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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_234/2010 
 
Sentenza del 19 luglio 2010 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, Presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________SA, 
patrocinati dall'avv. Stefano Pizzola, 
via Canonica 4, casella postale 6317, 6901 Lugano, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. C.________, 
2. D.________, 
3. E.________, 
4. F.________, 
patrocinati dall'avv. Patrick Untersee, 
5. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
 
Oggetto 
procedimento penale (promozione dell'accusa, rinvio 
per completare le informazioni preliminari), 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 giugno 2010 
dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 23 luglio 2007 G.________, alle dipendenze della B.________SA in qualità di meccanico, si trovava sul piazzale della ditta alla guida di un carrello elevatore, per effettuare dei trasporti. Il suo corpo, privo di vita, è poi stato rinvenuto sulla strada sottostante la scarpata, da dove era precipitato a bordo del citato carrello. Nessuno ha assistito all'incidente. 
 
B. 
Con decisione del 12 gennaio 2010, il Sostituto procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere, poiché la vittima avrebbe effettuato un'incauta manovra in retromarcia. Il 25 gennaio 2010, C.________, D.________, E.________ e F.________ hanno presentato un'istanza di promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale, con giudizio dell'8 giugno 2010, l'ha parzialmente accolta, annullando il contestato decreto e rinviando gli atti al PP, affinché proceda alla completazione delle informazioni preliminari e si pronunci sul seguito dell'azione penale. 
 
C. 
Avverso questa pronunzia B.________SA e il suo direttore A.________ presentano un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiedono di annullarla e di confermare il decreto di non luogo a procedere. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 134 IV 36 consid. 1). 
 
1.2 I ricorrenti precisano, rettamente, che la decisione impugnata non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale. I ricorsi in materia penale contro decisioni incidentali sono ammissibili soltanto a determinate condizioni (art. 78 cpv. 1 in relazione con l'art. 93 cpv. 1 LTF). La legittimazione dei ricorrenti è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) e il ricorso tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 Secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente, che non rientrano nella fattispecie dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile soltanto se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). 
 
2.2 L'adempimento della condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF in materia penale dev'essere interpretato restrittivamente. In questo campo detta norma riprende la regola dell'art. 87 cpv. 2 OG (DTF 134 IV 43 consid. 2.1; 133 IV 288 consid. 3.1-3.3), è fondata su motivi di economia processuale e tende a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4). Secondo la citata giurisprudenza, un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura - unico nocumento addotto dai ricorrenti - o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 131 I 57 consid. 1 pag. 59). 
 
La promozione dell'accusa e un'eventuale decisione di rinvio a giudizio, come in generale il fatto di dover subire un procedimento penale, non possono quindi essere impugnate immediatamente, poiché i danni che ne derivano non rappresentano di massima pregiudizi irreparabili di natura giuridica (DTF 133 IV 288 consid. 3.2 e rinvii; cfr. anche DTF 134 IV 43 consid. 2). 
 
2.3 I ricorrenti precisano di non subire alcun pregiudizio irreparabile ai sensi di detta giurisprudenza. Adducono soltanto che gli accertamenti richiesti dalla CRP sarebbero ininfluenti o inutili. Questa semplice asserzione non induce chiaramente a scostarsi dall'invalsa prassi appena citata. 
 
2.4 I ricorrenti richiamano poi l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, che riprende la disciplina prevista dal previgente art. 50 cpv. 1 OG: il Tribunale federale esamina liberamente l'adempimento di questi presupposti (DTF 134 II 142 consid. 1.2.3; 133 II 409 consid. 1.2; sui requisiti di motivazione in tale ambito vedi DTF 133 II 629 consid. 2.4.2). Al riguardo i ricorrenti ammettono che gli ordinati accertamenti non appaiono particolarmente dispendiosi, ritenuto che la criticata completazione delle informazioni preliminari, volta ad accertare con sufficiente chiarezza la fattispecie, si esaurisce in sostanza all'esperimento di alcuni interrogatori, alla questione di sapere se una determinata norma legale sia o meno applicabile al caso di specie e a un ulteriore accertamento delle circostanze dell'incidente. Non si è quindi in presenza, né i ricorrenti lo sostengono, di una procedura probatoria defatigante o dispendiosa, per cui il ricorso è inammissibile anche sotto questo aspetto (DTF 133 IV 288 consid. 3.3). 
 
Il semplice accenno, come rilevato nella decisione impugnata, che il PP potrà effettuare ogni altro atto che riterrà opportuno per approfondire la fattispecie, non rende verosimile la sussistenza degli estremi richiesti dalla citata norma. L'esito del gravame neppure muta per l'ulteriore censura secondo cui non vi sarebbero motivi per prolungare il "disagio" derivante ai ricorrenti dal perdurare del procedimento penale. In effetti, il Tribunale federale ha già precisato che, in ambito penale, l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF dev'essere interpretato in maniera ancora più restrittiva, poiché altrimenti occorrerebbe riconoscere l'ammissibilità di ricorsi diretti, come in concreto, contro le diverse decisioni prese nel corso della procedura, in particolare contro la promozione dell'accusa o il rinvio a giudizio, che secondo la prassi non possono essere impugnate immediatamente (DTF 133 IV 288 consid. 3.2; sentenza 6B_782/2008 del 12 maggio 2009 consid. 1.4, in Pra 2009 n. 115 pag. 787). 
3. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 19 luglio 2010 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Féraud Crameri