Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_268/2024
Sentenza del 19 luglio 2024
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Hänni,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Permesso di dimora UE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 aprile 2024
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.12).
Fatti:
A.
A.________ (1976), cittadina ceca, è entrata in Svizzera il 31 luglio 2013 per lavorarvi. A tal fine, le è stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS, il cui termine di controllo è stato più volte prorogato, l'ultima fino al 30 luglio 2023. L'interessata ha avuto diversi impieghi - tra l'altro come collaboratrice domestica, cameriera e addetta alle pulizie - alternati con dei periodi di disoccupazione e d'inattività a seguito d'infortuni non professionali. Ha altresì beneficiato a varie riprese della pubblica assistenza (gennaio-aprile e giugno-ottobre 2014; aprile-maggio e luglio-settembre 2015; gennaio-febbraio e maggio-giugno 2016; marzo 2018 e ininterrottamente dal novembre 2019), a volte a titolo integrativo al reddito percepito.
B.
B.a. Constatato che A.________ dipendeva tuttora dall'aiuto sociale e datale la possibilità di esprimersi, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino le ha revocato, il 2 gennaio 2023, il permesso di dimora UE/AELS e le ha fissato un termine per lasciare la Svizzera.
B.b. Esaminata la fattispecie dal profilo della legittimità del rifiuto del rinnovo del permesso di dimora (l'autorizzazione di soggiorno revocata essendo giunta a scadenza nel corso della procedura cantonale) sia il Consiglio di Stato prima (15 novembre 2023) che il Tribunale cantonale amministrativo dopo l'hanno confermata, quest'ultimo con sentenza del 24 aprile 2024.
C.
Il 28 maggio 2024A.________ ha presentato un "ricorso" al Tribunale federale con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che le venga rinnovato il permesso di dimora UE/AELS di cui disponeva. Domanda di essere esonerata dalle spese giudiziarie.
Il Tribunale federale non ha ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1.
La ricorrente si è limitata a inoltrare un "ricorso". Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per lei nella misura in cui il gravame adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1; sentenza 2C_317/2024 del 21 giugno 2024).
1.1. In applicazione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Già perché la ricorrente è di nazionalità ceca e può di principio richiamarsi all'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la vertenza sfugge alla sopramenzionata clausola d'eccezione (sentenza 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 1.1).
1.2. Il gravame è stato presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2 LTF nonché art. 90 LTF), da una persona che è legittimata ad insorgere (art. 89 cpv 1 LTF). Di conseguenza, esso va esaminato quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF.
2.
2.1. Di regola, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 III 364 consid. 2.4), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 142 I 135 consid. 1.5 e richiamo). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3, 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
I fatti accertati dal Tribunale amministrativo cantonale, non contestati dalla ricorrente, sono vincolanti per questa Corte.
3.
Ricordate le varie attività professionali svolte dalla ricorrente nonché elencate le diverse possibilità di soggiorno disciplinate dall'ALC (sentenza impugnata consid. 2.2 a 2.2.6), i giudici cantonali sono giunti alla conclusione che l'interessata aveva perso al più tardi alla fine del mese di marzo 2022 lo statuto di lavoratrice, perché all'epoca, oltre a non lavorare più da tempo, aveva cessato di percepire le indennità di disoccupazione da più di sei mesi (art. 4 ALC e art. 6 par. 1 Allegato I ALC in relazione con l'art. 61a cpv. 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]). Inoltre le (ultime) attività esercitate nel 2023, di natura marginale ed accessoria visto il debole reddito generato e il numero ridotto di ore svolte (sentenza impugnata consid. 3.1.2 e 3.1.3), non le permettevano di ritrovare lo statuto in questione.
I giudici cantonali hanno poi osservato che l'interessata non poteva neanche appellarsi all'ALC per ricercare un impiego, non avendo prospettive di lavoro in un lasso di tempo ragionevole (giudizio contestato consid. 2.2 a 2.4 e 3.1 e 3.2). Secondo loro ella non poteva nemmeno pretendere di fruire del diritto di rimanere dopo aver cessato la propria attività economica (art. 7 lett. c ALC combinato con l'art. 4 Allegato I ALC, il regolamento 1251/70 [GU L 142 del 1970 pag. 24} e la direttiva 75/34/CEE [GU L 14 del 1975 pag. 10]), dato che non aveva ancora raggiunto l'età del pensionamento (sentenza impugnata consid. 3.2) e non risultava essere colpita da un'inabilità al lavoro permanente né di avere subito degli infortuni sul lavoro o di essere stata colpita da malattia professionale (cfr. art. 2 par. 1 lett. b seconda frase regolamento 1251/70). Ma anche si volesse ammettere che il rapporto di lavoro era stato sciolto a causa di problemi di salute nulla cambiava, dato che l'insorgente comunque da tempo non beneficiava più dello statuto di lavoratrice (sentenza impugnata consid. 3.2).
In seguito, ella non poteva chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno senza attività lucrativa, siccome non disponeva di mezzi finanziari sufficienti ed era a carico della pubblica assistenza ininterrottamente dal novembre 2019 (con un debito assistenziale pari a fr. 102'005.55 nel novembre 2023; sentenza impugnata consid. 3.3).
La Corte cantonale ha inoltre osservato che l'interessata non poteva pretendere al rilascio di un permesso di dimora né in virtù del diritto interno, essendo dati i motivi di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. d ed e LStrI (sentenza impugnata consid. 4) né in base all'art. 8 CEDU (decisione contestata consid. 5). Ha concluso rilevando che il rifiuto di rilasciarle un'autorizzazione di soggiorno rispettava il principio della proporzionalità (art. 96 LStrI; giudizio querelato consid. 6).
4.
4.1. Davanti al Tribunale federale la ricorrente non fa valere che sarebbero adempite le esigenze poste dall'ALC per ottenere il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno né quale lavoratrice dipendente, né quale persona che beneficia del diritto di rimanere dopo la cessazione dell'attività lavorativa dipendente né, infine, quale persona che non esercita un'attività economica. Ella non pretende nemmeno che potrebbe ottenere un permesso di dimora sulla base del diritto interno, segnatamente della LStrI. Su questi aspetti non occorre pertanto tornare in questa sede (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. supra consid. 2.1; sentenza 2C_209/2024 del 19 giugno 2024 consid. 3.2).
In ogni caso da quanto concluso dal Tribunale cantonale amministrativo su questi vari punti non emergono, conto tenuto della giurisprudenza, manifeste violazioni di diritto (vedasi segnatamente sulla nozione di lavoratore dipendente DTF 147 II 1 consid. 2.1.1; relativamente alla nozione di attività lavorativa reale ed effettiva cfr. DTF 144 II 1 consid. 2.2.4 e 3.3.2; per quanto concerne il diritto di rimanere DTF 147 II 35 consid. 3.3; 146 II 89 consid. 4; 144 II 121 consid. 3.5.3; sull'esigenza dei mezzi finanziari sufficienti, DTF 135 II 265 consid.3).
4.2. La ricorrente adduce invece che in Svizzera vivono tutti i suoi famigliari, in particolare sua madre qui stabilita da 27 anni, ormai anziana, di cui deve prendersi cura ed aggiunge di non avere più parenti né amici nel paese di origine. Dalle sue dichiarazioni può essere inteso che ella, implicitamente, invoca il rispetto della vita familiare e privata garantito dall'art. 8 CEDU.
4.2.1. Per l'art. 8 par. 1 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare. In particolare una relazione può ricadere sotto l'art. 8 CEDU dal profilo della vita familiare se tra la persona straniera e un familiare con diritto di soggiorno duraturo in Svizzera esiste un rapporto di dipendenza particolare, ad esempio in ragione di un handicap o di una malattia grave (DTF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; sentenza 2C_54/2022 dell'8 novembre 2023 consid. 7.1).
Nel contempo, del diritto alla garanzia della vita privata ci si può di regola prevalere dopo un soggiorno legale in Svizzera di circa dieci anni, in considerazione del fatto che, trascorso questo tempo, si può in via di principio considerare che i rapporti sociali intessuti in Svizzera sono diventati stretti a tal punto che per porre fine al soggiorno ci vogliono motivi qualificati (DTF 147 I 268 consid. 1.2.4). Davanti a un'integrazione particolarmente riuscita, la facoltà di prevalersi dell'art. 8 CEDU nell'ottica del diritto alla vita privata si può però ammettere anche prima (DTF 149 I 207 consid. 5.3; 144 I 266 consid. 3.; 144 I consid. 6.1 e rispettivi richiami).
4.2.2. Sennonché l'interessata non pretende e ancora meno dimostra di trovarsi in un rapporto di dipendenza particolare con la madre con diritto di soggiorno duraturo. Ella inoltre - residente nel nostro Paese da meno di dieci anni quando le è stata revocata l'autorizzazione di soggiorno, il 2 gennaio 2023 (vedasi sentenza 2C_769/2022 del 19 ottobre 2023 consid. 6.5 ove viene spiegato che il periodo ricorsuale successivo a una revoca o al diniego del rinnovo di un permesso non può essere considerato) - non prova e ancora meno palesa di essersi integrata sul piano sociale, lavorativo ed economico in maniera qualificata e superiore alla media, mancata integrazione peraltro confermata dai fatti accertati nel giudizio impugnato, i quali sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). In queste condizioni la ricorrente non può appellarsi al citato disposto convenzionale per ottenere un'autorizzazione di soggiorno. Su questo punto il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va respinto.
4.3. Dopo un breve esposto della propria situazione dal profilo privato e professionale, la ricorrente si dilunga anzitutto sui suoi problemi di salute - un'artrosi femore-tibiale interna bilaterale che le provoca una degenerazione della cartilagine nei ginocchi - che sarebbero la causa dalle sua inettitudine al lavoro. Osservando che è nell'attesa di un intervento, cruciale per migliorare la sua condizione e offrirle la possibilità di tornare ad una vita lavorativa attiva, domanda la comprensione e il supporto delle autorità competenti nel valutare la sua situazione. Adduce inoltre che avendo trascorso la maggior parte della sua vita adulta nel nostro Paese e non avendo legami familiari stretti in patria, le sarebbe impossibile, dal profilo della reintegrazione sociale e lavorativa, ritornare nel proprio paese di origine.
4.3.1. In quanto possa essere desunto dal gravame che la ricorrente desidererebbe ottenere un permesso di dimora in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI (norma che disciplina le deroghe alle condizioni di ammissione) il ricorso in materia di diritto pubblico è espressamente escluso giusta l'art. 83 lett. c n. 5 LTF (sentenza 2C_301/2024 del 18 giugno 2024 consid. 4.1.2).
4.3.2. Nella misura in cui invece ne può essere dedotto che ella implicitamente si oppone al suo rinvio dalla Svizzera, la censura è ugualmente irricevibile. In effetti, contro le decisioni concernenti il rinvio, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile, essendo esplicitamente escluso dall'art. 83 lett. c. n. 4 LTF. È invece data la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (sentenza 2C_736/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4.2 e richiami). Al riguardo l'art. 106 cpv. 2 LTF (applicabile in virtù dell'art. 117 LTF) impone però alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2 e rispettivi rinvii). Ciò che tuttavia nel caso di specie non è stato fatto, la ricorrente non accennando alla violazione di alcuna norma. Per di più ella non dimostra in che il suo rinvio potrebbe rivelarsi in disaccordo con l'art. 3 CEDU. Anche in proposito il gravame sfugge ad un esame di merito.
5.
Premesse queste considerazioni il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto.
6.
L'istanza di esonero dalle spese giudiziarie, intesa quale implicita domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, poiché il gravame doveva apparire sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie alla ricorrente viene comunque fissato un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 19 luglio 2024
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud