Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.246/2006 
6S.576/2006 /biz 
 
Sentenza del 19 settembre 2007 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Wiprächtiger, Ferrari, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Curzio Fontana, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte di cassazione e di revisione penale, via Pretorio 16, 
6901 Lugano. 
 
Oggetto 
6P.246/2006 
Procedura penale; arbitrio (art. 9 Cost.), diritti della difesa (art. 32 cpv. 2 Cost.), diritto di essere sentito 
(art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 CEDU), 
 
6S.576/2006 
Responsabilità (art. 10 e 11 CP), trattamento psichiatrico ambulatoriale (art. 43 CP), 
 
ricorso di diritto pubblico (6P.246/2006) e ricorso per cassazione (6S.576/2006) contro la sentenza emanata 
il 15 novembre 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con sentenza del 2 marzo 2004, il Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano riconosceva A.________ autore colpevole di appropriazione indebita, truffa, ripetuta falsità in documenti e circolazione in stato di ebrietà. Riconoscendogli uno stato di scemata responsabilità di grado medio e ritenendolo recidivo, lo condannava alla pena di 16 mesi di detenzione. A.________ veniva altresì condannato a pagare alla parte civile gli importi di fr. 1'365'830.-- e US$ 669'478.-- oltre interessi al 5 % dal 10 luglio 2001. 
B. 
Il 15 novembre 2006, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), in parziale accoglimento del ricorso del condannato, riduceva la pena da 16 a 12 mesi di detenzione per la mancata celerità del processo. 
C. 
A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico e ricorso per cassazione contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, postulandone l'annullamento, formulando inoltre domande di effetto sospensivo e di assistenza giudiziaria. 
D. 
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni ai ricorsi. Non sono state chieste altre osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data. Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima del 1° gennaio 2007, alla fattispecie rimangono applicabili gli art. 84 e segg. OG per il ricorso di diritto pubblico e gli art. 268 e segg. PP per il ricorso per cassazione. 
2. 
Nonostante l'entrata in vigore il 1° gennaio 2007 delle nuove disposizioni della parte generale del Codice penale, queste non sono ancora applicabili dinanzi al Tribunale federale. Infatti, nell'ambito di un ricorso per cassazione, il Tribunale federale esamina unicamente la questione di sapere se l'autorità cantonale ha correttamente applicato il diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP), ossia il diritto in vigore al momento in cui essa ha pronunciato la sentenza impugnata (DTF 129 IV 49 consid. 5.3 e rinvii). 
3. 
Non vi sono motivi che impongano di scostarsi dalla regola per la quale il ricorso di diritto pubblico va esaminato prima di quello per cassazione (art. 275 cpv. 5 PP). 
4. Ricorso di diritto pubblico (6P.246/2006) 
4.1 
È necessario chiarire preliminarmente alcuni aspetti che attengono all'ammissibilità - che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena (DTF 131 II 58 consid. 1) - e a regole fondamentali del ricorso di diritto pubblico. 
4.1.1 In forza del principio della sussidiarietà assoluta (art. 84 cpv. 2 OG) sono irricevibili le censure di violazione del diritto federale che possono essere fatte valere col ricorso per cassazione (art. 269 cpv. 1 PP). Sono tali quelle con le quali il ricorrente contesta la realizzazione del reato di truffa disquisendo sull'inesistenza di un inganno astuto e sul dovere della vittima di procedere ad accertamenti. Infatti, non basta affermare che il diritto federale è stato arbitrariamente violato per trasformare la questione in una censura di natura costituzionale; sapere se il diritto federale è stato violato o meno resta una questione di diritto federale e, come tale, proponibile con ricorso per cassazione. 
4.1.2 L'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, e deve specificare in cosa consiste la violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). Il ricorrente deve presentare una motivazione giuridica esauriente, dalla quale si possa dedurre se e perché, eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda i suoi diritti costituzionali. Il Tribunale federale esamina soltanto le censure che rispettano queste esigenze; non applica d'ufficio il diritto (DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 III 626 consid. 4 e rinvii). 
4.2 Nel suo gravame l'insorgente contesta la natura del legame che lo univa alla vittima come pure il tipo di gestione patrimoniale che era chiamato a compiere. Orbene, il Tribunale federale non è un'istanza d'appello che rivede liberamente i fatti. È compito del ricorrente invocare e motivare l'eventuale arbitrio nell'accertamento dei fatti commesso dall'ultima istanza cantonale. Non può, come nella fattispecie, semplicemente scostarsi da quanto stabilito dall'autorità cantonale senza sostanziare arbitrio di sorta. Carente di qualsiasi motivazione, la censura si rivela pertanto inammissibile. 
4.3 Il ricorrente si duole in particolare del rifiuto delle autorità cantonali di procedere a una perizia sul suo stato fisico e mentale al fine, da un lato, di accertare il grado della sua responsabilità penale e, dall'altro, di esaminare l'opportunità di ordinare una misura ai sensi dell'art. 43 CP. Tale rifiuto sarebbe costitutivo d'arbitrio e costituirebbe inoltre una violazione dei diritti della difesa garantiti dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 CEDU, del diritto di essere sentito previsto all'art. 29 cpv. 2 Cost. nonché del diritto a un equo processo giusta l'art. 6 CEDU
 
Ai sensi dell'art. 13 CP l'autorità giudicante ordina l'esame dell'imputato qualora si trovi in dubbio circa la sua responsabilità ovvero qualora, per ordinare una misura di sicurezza, occorrano informazioni sul suo stato fisico o mentale. Se il giudice ignora, non si rende conto o contesta a torto che una di queste condizioni è adempiuta, o se, pur riconoscendolo, rinuncia comunque all'espletamento di una perizia, egli viola il diritto penale federale. Lo stesso dicasi per gli altri casi ove il diritto federale prescrive una perizia (v. art. 42, 43, 44, 100 CP). In queste circostanze, la via del ricorso per cassazione è aperta, ciò che esclude la possibilità di inoltrare un ricorso di diritto pubblico (DTF 103 Ia 55). Per contro, se il ricorrente critica la perizia o gli accertamenti di fatto da questa dedotti dal giudice, egli contesta la valutazione delle prove e deve quindi agire mediante ricorso di diritto pubblico (DTF 106 IV 97 consid. 2; 105 IV 161 consid. 2). 
 
Nella fattispecie, né il giudice di primo grado né la CCRP hanno ordinato una perizia psichiatrica. Di conseguenza la censura formulata nel gravame attiene in realtà alla violazione del diritto federale, censura proponibile con ricorso per cassazione. Anche su questo punto, l'impugnativa in esame si palesa così inammissibile. 
4.4 Infine, il ricorrente sostiene che, l'autorità cantonale sarebbe incorsa in arbitrio ritenendo solo una scemata responsabilità di grado medio. 
4.4.1 Per costante giurisprudenza, un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1). 
4.4.2 Secondo il rapporto del 10 luglio 2002 allestito dal dott. B.________, il ricorrente soffre di problemi psicopatologici consistenti in un disturbo di personalità misto (F61.0 ICD-10), in una distimia (F34.1 ICD-10), in un abuso saltuario di ansiolitici (F13.1 ICD-10) e di alcolici (F10.1 ICD-10) e di numerosi problemi fisici agli occhi (glaucoma), allo stomaco (precedente ulcera gastrica), ecc. Alle buone facoltà intellettuali dell'insorgente fa ostacolo, in misura preponderante, un persistente disturbo della personalità che lo ha spinto alla ricerca di mete grandiose con fantasie di successo cui sono seguiti non altrettanto proporzionati e adeguati comportamenti con fatali insuccessi e repentino crollo dell'autostima e conseguenti passaggi all'atto di tipo suicidale. Questo si è ripetuto più volte senza aver portato a correzioni cognitive o di strategia o di comportamento adeguato (persistenza di tratti di personalità). Su queste basi, lo psichiatra ha quindi considerato che la capacità di apprezzamento dell'accusato rispetto a fatti della vita in generale e a fatti che poi si distinguono in reati inficiata in misura importante dal suddetto disturbo di personalità, aggravato ultimamente dalla sindrome depressiva. Non è tanto l'intendere a essere compromesso, ma la capacità di agire secondo discernimento. 
4.4.3 Sulla base di tale rapporto, il ricorrente sostiene che la CCRP non poteva non concludere per la sua completa e totale irresponsabilità o, in via subordinata, almeno per uno stato di scemata responsabilità in "misura importante", riprendendo l'espressione utilizzata dallo psichiatra, e quindi grave. Orbene, la corte cantonale ha considerato che, ritenendo un'incapacità d'intendere e di volere di grado medio, il primo giudice aveva riconosciuto al ricorrente un'importante limitazione della facoltà di discernimento. In assenza di ulteriori accertamenti, essa ha concluso che non si poteva rimproverare al Presidente della Corte delle assise correzionali di aver disatteso a torto un'incapacità grave o addirittura totale. Tali considerazioni sfuggono alle critiche di arbitrio sollevate dal ricorrente. Infatti, contrariamente a quanto preteso nel gravame, non si può dedurre dalle osservazioni formulate dal dott. B.________ che l'accusato abbia agito, al momento dei fatti, in uno stato di completa e totale irresponsabilità. Lo psichiatra si è invero limitato a definire la sua capacità di apprezzamento inficiata, ma non integralmente offuscata. Quanto poi al grado di scemata responsabilità, la CCRP ha rilevato che, pur avendo accertato una capacità di apprezzamento inficiata in modo importante, lo specialista non ha indicato in che misura ciò abbia influito sulla capacità d'intendere e di volere dell'imputato. In simili circostanze, non si scorge come l'autorità cantonale, riconoscendo uno stato di scemata responsabilità di grado medio, abbia commesso arbitrio. Certo, il ricorrente sostiene che, al fine di chiarire questo punto, la CCRP avrebbe dovuto ordinare una perizia. Avendo rifiutato la richiesta del ricorrente in tal senso, essa avrebbe pertanto commesso arbitrio. Sennonché, tale censura è inammissibile in questa sede, poiché, come già esposto (v. consid. 4.3), la questione di sapere se nella fattispecie si doveva procedere all'esame peritale dell'accusato dev'essere risolta alla luce dell'art. 13 CP e quindi nell'ambito di un ricorso per cassazione. Ne consegue che, in quanto ammissibile, la censura di arbitrio si rivela infondata. 
4.5 Da quanto precede discende che, nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto. Essendo l'impugnativa sin dall'inizio priva di probabilità di esito positivo, non possono essere concessi né il beneficio del gratuito patrocinio né l'esenzione dal pagamento della tassa di giustizia (art. 152 cpv. 1 e 2 OG). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La tassa di giustizia tiene tuttavia conto della situazione del ricorrente (art. 153a cpv. 1 OG). 
5. Ricorso per cassazione (6S.576/2006) 
5.1 Ai sensi dell'art. 272 cpv. 1 PP, il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. 
 
Nella fattispecie, l'insorgente ha ricevuto il testo integrale della sentenza impugnata il 20 novembre 2006 e inviato il suo ricorso per cassazione il 22 dicembre 2006, ossia oltre il termine di 30 giorni. Orbene, giusta l'art. 34 cpv. 2 OG, in materia penale non vi è alcuna sospensione dei termini (v. pure DTF 103 Ia 367). Il gravame in esame risulta tardivo e pertanto inammissibile. 
5.2 La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata dal ricorrente dev'essere respinta, dato che il ricorso, essendo tardivo, era manifestamente privo di possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Le spese vanno pertanto poste a carico dell'insorgente soccombente (art. 268 cpv. 1 PP). Si tiene tuttavia conto della sua situazione finanziaria fissando una tassa di giustizia ridotta (art. 153a cpv. 1 OG). 
6. Sull'effetto sospensivo 
 
La richiesta di effetto sospensivo contenuta nei gravami non è stata trattata in quanto non è stata ancora ordinata l'incarcerazione del condannato. Visto l'esito dei ricorsi, essa diventa priva di oggetto. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
2. 
Il ricorso per cassazione è inammissibile. 
3. 
Le domande di assistenza giudiziaria sono respinte. 
4. 
Le tasse di giustizia, per complessivi fr. 1'600.--, sono poste a carico del ricorrente. 
5. 
La domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto. 
6. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 19 settembre 2007 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: