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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_530/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 luglio 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
effetto sospensivo (fallimento), 
 
ricorso contro il decreto emanato il 13 giugno 2016 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con reclamo 10 giugno 2016 la A.________SA ha impugnato la decisione emessa il 30 maggio 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano nella procedura di fallimento promossa da B.________ nei suoi confronti; 
che con decreto 13 giugno 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accordato effetto sospensivo parziale al reclamo; 
che contro tale decreto è insorta al Tribunale federale la A.________SA con ricorso 11 luglio 2016; 
che il decreto contestato, concernente l'effetto sospensivo, costituisce una decisione in materia di misure cautelari nel senso dell'art. 98 LTF, contro la quale può soltanto essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2 con rinvii); 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso al Tribunale federale occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto; 
che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.2); 
 
che nel gravame all'esame si cerca invano un'argomentazione conforme alle predette esigenze di motivazione: la ricorrente, infatti, non censura minimamente la lesione di garanzie costituzionali, ma si limita a segnalare l'emissione di " due precetti dello stesso ammontare " da parte di B.________, il pagamento della " totalità richiesta (...) all'ufficio di esecuzione e fallimenti il 08.06.16 " e un futuro risanamento della ditta; 
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano e all'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano. 
 
 
Losanna, 19 luglio 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini