 e 
il 6 agosto 1998 dal dott. C._________, medico di circondario 
dell'INSAI, e dal dott. S._________, specialista 
in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il 
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che 
l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito 
nel 1994, non poteva proseguire l'attività di 
baggerista/traxista esercitata prima dell'incidente stesso. 
Come l'assicuratore, l'autorità cantonale ha però ritenuto 
l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente 
capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Queste 
valutazioni non sono sostanzialmente contestate, né questa 
Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità 
dei rapporti medici interni all'amministrazione 
e sulla facoltà per il giudice di basare la sua 
pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure 
GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.). 
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente 
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un 
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, 
il reddito ipotetico d'invalido, i primi giudici, in modifica 
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo 
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata 
in tema di determinazione del salario di riferimento 
per il calcolo della capacità di guadagno residua, hanno 
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli 
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile 
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati 
non qualificati con problemi di salute in attività 
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati 
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria 
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente 
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata 
in DTF 126 V 75 segg. 
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale 
e salariale concreta dell'interessato, a condizione 
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e 
ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito 
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato 
e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni 
economiche effettive, possono, conformemente alla 
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche 
salariali. La questione di sapere se e in quale misura 
al caso i salari fondati su dati statistici debbano 
essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali 
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile 
al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità 
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), 
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare 
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come 
una deduzione globale massima del 25% del salario statistico 
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili 
di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale 
federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella 
medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione 
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione 
deve succintamente motivare, il giudice non può 
senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello 
degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto 
reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro 
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività 
confacenti allo stato di salute è valutato senza 
particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso 
concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente 
le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza 
precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in 
re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 
giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non 
può quindi essere tutelato. 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, 
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti 
presso alcune aziende ticinesi appurando come in 
attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado 
di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle 
sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero, 
nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr. 
41'995.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni 
può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido 
operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile 
alla luce dei dati statistici sulla struttura dei 
salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo 
i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso 
maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel 
settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr. 
54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando 
si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 
V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso 
concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del 
salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al 
limite massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo 
dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso 
risultato. 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico 
conseguibile senza invalidità (fr. 54'567.- annui) non 
è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata 
che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata 
sulla base di un grado di invalidità - arrotondato a 
favore dell'assicurato - del 25% merita di essere ristabilita. 
 
 
4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con 
l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché 
esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è 
equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 
118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3 e rinvii). 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il 
giudizio querelato 27 aprile 1999 essendo annullato. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano 
indennità di parte. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 19 luglio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere :